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Atto istitutivo di trust autodichiarato

Rep. n. 9374 Racc. n. 5355

ATTO ISTITUTIVO DI TRUST AUTODICHIARATO

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladieci

il giorno ventidue del mese di marzo

22/03/2010

In Budrio, Viale Beroaldi n. 29.

Davanti a me Dott. ROBERTA ZANIBONI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna, con sede in Budrio,

sono presenti i signori:

- CAIO STEFANO, nato a Bologna (BO) e ivi residente, il quale dichiara di essere celibe, di seguito indicato anche come “Disponente”;

- BARALDI CRISTINA, nata a Bologna (BO) il 3 maggio 1955, residente in Castel Maggiore (BO), Via Giorgio La Pira n. 105, Codice Fiscale dichiarato: BRL CST 55E43 A944W, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale curatore del fallimento della società "Alfa S.a.s. di Ivano CAIO & C." e del socio illimitatamente responsabile CAIO Ivano, come meglio infra indicato, di seguito indicata anche come "curatore fallimentare"; copia autentica della sentenza di fallimento contenente la nomina del curatore si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- TONELLI avv. ANNAPAOLA, nata a Bologna (BO) il 16 febbraio 1965, residente in Bologna (BO), Via Saragozza n. 183, Codice Fiscale dichiarato: TNL NPL 65B56 A944C;

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

PREMESSO

- che in data 22 luglio 2008, con atto di compravendita a ministero del dott. Iacopo Bersani, notaio in Bologna (di seguito il “Rogito”), il signor CAIO Stefano ha acquistato dal signor CAIO Ivano (nato a Bologna e ivi residente), la quota di 1/2 (un mezzo) di comproprietà indivisa su porzione di fabbricato urbano sito in Comune di BOLOGNA (BO), costituita da un appartamento posto al piano primo, con annessa cantina di pertinenza distinto al CATASTO FABBRICATI del COMUNE DI BOLOGNA, meglio infra descritto, di seguito l’ “Immobile”;

- che all’art. 6 del "Rogito" è stata stabilita la data del 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci) per il pagamento del prezzo di vendita dell’Immobile pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), di seguito il “Saldo Dovuto”;

- che con sentenza n. 6 del 19 gennaio 2010, depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2010, Cron. n. 260, Rep. n. 65/E, come sopra allegata al presente atto sotto la lett. "A", il Tribunale di Bologna ha dichiarato il fallimento della società "Alfa S.a.s. di Ivano CAIO & C." (con sede in Crespellano) e del socio illimitatamente responsabile signor CAIO Ivano sopra indicato (di seguito la “Procedura Fallimentare”), nominando giudice delegato il dott. MAURIZIO ATZORI e Curatore la rag. CRISTINA BARALDI sopra costituita, con studio in Bologna, Via Degli Orti n. 2;

- che con raccomandata A.R. del 25 gennaio 2010 il Curatore ha diffidato il signor Stefano CAIO dall’effettuare pagamenti se non alla Procedura Fallimentare;

- che con raccomandata in risposta del 23 febbraio 2010 il signor Stefano CAIO ha informato il Curatore della sua volontà di procedere alla vendita dell’Immobile per poter onorare il pagamento alla Procedura Fallimentare alla scadenza pattuita;

- che con istanza al Giudice Delegato della Procedura Fallimentare, dott. Maurizio Atzori, in data 25 febbraio 2010, il Curatore ha rappresentato il concreto rischio di non incassare il Saldo Dovuto nel caso in cui il prezzo di vendita non sia rimesso a mani della curatela. Il Curatore ha quindi prospettato al Giudice Delegato l’ipotesi di procedere al sequestro dell’Immobile, evidenziando però come tale rimedio avrebbe di fatto ostacolato la libera commerciabilità del bene che è invece obbiettivo primario per la Procedura ovvero, ha suggerito l’istituzione di un trust autodichiarato con vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sull’Immobile, per garantire il pagamento del Saldo Dovuto alla Procedura Fallimentare, previo necessario consenso da parte del signor Stefano CAIO, chiedendo pertanto di essere autorizzata a proporre al signor Stefano CAIO di apporre un vincolo di destinazione per mezzo di un trust autodichiarato e di nominare quale legale della Procedura l’avv. Annapaola Tonelli;

- che il Giudice Delegato, con decreto del 2 marzo 2010, ha autorizzato il Curatore a formalizzare al signor Stefano CAIO la proposta di istituire un trust autodichiarato con vincolo di destinazione in favore della Procedura Fallimentare, nominando a tal fine l’avv. Annapaola Tonelli, con studio in Bologna, Viale Panzacchi n. 25, quale legale della procedura per la redazione di tale trust; copia autentica dell’istanza e della relativa autorizzazione si allegano in unico corpo al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale;

- che il signor CAIO Stefano, informato dal Curatore sul contenuto del decreto del Giudice Delegato, ha acconsentito ad istituire un trust autodichiarato sull’Immobile con vincolo di destinazione in favore della Procedura Fallimentare;

- che al riconoscimento del trust istituito con la presente Dichiarazione di Trust si applicano le disposizioni della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dallo Stato italiano con legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggior favore;

- che ogni trascrizione immobiliare del vincolo nascente da questo Trust e dai trasferimenti al Trustee avrà quanto meno gli effetti di cui all’art. 2645-ter cod. civ.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, il signor CAIO STEFANO

ATTESTA QUANTO SEGUE

PARTE I) - DATI DI BASE

Art. 1 - “Trust”. Denominazione, irrevocabilità

A) Il termine “Trust” individua il trust inteso quale rapporto giuridico che nasce da questo Atto.

B. Il Trust è:

1. di “Scopo”;

2. irrevocabile;

3. identificato per mezzo della denominazione "Trust di garanzia per il Fallimento Aertecnica Sas".

Art. 2 - Il “Trustee”, la sua successione

A) “Trustee” del Trust è il Disponente.

B) Il Trustee può essere revocato solo dal Curatore che provvede alla nomina contestuale del suo successore. In tale ipotesi, fin d’ora, il signor Stefano CAIO si obbliga a trasferire la proprietà del Fondo in Trust al trustee nominando, al quale si applicherà quanto previsto nella Parte IV del presente atto.

Art. 3 - Il “Fondo in Trust”, i “Beni in Trust”

A. Per “Fondo in Trust” si intende:

1) l’"Immobile” vincolato dal Disponente nel Trust per il perseguimento dello Scopo, di cui alla seguente descrizione:

- porzione di fabbricato urbano sito in Comune di BOLOGNA (BO) costituita da un appartamento posto al piano primo, con annessa cantina di pertinenza al piano terra del medesimo fabbricato; in confine con: …. già tali e parti comuni, salvi altri e più precisi confini. Il tutto così distinto:

DATI CATASTO FABBRICATI: COMUNE DI BOLOGNA:

- Particella .. R.C. Euro 426,08;

2) ogni reddito del Fondo in Trust che il Trustee vi accumuli.

Nessun altro bene o diritto può essere ricompreso nel Fondo in Trust senza il consenso del Curatore.

B. Per “Beni in Trust” si intendono:

1) ogni bene e diritto incluso nel Fondo in Trust;

2) i frutti e le utilità da essi derivate.

C. I Beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio, da convenzioni matrimoniali o altre convenzioni di sorta, non formano oggetto della sua successione ereditaria e non fanno parte del suo eventuale fallimento.

Art. 4 - Lo “Scopo” del Trust

A. Il Trust persegue uno scopo di garanzia in quanto finalizzato ad assicurare alla Procedura Fallimentare l’incasso del Saldo Dovuto.

Per conseguire lo Scopo il Disponente imprime sul Fondo in Trust un vincolo di destinazione tale per cui l’"Immobile" - come sopra descritto all’art. 3 - nel corso della Durata del Trust, non può essere oggetto di nessun negozio giuridico a titolo di godimento e può invece essere trasferito dal Trustee a terzi, con effetti reali, a qualsiasi titolo, nel solo caso in cui la controprestazione del cessionario sia rappresentata, almeno, dal pagamento di una somma pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) - al netto di qualsiasi imposta, tassa di legge o onorario professionale - che deve essere rimessa fino a totale concorrenza, anche per gli eventuali acconti e/o caparre "medio tempore" corrisposti, nelle sole mani del Curatore con le modalità e termini enunciati nella Parte III di questo Atto.

Art. 5 - Il “Guardiano”, la sua successione

A. “Guardiano” del Trust è il Curatore della Procedura pro tempore in carica; attualmente "Guardiano" è la rag. BARALDI CRISTINA, come sopra costituita, che accetta.

L’avv. Annapaola Tonelli fin da ora accetta di ricoprire l’ufficio di Guardiano a seguito di qualsiasi evento che renda impossibile la copertura di tale ufficio da parte del Curatore.

B. L’ufficio di Guardiano:

1. non può mai rimanere vacante durante la vigenza del Trust a pena di nullità;

2. è gratuito;

C. Il Guardiano può essere revocato solo dal Giudice Delegato, che provvede alla nomina contestuale del suo successore.

Art. 6 - La “Durata del Trust”

A. Per “Durata del Trust” si intende il periodo:

1. il cui “Termine Iniziale” è la data di sottoscrizione del presente Atto da parte del Disponente e del Guardiano;

2. il cui “Termine Finale” è:

a) il giorno in cui il Guardiano dichiari intervenuta la cessazione del Trust per la ricorrenza di uno fra i seguenti “Eventi”:

1. la Procedura Fallimentare ha incassato il Saldo Dovuto;

2. lo Scopo del Trust non è più di interesse della Procedura Fallimentare;

b) in ogni caso, il giorno della chiusura della Procedura Fallimentare.

PARTE II) - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - La “Legge regolatrice”

A. Il Trust è regolato dalla Legge di Jersey, Isole del Canale.

B. Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge italiana e dalla Legge regolatrice.

C. La validità, l’efficacia e l’opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolati dalla legge italiana.

D. Qualsiasi azione contro il Trustee deve essere regolata dalla legge italiana.

E. Per l’applicazione della legge italiana, il Trustee è considerato quale gestore di beni che sono in sua piena ed esclusiva proprietà dal punto di vista della titolarità del relativo diritto dominicale, sebbene l’esercizio di tale diritto sia destinato esclusivamente a soddisfare lo Scopo.

F. Il Guardiano può in qualsiasi momento sostituire la legge regolatrice con altra legge rispetto alla quale siano validi sia il Trust, sia le sue principali disposizioni. In tale circostanza il Guardiano ha il potere di modificare conseguentemente le disposizioni di questo Trust.

Art. 8 - Giurisdizione

A. Ogni controversia relativa al Trust, Trustee o all’amministrazione del Fondo in Trust è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, Foro esclusivo di Bologna.

B. Ogni procedimento finalizzato a far pronunciare all’Autorità Giudiziaria la nomina del trustee o ad impartire direttive e prescrizioni è proposta esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, Foro esclusivo di Bologna.

Art. 9 Forma delle comunicazioni e degli atti

A. Ogni comunicazione avente titolo dal Trust deve avere la forma scritta e recare prova dell’avvenuta ricezione, anche a mezzo fax o E-mail.

B. La revoca del Trustee e la nomina del suo successore possono avere la forma del plico raccomandato.

C. L’accettazione del trustee che succeda a quello in carica deve avere la forma necessaria a consentire il contestuale trasferimento del Fondo in Trust in suo favore.

D. Ogni modifica al Trust e la dichiarazione di intervenuta cessazione del Trust deve avere la forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

E. Gli atti rimessi al Giudice Delegato o all’Autorità Giudiziaria seguono le forme di rito.

F. Le forme suddette possono sempre essere semplificate dal Guardiano, salvo il rispetto delle forme obbligatoriamente previste dalla legge.

Art. 10 - Modifiche del Trust

A. Il Guardiano può modificare in qualsiasi momento le disposizioni del Trust, nel rispetto dello Scopo.

Art. 11 - Definizioni

A. I sostantivi riportati fra “…” con lettera maiuscola sono una “Definizione” che fornisce l’interpretazione da attribuire al relativo sostantivo ai fini del Trust.

B. Con “Terzi” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Trustee, dal Guardiano e dal Giudice Delegato.

C. Con “Avente Causa” si intende chiunque concluda contratti con il Trustee aventi ad oggetto il trasferimento dell’Immobile.

Art. 12 - Natura pubblica del Trust, limiti

A. Tutte le informazioni relative al Trust reperibili nei Pubblici Registri Immobiliari o nel fascicolo della Procedura Fallimentare depositato la presso la cancelleria del Tribunale di Bologna sono pubbliche.

B. I Terzi possono chiedere informazioni relative al Trust diverse da quelle suddette solo al Guardiano che decide discrezionalmente.

PARTE III) - Il Fondo in Trust: attuazione dello Scopo

Art. 13 - Diritti del Curatore

A. Il Trustee è obbligato a far comparire il Curatore all’atto della sottoscrizione di qualsivoglia contratto avente ad oggetto l’Immobile, anche se preliminare, qualora sia prevista la corresponsione di somme da parte dell’Avente Causa. In tale caso ogni somma deve essere obbligatoriamente rimessa dall’Avente Causa a mani del Curatore, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

B. La comparizione del Curatore ai sensi del comma precedente è finalizzata solo a consentire l’incasso del Saldo Dovuto, o di suoi “Acconti” e/o "Caparre", a mani del predetto sicchè l’intervento del Curatore in tali atti deve intendersi esclusivamente a titolo di quietanza delle somme ricevute.

Art.14 - La fase delle trattative, la conclusione del contratto

A. Il Curatore:

1. non è parte attiva nelle trattative avente ad oggetto l’Immobile che dovessero svolgersi fra il Trustee e il suo Avente Causa;

2. non sottoscrive alcun contratto avente ad oggetto l’Immobile a titolo di accettazione o conferma delle clausole a ciò relative, rimanendo la definizione delle stesse esclusivamente rimessa alla libera discrezione del Trustee e dell’Avente Causa.

B. Il Trustee può liberamente determinare:

1. il prezzo della cessione dell’Immobile, purchè superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

2. le modalità da seguire per reperire il cessionario.

C. Il Trustee deve obbligatoriamente richiedere il consenso del Guardiano, prima di accettare qualsiasi proposta formulata dal suo Avente Causa, se ricorrono:

1. termini di pagamento con scadenza successiva al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci);

2. modalità di pagamento non adeguatamente supportate da garanzie reali o personali;

il rifiuto del Guardiano obbliga il Trustee alla rinegoziazione o al reperimento di altro Avente causa.

Art. 15 - Responsabilità dell’Avente Causa

A. Il vincolo di destinazione che sorge per effetto del presente trust autodichiarato è trascritto nella Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Bologna al fine di renderlo conoscibile e opponibile ai Terzi che a qualsiasi titolo dovessero contrattare con il signor Stefano CAIO.

B. L’Avente Causa che consegni somme di danaro al signor Stefano CAIO in difformità alle condizioni e termini previsti da questo Trust diviene personalmente responsabile nei confronti della Procedura Fallimentare alla quale sarà tenuto a restituire l’equivalente della somma pagata per il trasferimento e non versata al Curatore.

Art. 16 - Esonero di responsabilità da parte del signor Stefano CAIO

A. Con il presente atto non viene effettuato alcun trasferimento di proprietà o altri diritti reali, conseguentemente il signor CAIO Stefano è l’esclusivo proprietario dell’"Immobile" in oggetto e tale rimane anche a seguito del presente atto istitutivo di trust autodichiarato, sicché il medesimo signor CAIO Stefano sarà ad ogni effetto di legge il solo dante causa dell’"Avente Causa".

B. Stante quanto sopra dichiarato alla precedente lettera "A", il signor CAIO Stefano dichiara e riconosce per sè e propri aventi causa che il Curatore non potrà mai in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali difformità dell’Immobile rispetto alle risultanze dello stesso come emergenti da qualsiasi ispezione, visura, applicazione di legge anche locale, regolamento, piano regolatore o altro che dovesse accertare l’Avente Causa prima o dopo il perfezionamento del contratto di trasferimento dell’Immobile da parte del signor Stefano CAIO, che ne sarà unico responsabile a tutti gli effetti.

C. In ragione di quanto al comma che precede, il signor Stefano CAIO fin d’ora manleva la Procedura Fallimentare e il Curatore da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali difformità o abusi edilizi, impianti non conformi alla normativa vigente o non funzionanti, responsabilità per imposte e contributi erariali o comunali non pagate, arretrati per contributi condominiali, oneri e spese necessari per il conseguimento dell’agibilità dell’Immobile, garanzie per vizi, anche occulti, e per evizione, garanzie sulla libera cedibilità dell’Immobile, imposte, sovrattasse ed oneri conseguenti all’eventuale decadenza da agevolazioni fiscali e comunque presta le più ampie garanzie di tenere indenne la Procedura Fallimentare e il Curatore da ogni spesa o danno relativi o conseguenti alla titolarità dell’immobile, essendo egli, come più volte indicato, l’unico ed esclusivo attuale proprietario dell’"Immobile".

Art. 17 - Diritto residuo sul Fondo in Trust da parte del signor Stefano CAIO

A. Il signor Stefano CAIO ha diritto di percepire la somma che eventualmente residui dal trasferimento dell’Immobile dopo l’incasso del Saldo Dovuto da parte del Curatore.

B. Fintanto che il signor Stefano CAIO sarà Trustee, l’incasso del residuo di sua spettanza, sarà a sua esclusiva cura e onore non potendo mai egli, a nessun titolo, rivalersi sulla Procedura Fallimentare o onerare la stessa di adempimenti di sorta.

Art.18 - Diritti del signor Stefano CAIO in caso di sua revoca dall’ufficio di Trustee

A. Il Trustee che nel corso della Durata del Trust dovesse sostituire il signor Stefano CAIO ha il dovere di:

1) chiedere il suo consenso prima di accettare il prezzo che ha spuntato per il trasferimento dell’Immobile;

2) nel caso in cui il signor Stefano CAIO rifiuti, porlo in vendita al prezzo richiesto dal medesimo per un tempo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi;

3) allo spirare infruttuoso di tale termine, rimettere la determinazione del prezzo minimo di vendita ad un Perito, scelto a sua discrezione fra quanti iscritti nell’elenco dei Periti depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bologna e, conseguentemente, mettere in vendita l’Immobile a tale prezzo minimo;

4) fare tutto quanto è necessario per corrispondere il prima possibile al signor Stefano CAIO quanto di sua eventuale spettanza residua.

Art. 19 - Dichiarazione di attuazione dello Scopo

A. Incassato il Saldo Dovuto, il Guardiano dichiara:

1) che lo Scopo del Trust è stato conseguito e

2) la cessazione del Trust.

PARTE IV) - IL TRUSTEE

Art. 20 - Posizione del Trustee rispetto ai Beni in Trust

A. I Beni in Trust sono in piena proprietà del Trustee affinchè egli se ne avvalga e li impieghi secondo lo Scopo del Trust.

B. Nell’esercizio di qualunque sua funzione, il Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati in questo Atto.

C. Il Trustee:

1) ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in Trust, che esercita previa autorizzazione del Guardiano;

2) può comparire nella sua qualità innanzi a notai o pubbliche autorità;

3) può rivolgersi al Guardiano in qualsiasi momento per ottenere prescrizioni o direttive.

Art. 21 - Limiti ai poteri gestionali del Trustee

A. Il Trustee non può concedere l’Immobile a titolo di godimento ad alcuno, salvo le persone che lo abitano sin da prima l’istituzione del Trust.

B. Il Trustee deve:

1) manutenere regolarmente l’Immobile a proprie spese, che non sono mai, a nessun titolo, imputabili al Fondo in Trust o alla Procedura Fallimentare;

2) mettere senza indugio in vendita l’Immobile, relazionando il Guardiano ogni volta gliene facesse richiesta;

3) conformarsi a ogni veto o direttiva del Guardiano.

Art. 22 - Segregazione, custodia, mandati

A. Il Trustee custodisce i Beni in Trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e il possesso.

B. Il Trustee tiene i Beni in Trust separati dai propri e da qualunque altro bene del quale sia trustee, beneficiario o che detenga ad altro titolo giudico e distintamente identificabili.

Inoltre:

1) cura ogni adempimento necessario per rendere opponibile ai terzi il suo titolo di proprietà, nella sua qualità di Trustee del Trust, sui beni mobili facenti parte del Fondo in Trust;

2) quando si tratta di beni iscritti in registri pubblici o privati, il Trustee ne richiede l’iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in ogni altro modo che palesi l’esistenza del trust e il suo Scopo;

3) ogni conto bancario e ogni contratto stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee nella sua qualità di Trustee o in altro che palesi l’esistenza del Trust e ogni somma è depositata su conti allo stesso intestati in qualità di Trustee del trust.

C. Il Guardiano può chiedere all’Autorità Giudiziaria di accertare che determinati beni o diritti sono inclusi fra i Beni in Trust.

Art. 23 - Il “Libro degli Eventi”

A. Il Trustee istituisce, mantiene ed aggiorna il Libro degli Eventi vidimato in data odierna dal medesimo notaio a ministero del quale viene istituito il presente Trust.

B. Il Trustee annota nel Libro degli Eventi:

1) ogni avvenimento che il Trust preveda di annotare;

2) ogni altro evento di cui ritenga opportuno conservare memoria;

3) gli estremi e il contenuto degli atti per i quali è prevista la forma autentica o la forma scritta e di essi il Trustee conserva una raccolta completa.

C. Il Trustee esibisce il Libro degli Eventi al Guardiano non appena gliene faccia richiesta e può farsi aiutare dal medesimo per la sua tenuta.

D. Chiunque:

1) contragga con il Trustee;

2) entri in contatto con il Trustee per una legittima ragione o titolo;

è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi.

Art. 24 - “Compenso del Trustee”

A. L’ufficio di Trustee è gratuito;

B. Ogni spesa sostenuta dal Trustee per l’esercizio del suo ufficio è personalmente a suo carico e non può mai essere imputata al Fondo in Trust o alla Procedura Fallimentare.

Art. 25 - “Rendiconto”

A. Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione, avvalendosi del supporto esclusivo del Guardiano.

Art. 26 - Conflitto di interessi

A. Il Trustee non può direttamente, indirettamente, né per interposta persona ritrarre alcun vantaggio dal suo ufficio, salve le previsioni in suo favore previste nel Trust.

B. In caso di conflitto di interessi, come inteso dalla legge regolatrice del Trust, il Trustee può procedere all’operazione in conflitto qualora il Guardiano lo abbia previamente autorizzato.

Art. 27 - Responsabilità del Trustee

A. Il Trustee che venga ritenuto responsabile per violazione del presente Trust risponde esclusivamente con il suo personale patrimonio ai sensi dell’art. 2740 cc. sia nei confronti della Procedura Fallimentare, sia verso i Terzi a qualunque titolo.

B. In qualunque operazione posta in essere il Trustee deve informare l’altra parte interessata dell’esistenza del Trust e che sta agendo quale Trustee.

C. Il Trustee non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità al parere reso dal Guardiano.

Art. 28 - Trasferimento dei Beni in Trust in caso di mutamento dell’ufficio di Trustee

A. Il signor Stefano CAIO, in caso di cessazione dall’ufficio di Trustee del Trust per qualsiasi titolo, perde ogni diritto sui Beni in Trust e deve:

1) porre in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti del Trustee sui Beni in Trust, ivi compreso l’obbligo di intervenire all’atto formale di trasferimento del Fondo al Trustee che gli succeda;

2) consegnare al nuovo Trustee i Beni in Trust, il “Libro degli Eventi” e ogni documento riguardante il Trust;

3) fornire al nuovo Trustee ogni informazione e ragguaglio che lo metta in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso senza indugio dei Beni in Trust e di assolvere ogni obbligazione inerente l’ufficio.

B. In caso di morte del Trustee, i suddetti diritti e obbligazioni sono a carico del Guardiano che altresì nomina il successore del Trustee.

C. Il Trustee che cessa dall’ufficio può fare copia di quegli atti e documenti che gli servano unicamente nel caso di azione proposta direttamente contro di lui.

Art. 29 - “Amministrazione del Trust”. Sede

A. Il Trustee elegge quale luogo dell’amministrazione del Trust nonché quale sede dello stesso dove ogni comunicazione deve essergli diretta in: Bologna (BO).

PARTE V) - IL GUARDIANO

Art. 30 - Poteri del Guardiano

A. I poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali.

B. Il Guardiano agisce secondo le norme di correttezza, buona fede ed imparzialità.

C. Il Guardiano:

1) ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche se non richiesta dallo stesso;

2) può porre veto a qualsiasi operazione o azione del Trustee.

Art. 31 - “Elezione di domicilio” del Guardiano

A. Il Guardiano elegge domicilio per l’ufficio di Guardiano in Bologna (BO), Via Degli Orti n. 2, presso il proprio studio, ove deve essergli diretta qualsiasi comunicazione.

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Legale per la redazione dell’atto; scelta della Legge regolatrice

Conformemente al decreto del Giudice Delegato del 2 marzo 2010, come sopra allegato, legale della procedura per la redazione del presente trust è l’avv. Annapaola Tonelli del Foro di Bologna, che ha ritenuto la legge di Jersey, Isole del Canale, legge idonea a regolare questo Trust.

NORME FISCALI:

Si precisa che il presente trust è a scopo di garanzia in quanto è volto a garantire al Fallimento R.G. n. 62010 del Tribunale di Bologna l’incasso di una somma dovuta da parte di un debitore della procedura. Non vi è pertanto alcun intento liberale o donativo da parte di nessuna delle parti coinvolte, nè alcun arricchimento effettivo o potenziale delle stesse.

In ragione di quanto sopra, si chiede la registrazione del presente atto con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, come recentemente riconosciuta applicabile per trust di garanzia dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna Sezione 2, con sentenza n. 120-02-09 del 7 ottobre 2009.

Le spese del presente atto sono a carico della Procedura Fallimentare.

Si omette la lettura degli allegati per espressa e concorde dispensa dei comparenti.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia con l’ausilio di mezzi elettronici e completato di mia mano su fogli cinque per pagine diciotto fin qui, è stato da me letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 12 (dodici) e minuti 30 (trenta).

F.to: STEFANO CAIO - CRISTINA BARALDI - ANNAPAOLA TONELLI - ROBERTA ZANIBONI NOTAIO

Rep. n. 9374 Racc. n. 5355

ATTO ISTITUTIVO DI TRUST AUTODICHIARATO

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladieci

il giorno ventidue del mese di marzo

22/03/2010

In Budrio, Viale Beroaldi n. 29.

Davanti a me Dott. ROBERTA ZANIBONI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna, con sede in Budrio,

sono presenti i signori:

- CAIO STEFANO, nato a Bologna (BO) e ivi residente, il quale dichiara di essere celibe, di seguito indicato anche come “Disponente”;

- BARALDI CRISTINA, nata a Bologna (BO) il 3 maggio 1955, residente in Castel Maggiore (BO), Via Giorgio La Pira n. 105, Codice Fiscale dichiarato: BRL CST 55E43 A944W, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale curatore del fallimento della società "Alfa S.a.s. di Ivano CAIO & C." e del socio illimitatamente responsabile CAIO Ivano, come meglio infra indicato, di seguito indicata anche come "curatore fallimentare"; copia autentica della sentenza di fallimento contenente la nomina del curatore si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- TONELLI avv. ANNAPAOLA, nata a Bologna (BO) il 16 febbraio 1965, residente in Bologna (BO), Via Saragozza n. 183, Codice Fiscale dichiarato: TNL NPL 65B56 A944C;

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

PREMESSO

- che in data 22 luglio 2008, con atto di compravendita a ministero del dott. Iacopo Bersani, notaio in Bologna (di seguito il “Rogito”), il signor CAIO Stefano ha acquistato dal signor CAIO Ivano (nato a Bologna e ivi residente), la quota di 1/2 (un mezzo) di comproprietà indivisa su porzione di fabbricato urbano sito in Comune di BOLOGNA (BO), costituita da un appartamento posto al piano primo, con annessa cantina di pertinenza distinto al CATASTO FABBRICATI del COMUNE DI BOLOGNA, meglio infra descritto, di seguito l’ “Immobile”;

- che all’art. 6 del "Rogito" è stata stabilita la data del 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci) per il pagamento del prezzo di vendita dell’Immobile pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), di seguito il “Saldo Dovuto”;

- che con sentenza n. 6 del 19 gennaio 2010, depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2010, Cron. n. 260, Rep. n. 65/E, come sopra allegata al presente atto sotto la lett. "A", il Tribunale di Bologna ha dichiarato il fallimento della società "Alfa S.a.s. di Ivano CAIO & C." (con sede in Crespellano) e del socio illimitatamente responsabile signor CAIO Ivano sopra indicato (di seguito la “Procedura Fallimentare”), nominando giudice delegato il dott. MAURIZIO ATZORI e Curatore la rag. CRISTINA BARALDI sopra costituita, con studio in Bologna, Via Degli Orti n. 2;

- che con raccomandata A.R. del 25 gennaio 2010 il Curatore ha diffidato il signor Stefano CAIO dall’effettuare pagamenti se non alla Procedura Fallimentare;

- che con raccomandata in risposta del 23 febbraio 2010 il signor Stefano CAIO ha informato il Curatore della sua volontà di procedere alla vendita dell’Immobile per poter onorare il pagamento alla Procedura Fallimentare alla scadenza pattuita;

- che con istanza al Giudice Delegato della Procedura Fallimentare, dott. Maurizio Atzori, in data 25 febbraio 2010, il Curatore ha rappresentato il concreto rischio di non incassare il Saldo Dovuto nel caso in cui il prezzo di vendita non sia rimesso a mani della curatela. Il Curatore ha quindi prospettato al Giudice Delegato l’ipotesi di procedere al sequestro dell’Immobile, evidenziando però come tale rimedio avrebbe di fatto ostacolato la libera commerciabilità del bene che è invece obbiettivo primario per la Procedura ovvero, ha suggerito l’istituzione di un trust autodichiarato con vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sull’Immobile, per garantire il pagamento del Saldo Dovuto alla Procedura Fallimentare, previo necessario consenso da parte del signor Stefano CAIO, chiedendo pertanto di essere autorizzata a proporre al signor Stefano CAIO di apporre un vincolo di destinazione per mezzo di un trust autodichiarato e di nominare quale legale della Procedura l’avv. Annapaola Tonelli;

- che il Giudice Delegato, con decreto del 2 marzo 2010, ha autorizzato il Curatore a formalizzare al signor Stefano CAIO la proposta di istituire un trust autodichiarato con vincolo di destinazione in favore della Procedura Fallimentare, nominando a tal fine l’avv. Annapaola Tonelli, con studio in Bologna, Viale Panzacchi n. 25, quale legale della procedura per la redazione di tale trust; copia autentica dell’istanza e della relativa autorizzazione si allegano in unico corpo al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale;

- che il signor CAIO Stefano, informato dal Curatore sul contenuto del decreto del Giudice Delegato, ha acconsentito ad istituire un trust autodichiarato sull’Immobile con vincolo di destinazione in favore della Procedura Fallimentare;

- che al riconoscimento del trust istituito con la presente Dichiarazione di Trust si applicano le disposizioni della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dallo Stato italiano con legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggior favore;

- che ogni trascrizione immobiliare del vincolo nascente da questo Trust e dai trasferimenti al Trustee avrà quanto meno gli effetti di cui all’art. 2645-ter cod. civ.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, il signor CAIO STEFANO

ATTESTA QUANTO SEGUE

PARTE I) - DATI DI BASE

Art. 1 - “Trust”. Denominazione, irrevocabilità

A) Il termine “Trust” individua il trust inteso quale rapporto giuridico che nasce da questo Atto.

B. Il Trust è:

1. di “Scopo”;

2. irrevocabile;

3. identificato per mezzo della denominazione "Trust di garanzia per il Fallimento Aertecnica Sas".

Art. 2 - Il “Trustee”, la sua successione

A) “Trustee” del Trust è il Disponente.

B) Il Trustee può essere revocato solo dal Curatore che provvede alla nomina contestuale del suo successore. In tale ipotesi, fin d’ora, il signor Stefano CAIO si obbliga a trasferire la proprietà del Fondo in Trust al trustee nominando, al quale si applicherà quanto previsto nella Parte IV del presente atto.

Art. 3 - Il “Fondo in Trust”, i “Beni in Trust”

A. Per “Fondo in Trust” si intende:

1) l’"Immobile” vincolato dal Disponente nel Trust per il perseguimento dello Scopo, di cui alla seguente descrizione:

- porzione di fabbricato urbano sito in Comune di BOLOGNA (BO) costituita da un appartamento posto al piano primo, con annessa cantina di pertinenza al piano terra del medesimo fabbricato; in confine con: …. già tali e parti comuni, salvi altri e più precisi confini. Il tutto così distinto:

DATI CATASTO FABBRICATI: COMUNE DI BOLOGNA:

- Particella .. R.C. Euro 426,08;

2) ogni reddito del Fondo in Trust che il Trustee vi accumuli.

Nessun altro bene o diritto può essere ricompreso nel Fondo in Trust senza il consenso del Curatore.

B. Per “Beni in Trust” si intendono:

1) ogni bene e diritto incluso nel Fondo in Trust;

2) i frutti e le utilità da essi derivate.

C. I Beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio, da convenzioni matrimoniali o altre convenzioni di sorta, non formano oggetto della sua successione ereditaria e non fanno parte del suo eventuale fallimento.

Art. 4 - Lo “Scopo” del Trust

A. Il Trust persegue uno scopo di garanzia in quanto finalizzato ad assicurare alla Procedura Fallimentare l’incasso del Saldo Dovuto.

Per conseguire lo Scopo il Disponente imprime sul Fondo in Trust un vincolo di destinazione tale per cui l’"Immobile" - come sopra descritto all’art. 3 - nel corso della Durata del Trust, non può essere oggetto di nessun negozio giuridico a titolo di godimento e può invece essere trasferito dal Trustee a terzi, con effetti reali, a qualsiasi titolo, nel solo caso in cui la controprestazione del cessionario sia rappresentata, almeno, dal pagamento di una somma pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) - al netto di qualsiasi imposta, tassa di legge o onorario professionale - che deve essere rimessa fino a totale concorrenza, anche per gli eventuali acconti e/o caparre "medio tempore" corrisposti, nelle sole mani del Curatore con le modalità e termini enunciati nella Parte III di questo Atto.

Art. 5 - Il “Guardiano”, la sua successione

A. “Guardiano” del Trust è il Curatore della Procedura pro tempore in carica; attualmente "Guardiano" è la rag. BARALDI CRISTINA, come sopra costituita, che accetta.

L’avv. Annapaola Tonelli fin da ora accetta di ricoprire l’ufficio di Guardiano a seguito di qualsiasi evento che renda impossibile la copertura di tale ufficio da parte del Curatore.

B. L’ufficio di Guardiano:

1. non può mai rimanere vacante durante la vigenza del Trust a pena di nullità;

2. è gratuito;

C. Il Guardiano può essere revocato solo dal Giudice Delegato, che provvede alla nomina contestuale del suo successore.

Art. 6 - La “Durata del Trust”

A. Per “Durata del Trust” si intende il periodo:

1. il cui “Termine Iniziale” è la data di sottoscrizione del presente Atto da parte del Disponente e del Guardiano;

2. il cui “Termine Finale” è:

a) il giorno in cui il Guardiano dichiari intervenuta la cessazione del Trust per la ricorrenza di uno fra i seguenti “Eventi”:

1. la Procedura Fallimentare ha incassato il Saldo Dovuto;

2. lo Scopo del Trust non è più di interesse della Procedura Fallimentare;

b) in ogni caso, il giorno della chiusura della Procedura Fallimentare.

PARTE II) - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - La “Legge regolatrice”

A. Il Trust è regolato dalla Legge di Jersey, Isole del Canale.

B. Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge italiana e dalla Legge regolatrice.

C. La validità, l’efficacia e l’opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolati dalla legge italiana.

D. Qualsiasi azione contro il Trustee deve essere regolata dalla legge italiana.

E. Per l’applicazione della legge italiana, il Trustee è considerato quale gestore di beni che sono in sua piena ed esclusiva proprietà dal punto di vista della titolarità del relativo diritto dominicale, sebbene l’esercizio di tale diritto sia destinato esclusivamente a soddisfare lo Scopo.

F. Il Guardiano può in qualsiasi momento sostituire la legge regolatrice con altra legge rispetto alla quale siano validi sia il Trust, sia le sue principali disposizioni. In tale circostanza il Guardiano ha il potere di modificare conseguentemente le disposizioni di questo Trust.

Art. 8 - Giurisdizione

A. Ogni controversia relativa al Trust, Trustee o all’amministrazione del Fondo in Trust è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, Foro esclusivo di Bologna.

B. Ogni procedimento finalizzato a far pronunciare all’Autorità Giudiziaria la nomina del trustee o ad impartire direttive e prescrizioni è proposta esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, Foro esclusivo di Bologna.

Art. 9 Forma delle comunicazioni e degli atti

A. Ogni comunicazione avente titolo dal Trust deve avere la forma scritta e recare prova dell’avvenuta ricezione, anche a mezzo fax o E-mail.

B. La revoca del Trustee e la nomina del suo successore possono avere la forma del plico raccomandato.

C. L’accettazione del trustee che succeda a quello in carica deve avere la forma necessaria a consentire il contestuale trasferimento del Fondo in Trust in suo favore.

D. Ogni modifica al Trust e la dichiarazione di intervenuta cessazione del Trust deve avere la forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

E. Gli atti rimessi al Giudice Delegato o all’Autorità Giudiziaria seguono le forme di rito.

F. Le forme suddette possono sempre essere semplificate dal Guardiano, salvo il rispetto delle forme obbligatoriamente previste dalla legge.

Art. 10 - Modifiche del Trust

A. Il Guardiano può modificare in qualsiasi momento le disposizioni del Trust, nel rispetto dello Scopo.

Art. 11 - Definizioni

A. I sostantivi riportati fra “…” con lettera maiuscola sono una “Definizione” che fornisce l’interpretazione da attribuire al relativo sostantivo ai fini del Trust.

B. Con “Terzi” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Trustee, dal Guardiano e dal Giudice Delegato.

C. Con “Avente Causa” si intende chiunque concluda contratti con il Trustee aventi ad oggetto il trasferimento dell’Immobile.

Art. 12 - Natura pubblica del Trust, limiti

A. Tutte le informazioni relative al Trust reperibili nei Pubblici Registri Immobiliari o nel fascicolo della Procedura Fallimentare depositato la presso la cancelleria del Tribunale di Bologna sono pubbliche.

B. I Terzi possono chiedere informazioni relative al Trust diverse da quelle suddette solo al Guardiano che decide discrezionalmente.

PARTE III) - Il Fondo in Trust: attuazione dello Scopo

Art. 13 - Diritti del Curatore

A. Il Trustee è obbligato a far comparire il Curatore all’atto della sottoscrizione di qualsivoglia contratto avente ad oggetto l’Immobile, anche se preliminare, qualora sia prevista la corresponsione di somme da parte dell’Avente Causa. In tale caso ogni somma deve essere obbligatoriamente rimessa dall’Avente Causa a mani del Curatore, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

B. La comparizione del Curatore ai sensi del comma precedente è finalizzata solo a consentire l’incasso del Saldo Dovuto, o di suoi “Acconti” e/o "Caparre", a mani del predetto sicchè l’intervento del Curatore in tali atti deve intendersi esclusivamente a titolo di quietanza delle somme ricevute.

Art.14 - La fase delle trattative, la conclusione del contratto

A. Il Curatore:

1. non è parte attiva nelle trattative avente ad oggetto l’Immobile che dovessero svolgersi fra il Trustee e il suo Avente Causa;

2. non sottoscrive alcun contratto avente ad oggetto l’Immobile a titolo di accettazione o conferma delle clausole a ciò relative, rimanendo la definizione delle stesse esclusivamente rimessa alla libera discrezione del Trustee e dell’Avente Causa.

B. Il Trustee può liberamente determinare:

1. il prezzo della cessione dell’Immobile, purchè superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

2. le modalità da seguire per reperire il cessionario.

C. Il Trustee deve obbligatoriamente richiedere il consenso del Guardiano, prima di accettare qualsiasi proposta formulata dal suo Avente Causa, se ricorrono:

1. termini di pagamento con scadenza successiva al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci);

2. modalità di pagamento non adeguatamente supportate da garanzie reali o personali;

il rifiuto del Guardiano obbliga il Trustee alla rinegoziazione o al reperimento di altro Avente causa.

Art. 15 - Responsabilità dell’Avente Causa

A. Il vincolo di destinazione che sorge per effetto del presente trust autodichiarato è trascritto nella Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Bologna al fine di renderlo conoscibile e opponibile ai Terzi che a qualsiasi titolo dovessero contrattare con il signor Stefano CAIO.

B. L’Avente Causa che consegni somme di danaro al signor Stefano CAIO in difformità alle condizioni e termini previsti da questo Trust diviene personalmente responsabile nei confronti della Procedura Fallimentare alla quale sarà tenuto a restituire l’equivalente della somma pagata per il trasferimento e non versata al Curatore.

Art. 16 - Esonero di responsabilità da parte del signor Stefano CAIO

A. Con il presente atto non viene effettuato alcun trasferimento di proprietà o altri diritti reali, conseguentemente il signor CAIO Stefano è l’esclusivo proprietario dell’"Immobile" in oggetto e tale rimane anche a seguito del presente atto istitutivo di trust autodichiarato, sicché il medesimo signor CAIO Stefano sarà ad ogni effetto di legge il solo dante causa dell’"Avente Causa".

B. Stante quanto sopra dichiarato alla precedente lettera "A", il signor CAIO Stefano dichiara e riconosce per sè e propri aventi causa che il Curatore non potrà mai in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali difformità dell’Immobile rispetto alle risultanze dello stesso come emergenti da qualsiasi ispezione, visura, applicazione di legge anche locale, regolamento, piano regolatore o altro che dovesse accertare l’Avente Causa prima o dopo il perfezionamento del contratto di trasferimento dell’Immobile da parte del signor Stefano CAIO, che ne sarà unico responsabile a tutti gli effetti.

C. In ragione di quanto al comma che precede, il signor Stefano CAIO fin d’ora manleva la Procedura Fallimentare e il Curatore da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali difformità o abusi edilizi, impianti non conformi alla normativa vigente o non funzionanti, responsabilità per imposte e contributi erariali o comunali non pagate, arretrati per contributi condominiali, oneri e spese necessari per il conseguimento dell’agibilità dell’Immobile, garanzie per vizi, anche occulti, e per evizione, garanzie sulla libera cedibilità dell’Immobile, imposte, sovrattasse ed oneri conseguenti all’eventuale decadenza da agevolazioni fiscali e comunque presta le più ampie garanzie di tenere indenne la Procedura Fallimentare e il Curatore da ogni spesa o danno relativi o conseguenti alla titolarità dell’immobile, essendo egli, come più volte indicato, l’unico ed esclusivo attuale proprietario dell’"Immobile".

Art. 17 - Diritto residuo sul Fondo in Trust da parte del signor Stefano CAIO

A. Il signor Stefano CAIO ha diritto di percepire la somma che eventualmente residui dal trasferimento dell’Immobile dopo l’incasso del Saldo Dovuto da parte del Curatore.

B. Fintanto che il signor Stefano CAIO sarà Trustee, l’incasso del residuo di sua spettanza, sarà a sua esclusiva cura e onore non potendo mai egli, a nessun titolo, rivalersi sulla Procedura Fallimentare o onerare la stessa di adempimenti di sorta.

Art.18 - Diritti del signor Stefano CAIO in caso di sua revoca dall’ufficio di Trustee

A. Il Trustee che nel corso della Durata del Trust dovesse sostituire il signor Stefano CAIO ha il dovere di:

1) chiedere il suo consenso prima di accettare il prezzo che ha spuntato per il trasferimento dell’Immobile;

2) nel caso in cui il signor Stefano CAIO rifiuti, porlo in vendita al prezzo richiesto dal medesimo per un tempo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi;

3) allo spirare infruttuoso di tale termine, rimettere la determinazione del prezzo minimo di vendita ad un Perito, scelto a sua discrezione fra quanti iscritti nell’elenco dei Periti depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bologna e, conseguentemente, mettere in vendita l’Immobile a tale prezzo minimo;

4) fare tutto quanto è necessario per corrispondere il prima possibile al signor Stefano CAIO quanto di sua eventuale spettanza residua.

Art. 19 - Dichiarazione di attuazione dello Scopo

A. Incassato il Saldo Dovuto, il Guardiano dichiara:

1) che lo Scopo del Trust è stato conseguito e

2) la cessazione del Trust.

PARTE IV) - IL TRUSTEE

Art. 20 - Posizione del Trustee rispetto ai Beni in Trust

A. I Beni in Trust sono in piena proprietà del Trustee affinchè egli se ne avvalga e li impieghi secondo lo Scopo del Trust.

B. Nell’esercizio di qualunque sua funzione, il Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati in questo Atto.

C. Il Trustee:

1) ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in Trust, che esercita previa autorizzazione del Guardiano;

2) può comparire nella sua qualità innanzi a notai o pubbliche autorità;

3) può rivolgersi al Guardiano in qualsiasi momento per ottenere prescrizioni o direttive.

Art. 21 - Limiti ai poteri gestionali del Trustee

A. Il Trustee non può concedere l’Immobile a titolo di godimento ad alcuno, salvo le persone che lo abitano sin da prima l’istituzione del Trust.

B. Il Trustee deve:

1) manutenere regolarmente l’Immobile a proprie spese, che non sono mai, a nessun titolo, imputabili al Fondo in Trust o alla Procedura Fallimentare;

2) mettere senza indugio in vendita l’Immobile, relazionando il Guardiano ogni volta gliene facesse richiesta;

3) conformarsi a ogni veto o direttiva del Guardiano.

Art. 22 - Segregazione, custodia, mandati

A. Il Trustee custodisce i Beni in Trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e il possesso.

B. Il Trustee tiene i Beni in Trust separati dai propri e da qualunque altro bene del quale sia trustee, beneficiario o che detenga ad altro titolo giudico e distintamente identificabili.

Inoltre:

1) cura ogni adempimento necessario per rendere opponibile ai terzi il suo titolo di proprietà, nella sua qualità di Trustee del Trust, sui beni mobili facenti parte del Fondo in Trust;

2) quando si tratta di beni iscritti in registri pubblici o privati, il Trustee ne richiede l’iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in ogni altro modo che palesi l’esistenza del trust e il suo Scopo;

3) ogni conto bancario e ogni contratto stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee nella sua qualità di Trustee o in altro che palesi l’esistenza del Trust e ogni somma è depositata su conti allo stesso intestati in qualità di Trustee del trust.

C. Il Guardiano può chiedere all’Autorità Giudiziaria di accertare che determinati beni o diritti sono inclusi fra i Beni in Trust.

Art. 23 - Il “Libro degli Eventi”

A. Il Trustee istituisce, mantiene ed aggiorna il Libro degli Eventi vidimato in data odierna dal medesimo notaio a ministero del quale viene istituito il presente Trust.

B. Il Trustee annota nel Libro degli Eventi:

1) ogni avvenimento che il Trust preveda di annotare;

2) ogni altro evento di cui ritenga opportuno conservare memoria;

3) gli estremi e il contenuto degli atti per i quali è prevista la forma autentica o la forma scritta e di essi il Trustee conserva una raccolta completa.

C. Il Trustee esibisce il Libro degli Eventi al Guardiano non appena gliene faccia richiesta e può farsi aiutare dal medesimo per la sua tenuta.

D. Chiunque:

1) contragga con il Trustee;

2) entri in contatto con il Trustee per una legittima ragione o titolo;

è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi.

Art. 24 - “Compenso del Trustee”

A. L’ufficio di Trustee è gratuito;

B. Ogni spesa sostenuta dal Trustee per l’esercizio del suo ufficio è personalmente a suo carico e non può mai essere imputata al Fondo in Trust o alla Procedura Fallimentare.

Art. 25 - “Rendiconto”

A. Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione, avvalendosi del supporto esclusivo del Guardiano.

Art. 26 - Conflitto di interessi

A. Il Trustee non può direttamente, indirettamente, né per interposta persona ritrarre alcun vantaggio dal suo ufficio, salve le previsioni in suo favore previste nel Trust.

B. In caso di conflitto di interessi, come inteso dalla legge regolatrice del Trust, il Trustee può procedere all’operazione in conflitto qualora il Guardiano lo abbia previamente autorizzato.

Art. 27 - Responsabilità del Trustee

A. Il Trustee che venga ritenuto responsabile per violazione del presente Trust risponde esclusivamente con il suo personale patrimonio ai sensi dell’art. 2740 cc. sia nei confronti della Procedura Fallimentare, sia verso i Terzi a qualunque titolo.

B. In qualunque operazione posta in essere il Trustee deve informare l’altra parte interessata dell’esistenza del Trust e che sta agendo quale Trustee.

C. Il Trustee non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità al parere reso dal Guardiano.

Art. 28 - Trasferimento dei Beni in Trust in caso di mutamento dell’ufficio di Trustee

A. Il signor Stefano CAIO, in caso di cessazione dall’ufficio di Trustee del Trust per qualsiasi titolo, perde ogni diritto sui Beni in Trust e deve:

1) porre in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti del Trustee sui Beni in Trust, ivi compreso l’obbligo di intervenire all’atto formale di trasferimento del Fondo al Trustee che gli succeda;

2) consegnare al nuovo Trustee i Beni in Trust, il “Libro degli Eventi” e ogni documento riguardante il Trust;

3) fornire al nuovo Trustee ogni informazione e ragguaglio che lo metta in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso senza indugio dei Beni in Trust e di assolvere ogni obbligazione inerente l’ufficio.

B. In caso di morte del Trustee, i suddetti diritti e obbligazioni sono a carico del Guardiano che altresì nomina il successore del Trustee.

C. Il Trustee che cessa dall’ufficio può fare copia di quegli atti e documenti che gli servano unicamente nel caso di azione proposta direttamente contro di lui.

Art. 29 - “Amministrazione del Trust”. Sede

A. Il Trustee elegge quale luogo dell’amministrazione del Trust nonché quale sede dello stesso dove ogni comunicazione deve essergli diretta in: Bologna (BO).

PARTE V) - IL GUARDIANO

Art. 30 - Poteri del Guardiano

A. I poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali.

B. Il Guardiano agisce secondo le norme di correttezza, buona fede ed imparzialità.

C. Il Guardiano:

1) ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche se non richiesta dallo stesso;

2) può porre veto a qualsiasi operazione o azione del Trustee.

Art. 31 - “Elezione di domicilio” del Guardiano

A. Il Guardiano elegge domicilio per l’ufficio di Guardiano in Bologna (BO), Via Degli Orti n. 2, presso il proprio studio, ove deve essergli diretta qualsiasi comunicazione.

*** *** ***

Legale per la redazione dell’atto; scelta della Legge regolatrice

Conformemente al decreto del Giudice Delegato del 2 marzo 2010, come sopra allegato, legale della procedura per la redazione del presente trust è l’avv. Annapaola Tonelli del Foro di Bologna, che ha ritenuto la legge di Jersey, Isole del Canale, legge idonea a regolare questo Trust.

NORME FISCALI:

Si precisa che il presente trust è a scopo di garanzia in quanto è volto a garantire al Fallimento R.G. n. 62010 del Tribunale di Bologna l’incasso di una somma dovuta da parte di un debitore della procedura. Non vi è pertanto alcun intento liberale o donativo da parte di nessuna delle parti coinvolte, nè alcun arricchimento effettivo o potenziale delle stesse.

In ragione di quanto sopra, si chiede la registrazione del presente atto con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, come recentemente riconosciuta applicabile per trust di garanzia dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna Sezione 2, con sentenza n. 120-02-09 del 7 ottobre 2009.

Le spese del presente atto sono a carico della Procedura Fallimentare.

Si omette la lettura degli allegati per espressa e concorde dispensa dei comparenti.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia con l’ausilio di mezzi elettronici e completato di mia mano su fogli cinque per pagine diciotto fin qui, è stato da me letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 12 (dodici) e minuti 30 (trenta).

F.to: STEFANO CAIO - CRISTINA BARALDI - ANNAPAOLA TONELLI - ROBERTA ZANIBONI NOTAIO