Tribunale di Torre Annunziata: revocatoria del pagamento a favore dell’istituto bancario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZ.CIVIVE
la dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. xxx del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l’anno xxx avente ad oggetto: revocatoria ex art.67, co.2, L.F.
TRA
Curatore del fallimento Tizio s.n.c., in persona della dott.ssa XXX, rapp.to e difeso, giusto mandato a margine dell’atto di citazione, dall’avv.to XXX ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in XXX al viale xxx n. xx
ATTORE
E
Banca XXX, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv.to XXX ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv. to XXX in XXX, alla via XXX
CONVENUTA
CONCLUSIONI dell’attore: revocarsi il pagamento della somma di euro XXX oltre interessi, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI della convenuta: rigettarsi la domanda con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questo Giudice sottolinea che, in applicazione del disposto dell’art. 58 comma 2 della legge 18.6.2009 n. 69 secondo cui ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile come modificati dalla presente legge, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il curatore del fallimento di cui in epigrafe sottolineava che nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento era stato venduto a Terzio l’immobile meglio identificato nell’atto di citazione di cui erano comproprietari i due soci della società fallita con la madre e le sorelle.
Precisava che, con atto del 24.2.2004 stipulato nei locali della Banca XXX, il suddetto bene era stato venduto al prezzo di euro 102.600,00 laddove il prezzo effettivamente corrisposto all’acquirente era pari ad euro 310.000,00 a mezzo di n. 35 assegni circolari trasferibili emessi dalla Banca ZZZ in data 23.2.2004 a Sempronia, madre dei falliti, comproprietari per una quota ciascuno di 1/12, e cointestataria dell’immobile per la quota di 2/3 dell’intero, la quale aveva poi versato tale somma alla Banca XXX a saldo della maggior debitoria pari ad euro 419.830,07 che Caio e Mevio, oltre a Quintilia, Livia e Scribonia, sorelle dei falliti, presentavano nei confronti dello stesso istituto bancario.
La Banca, costituendosi, eccepiva, in primo luogo, che il pagamento da parte di Sempronia era stato effettuato in virtù di due contratti di fideiussione del 4.2.99 e del 28.10.99 tra l’istituto bancario e la stessa in favore della Tizio s.n.c. e, in secondo luogo, che difettava l’elemento della c.d. “scientia decotionis”.
Tanto premesso, in fatto, la domanda della curatela attrice è fondata e meritevole d’accoglimento.
Invero, oggetto dell’azione revocatoria proposta è l’importo relativo al pagamento da parte di Sempronia, madre dei falliti, alla Banca convenuta di euro 51.667,00, quale minor somma pari alla quota di titolarità dei fratelli Caio e Mevio sull’immobile venduto, nell’ambito del versamento della maggior somma di euro 310.000,00 ottenuta quale prezzo del bene e elargita all’istituto bancario per risolvere la debitoria, tra l’altro dei falliti Caio e Mevio, pari ad euro 419.830,07.
Vero è che Sempronia aveva stipulato due atti di fideiussione con la Banca nei confronti della società fallita Tizio s. n. c., ma ciò è irrilevante a fronte delle emergenze istruttorie, documentali e derivanti dalla prova testimoniale espletata, che forniscono la prova che il versamento effettuato e di cui si chiede, in parte, la revocatoria fu effettuato con disponibilità anche dei soggetti alienanti e partecipanti all’atto di compravendita in questione.
La circostanza che il versamento di cui si discute costituisse un’operazione volta ad estinguere l’esposizione debitoria di Sempronia e dei fratelli Caio e Mevio, tutti partecipanti all’atto di compravendita, risulta con evidenza dalla lettera del 24.2.2004 dell’istituto bancario che attestava di aver ricevuto la somma di euro 310.000,00, “a saldo dell’intera esposizione debitoria pari ad euro 419.830,07, a mezzo dei sotto indicati assegni bancari…” nonché dalla lettera del 9.8.2004 in cui si legge che “…i signori Caio e Mevio erano titolari dei seguenti rapporti, trasferiti alla voce contabile ‘sofferenze’ a fine anno 2003 ed estinti a seguito versamento transattivo della complessiva somma di euro 310.000,00 da parte della signora Sempronia, garante, in data 24.2.2004”.
Illuminanti, si rivelano, poi, le dichiarazioni testimoniali rilasciate dai testi escussi che hanno concordemente e univocamente ricordato che la somma di euro 310.000,00, composta da n. 35 assegni circolari, costituì il prezzo della compravendita dell’immobile ubicato in … ed acquistato da Terzio.
In particolare, Quintilia, sentita all’udienza dell’11.11.2008, ha precisato che “il prezzo della compravendita fu percetto dalla Banca per compensare la maggior debitoria vantata dalla stessa nei confronti dei falliti Caio e Mevio”.
La corrispondenza del prezzo effettivamente versato per l’acquisto del’immobile, il cui importo pari ad euro 310.000,00 è stato confermato da tutti i testi sentiti, alla somma pagata alla Banca per estinguere la debitoria e la contestualità dell’atto di compravendita, dell’emissione degli assegni e del versamento della somma portata da questi ultimi ad estinzione dell’esposizione debitoria non lasciano dubbi sulla fondatezza della tesi della curatela attrice circa l’appartenenza ai falliti di parte dell’importo versato, quello corrispondente alle loro quote di comproprietà dell’immobile venduto.
Indipendentemente, pertanto, dall’esistenza di fideiussioni stipulate da Sempronia è evidente il pagamento, con denaro proprio di Caio e Mevio, a favore della Banca e la collocabilità temporale dello stesso nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Quanto al presupposto soggettivo richiesto dalla legge per ritenere revocabile il pagamento suddetto, a parere di questo giudice, la sussistenza della c.d. scientia decotionis non può essere posta in dubbio alla luce delle ammissioni della stessa banca che, nella documentazione versata agli atti e rappresentata dalle lettere citate, parla di esposizione debitoria e di sofferenze dei conti dei falliti a fine anno 2003.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, va riconosciuta la revocabilità del pagamento della somma di euro 51.667,00 effettuato in favore della convenuta.
Su detto importo competono alla curatela attrice, a decorrere dalla data di notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al dì del soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del suindicato giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal curatore del fallimento Tizio s.n.c., in persona del curatore, nei confronti della Banca XXX, così provvede:
1. accoglie la domanda dell’attore e, per l’effetto, dichiara che il pagamento della somma di euro ….. è stato eseguito nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e conseguito dalla convenuta benchè a conoscenza dello stato d’insolvenza della Tizio s.n.c.;
2. pronuncia ex art. 67 co. 2 LF la revocatoria del pagamento anzidetto, condannando la Banca XXX, in persona del legale rappresentante p.t., a restituire alla curatela attrice l’importo di euro …., con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio al soddisfo;
3. condanna la Banca XXX, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del fallimento, delle spese legali che liquida in complessivi euro …. oltre rimborso spese generali. I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Torre Annunziata, 26.2.2010.
Il Giudice
Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZ.CIVIVE
la dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. xxx del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l’anno xxx avente ad oggetto: revocatoria ex art.67, co.2, L.F.
TRA
Curatore del fallimento Tizio s.n.c., in persona della dott.ssa XXX, rapp.to e difeso, giusto mandato a margine dell’atto di citazione, dall’avv.to XXX ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in XXX al viale xxx n. xx
ATTORE
E
Banca XXX, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv.to XXX ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv. to XXX in XXX, alla via XXX
CONVENUTA
CONCLUSIONI dell’attore: revocarsi il pagamento della somma di euro XXX oltre interessi, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI della convenuta: rigettarsi la domanda con vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questo Giudice sottolinea che, in applicazione del disposto dell’art. 58 comma 2 della legge 18.6.2009 n. 69 secondo cui ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile come modificati dalla presente legge, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il curatore del fallimento di cui in epigrafe sottolineava che nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento era stato venduto a Terzio l’immobile meglio identificato nell’atto di citazione di cui erano comproprietari i due soci della società fallita con la madre e le sorelle.
Precisava che, con atto del 24.2.2004 stipulato nei locali della Banca XXX, il suddetto bene era stato venduto al prezzo di euro 102.600,00 laddove il prezzo effettivamente corrisposto all’acquirente era pari ad euro 310.000,00 a mezzo di n. 35 assegni circolari trasferibili emessi dalla Banca ZZZ in data 23.2.2004 a Sempronia, madre dei falliti, comproprietari per una quota ciascuno di 1/12, e cointestataria dell’immobile per la quota di 2/3 dell’intero, la quale aveva poi versato tale somma alla Banca XXX a saldo della maggior debitoria pari ad euro 419.830,07 che Caio e Mevio, oltre a Quintilia, Livia e Scribonia, sorelle dei falliti, presentavano nei confronti dello stesso istituto bancario.
La Banca, costituendosi, eccepiva, in primo luogo, che il pagamento da parte di Sempronia era stato effettuato in virtù di due contratti di fideiussione del 4.2.99 e del 28.10.99 tra l’istituto bancario e la stessa in favore della Tizio s.n.c. e, in secondo luogo, che difettava l’elemento della c.d. “scientia decotionis”.
Tanto premesso, in fatto, la domanda della curatela attrice è fondata e meritevole d’accoglimento.
Invero, oggetto dell’azione revocatoria proposta è l’importo relativo al pagamento da parte di Sempronia, madre dei falliti, alla Banca convenuta di euro 51.667,00, quale minor somma pari alla quota di titolarità dei fratelli Caio e Mevio sull’immobile venduto, nell’ambito del versamento della maggior somma di euro 310.000,00 ottenuta quale prezzo del bene e elargita all’istituto bancario per risolvere la debitoria, tra l’altro dei falliti Caio e Mevio, pari ad euro 419.830,07.
Vero è che Sempronia aveva stipulato due atti di fideiussione con la Banca nei confronti della società fallita Tizio s. n. c., ma ciò è irrilevante a fronte delle emergenze istruttorie, documentali e derivanti dalla prova testimoniale espletata, che forniscono la prova che il versamento effettuato e di cui si chiede, in parte, la revocatoria fu effettuato con disponibilità anche dei soggetti alienanti e partecipanti all’atto di compravendita in questione.
La circostanza che il versamento di cui si discute costituisse un’operazione volta ad estinguere l’esposizione debitoria di Sempronia e dei fratelli Caio e Mevio, tutti partecipanti all’atto di compravendita, risulta con evidenza dalla lettera del 24.2.2004 dell’istituto bancario che attestava di aver ricevuto la somma di euro 310.000,00, “a saldo dell’intera esposizione debitoria pari ad euro 419.830,07, a mezzo dei sotto indicati assegni bancari…” nonché dalla lettera del 9.8.2004 in cui si legge che “…i signori Caio e Mevio erano titolari dei seguenti rapporti, trasferiti alla voce contabile ‘sofferenze’ a fine anno 2003 ed estinti a seguito versamento transattivo della complessiva somma di euro 310.000,00 da parte della signora Sempronia, garante, in data 24.2.2004”.
Illuminanti, si rivelano, poi, le dichiarazioni testimoniali rilasciate dai testi escussi che hanno concordemente e univocamente ricordato che la somma di euro 310.000,00, composta da n. 35 assegni circolari, costituì il prezzo della compravendita dell’immobile ubicato in … ed acquistato da Terzio.
In particolare, Quintilia, sentita all’udienza dell’11.11.2008, ha precisato che “il prezzo della compravendita fu percetto dalla Banca per compensare la maggior debitoria vantata dalla stessa nei confronti dei falliti Caio e Mevio”.
La corrispondenza del prezzo effettivamente versato per l’acquisto del’immobile, il cui importo pari ad euro 310.000,00 è stato confermato da tutti i testi sentiti, alla somma pagata alla Banca per estinguere la debitoria e la contestualità dell’atto di compravendita, dell’emissione degli assegni e del versamento della somma portata da questi ultimi ad estinzione dell’esposizione debitoria non lasciano dubbi sulla fondatezza della tesi della curatela attrice circa l’appartenenza ai falliti di parte dell’importo versato, quello corrispondente alle loro quote di comproprietà dell’immobile venduto.
Indipendentemente, pertanto, dall’esistenza di fideiussioni stipulate da Sempronia è evidente il pagamento, con denaro proprio di Caio e Mevio, a favore della Banca e la collocabilità temporale dello stesso nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Quanto al presupposto soggettivo richiesto dalla legge per ritenere revocabile il pagamento suddetto, a parere di questo giudice, la sussistenza della c.d. scientia decotionis non può essere posta in dubbio alla luce delle ammissioni della stessa banca che, nella documentazione versata agli atti e rappresentata dalle lettere citate, parla di esposizione debitoria e di sofferenze dei conti dei falliti a fine anno 2003.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, va riconosciuta la revocabilità del pagamento della somma di euro 51.667,00 effettuato in favore della convenuta.
Su detto importo competono alla curatela attrice, a decorrere dalla data di notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al dì del soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del suindicato giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal curatore del fallimento Tizio s.n.c., in persona del curatore, nei confronti della Banca XXX, così provvede:
1. accoglie la domanda dell’attore e, per l’effetto, dichiara che il pagamento della somma di euro ….. è stato eseguito nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e conseguito dalla convenuta benchè a conoscenza dello stato d’insolvenza della Tizio s.n.c.;
2. pronuncia ex art. 67 co. 2 LF la revocatoria del pagamento anzidetto, condannando la Banca XXX, in persona del legale rappresentante p.t., a restituire alla curatela attrice l’importo di euro …., con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio al soddisfo;
3. condanna la Banca XXX, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del fallimento, delle spese legali che liquida in complessivi euro …. oltre rimborso spese generali. I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Torre Annunziata, 26.2.2010.
Il Giudice
Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi