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T.A.R.S.U.: legittima ed illegittima applicazione del tributo

T.A.R.S.U.: legittima ed illegittima applicazione del tributo
T.A.R.S.U.: legittima ed illegittima applicazione del tributo

1. Tassazione di box, garage, cantine secondo il TAR di Catania

Nonostante la normativa sembra non lasciare margini di incertezza circa l’applicazione della TARSU, alcune recenti disposizioni giudiziarie sembrano dare maggiore chiarezza sulle legittimità del tributo.

Il TAR di Catania, con Sentenza n. 2626 del 24 ottobre 2016 si è pronunciato in merito alla richiesta di annullamento dell’atto di deliberazione del Consiglio Comunale relativo alla modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel dettaglio, il Consiglio Comunale approvava tale modifica del regolamento comunale per l’applicazione della T.A.R.S.U., introducendo una riduzione del 90% per box, garage, cantine e ripostigli.

Emerge che il tributo è dovuto quando il soggetto passivo occupa o detiene locali ed aree scoperte, poste nel territorio comunale e fra queste vi rientrano anche box, cantine e garage. Nei casi in cui il locale o l’area scoperta non possono produrre rifiuti, il tributo non è invece dovuto, a condizione che il contribuente ne dia notizia in sede di dichiarazione e tale circostanza sia obiettivamente riscontrabile da parte dell’Ente impositore: vi è, in altre parole, una presunzione legale relativa di produttività dei rifiuti che il contribuente può vincere facendosi carico del relativo onere probatorio.

Diversamente, sulla scorta di quella giurisprudenza tributaria, richiamata dalla difesa di parte ricorrente, i locali accessori alle abitazioni (come i garage, le cantine e i solai) utilizzati solo saltuariamente, non sarebbero ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani.

Il tributo è escluso, tuttavia, per alcune fattispecie individuate in dettaglio dal Legislatore, che altrimenti sarebbero state soggette ad ordinaria imposizione: l’articolo 62, comma 2, cit., stabilisce in questo senso che “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.

 

2. L’autorimessa di pertinenza dell’abitazione è soggetta a tassazione solo in alcuni casi

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8581/2017 ha chiarito che “pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (cfr., oltre alle pronunce sopra citate, Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17622), non essendo sufficiente allegare a tal fine la “peculiare destinazione funzionale dell’immobile ad autorimessa”, essendo “fallace l’assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sé, improduttivo di rifiuti solidi urbani, in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole “aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni”, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei “locali e delle aree” di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato” (in tal senso, più di recente, la già citata Cass. n. 17622/16 e la coeva Cass. 17623/16, rese in analoga controversia avente come parte il Comune di Catania).

 

3. Avviso di accertamento Tarsu legittimo anche senza delibere normative allegate

La Corte di Cassazione ha ripercorso, con l’Ordinanza n. 16289/2017, l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sull’onere di allegazione da parte dell’amministrazione impositrice e ha smentito i giudici tributari di appello che hanno scelto la via tracciata da un isolato precedente di Cassazione.

In tema di accertamento tributario, l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dello “altro atto” richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento, ha riferimento agli atti che, rappresentano,  appunto,  la  motivazione  della  pretesa  tributaria  che deve essere applicata nell’avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte dcl contribuente.

Secondo la norma gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’articolo 65 dcl D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.

 

4. Legittimo il Calcolo della TARSU basato sulla superficie dell’immobile

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per come già illustrato precedentemente, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 3, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

Secondo l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17498/2017, è legittima la Delibazione comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore.