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Tribunale di Varese: abuso di processo e condanna per lite temeraria

Pubblicata in www.tribunale.varese.it
FATTO E DIRITTO

La parte opposta, assumendo di essere proprietaria dell’impianto per cui è lite, ingiungeva alla opponente la consegna dello stesso, sulla base di un dedotto contratto di comodato senza termine e, dunque, suscettibile di scioglimento ad nutum.

Proponeva opposizione la società opponente deducendo l’insussistenza di un rapporto di comodato ed allegando diverse notazioni difensive, tutte rimaste sfornita di valida prova.

La tesi del contratto di comodato è provata.

In primis, già nei documenti di trasporto del 2008, si indicava espressamente la voce “comodato d’uso”.

Ciò che, però, più conta è la dichiarazione di TIZIA, amministratrice della società opponente, la quale in data 22 luglio 2009, espressamente dichiarava alla società opposta:

“Riconosce (…) in capo alla R. la proprietà della macchina linea taglio cavi che sta attualmente utilizzando, in forza di accordi con il proprietario, a titolo di comodato per la produzione a favore del Gruppo X..”.

Ai sensi dell’art. 1810 c.c., se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede o, tutt’al più, entro il termine indicato dal giudice, in analogia con la disposizione di cui all’art. 1183 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 4921 del 10 agosto 1988). Nel caso di specie, su intervento del giudice e accordo delle parti, come intervenuto all’udienza dell’8 gennaio 2010 (e dunque un anno fa), i litiganti si sono accordati nel senso di non portare ad esecuzione l’ingiunzione (già provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c.) se non al termine della lite, come definita per sentenza. Vi è, dunque, che il comodatario ha avuto un anno per predisporre, secondo diligenza professionale richiesta nel caso di specie, quanto necessario per la sostituzione del macchinario richiesto; e, allora, non appare giustificata l’apposizione di un termine ex art. 1183 c.c., differente da quello da individuare nella data della sentenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda dell’opponente va respinta.

Questo giudice, non può non rilevare che le parti in causa (i rappresentanti legali delle compagini societarie in lite) sono già marito e moglie, nella fase della separazione giudiziale (v. documenti in atti).

Vi è, poi, che il notorio giudiziario interno al Tribunale, conosciuto ex officio da questo giudice e noto alle parti, consegna dei dati allarmanti, quanto ai procedimenti instaurati dalle parti in lite, TIZIA e CAIO, in nemmeno due anni giudiziari:

1) Separazione giudiziale, dr.ssa Chiara Delmonte

2) Procedimento ex art. 615 c.p.c., dr. Giuseppe Buffone

3) Recupero credito, dr. Stefano Sala

4) Opposizione a decreto ingiuntivo, dr. Giuseppe Buffone

Vi è, di fatto, che la facoltà di disporre di buone risorse economiche, da un lato, e la natura litigiosa dei rapporti dall’altro, hanno indotto i litiganti a trasferire nel contesto giudiziario il loro terreno di scontro: come accade nel caso di specie. TIZIA, perfettamente a conoscenza della natura del contratto e del suo impegno a restituire il bene oggetto di cd. prestito d’uso, di fronte alla richiesta del marito, interpone opposizione a decreto ingiuntivo, qui rivelatasi manifestamente infondata e, per di più, sorretta da un elemento soggettivo di rimproverabilità (colpa).

Alla luce dei rilievi sin qui illustrati, la opponente va condannata ai sensi dell’art. 96 comma III c.p.c.

L’abuso del processo causa un danno indiretto all’erario (per l’allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l’insorgenza dell’obbligo al versamento dell’indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell’accertamento della verità) e va dunque contrastato (v. Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010 in Foro Italiano, 2010, 7–8, I, 2229). In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell’art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22 novembre 2010, est. Morlini in Guida al dir., 2011, 3). Infatti, la norma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 nel terzo comma dell’art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria” (Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 7 dicembre 2010, est. Coderoni) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (v. anche Trib. Verona, ord. 1 ottobre 2010; Trib. Verona, ord. 1 luglio 2010; Trib. Verona, sez. III civ., sentenza 20 settembre 2010) là dove ha statuito che essa introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo (Tribunale di Roma, sez. XI civile, sentenza 11 gennaio 2010 in Giur. Merico, 2010, 9) e preservare la funzionalità del sistema Giustizia (in questi termini, Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib. Milano 29 agosto 2009), traducendosi, dunque, in “una sanzione d’ufficio” (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 9 dicembre 2010). Nella medesima direttrice ermeneutica si colloca la giurisprudenza di questo Tribunale (v. Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 30 ottobre 2009 in Giur. di Merito, 2010, 2, 431 e in Resp. civ., 2010, 387 ss.; Trib. Varese, sez. dist. Luino, ordinanza 23 gennaio 2010 cit.).

La giurisprudenza sin qui richiamata merita di essere riproposta e condivisa. Come hanno rilevato in tempi recenti le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 16 luglio 2008 n. 19499 [In Responsabilità civile e previdenza, 2009, 9, 1862]), nell’attuale realtà storico-sociale, le istituzioni del Paese annoverano “le inefficienze e le lunghezze del sistema giudiziario civile tra le cause del rallentamento dello sviluppo economico dell’Italia”; in particolare, il Supremo Giudice afferma che “tutte le istituzioni del Paese da tempo annoverino la inappagante funzionalità della giustizia civile (la quale dipende soprattutto dai lunghi tempi di definizione, a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero delle cause promosse) fra le ragioni di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile, segnatamente sotto il profilo dell’abbassamento della propensione agli investimenti”. E’ dunque certo che le liti temerarie contribuiscono ad un danno all’intera collettività, poiché il carico del lavoro giudiziario rallenta inevitabilmente la trattazione di tutti i procedimenti sul Ruolo con riflessi negativi di impatto elevatissimo (si pensi ai costi ingenti che lo Stato versa per i ritardi ex lege 89/2001).

Il Tribunale di Milano, in tal senso, ha ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all’art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità [Tribunale di Milano, ordinanza 20 agosto 2009 in www.judicium.it].

Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la opponente va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opposta, nella cui sfera giuridica soggettiva, peraltro, è evidente un danno subito (quantomeno per il mancato uso del bene di proprietà da novembre del 2009 all’attualità).

Per i motivi sin qui illustrati, l’opponente va condannata alla pena pecuniaria in favore della controparte, liquidata coma da dispositivo.

Le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente risultata soccombente.

Quanto all’ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell’11 settembre 2007 n. 19014: le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l’entità degli onorari per l’attività professionale svolta. Il decisum prevale quindi, di regola, sul disputatum (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5381). Trattasi di principi confermati di recente dalla giurisprudenza di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. II, sent. 5 gennaio 2011, n. 226: anche in considerazione dei principi di effettività e proporzionalità cui sono, nel loro complesso, improntate le regole delle Tariffe Forensi, in tema di determinazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio difensore, ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell’effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum”. Tenendo conto del giudizio, atteso il valore della causa e, per tali indici, applicati i barèmes tariffari, le spese del giudizio vanno liquidate come da dispositivo, sulla base della nota spese del difensore, da ridurre negli onorari perché non conforme ai principi sin qui illustrati. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l’art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI VARESE, SEZIONE PRIMA CIVILE, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. … dell’anno 2009, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

RIGETTA, per i motivi di cui in parte motiva, l’opposizione della parte opponente e per l’effetto

CONFERMA il decreto ingiuntivo n. …/2009 emesso dal Tribunale di Varese in data 12 novembre 2009 e notificato in data 20 novembre 2009.

CONDANNA l’opponente al rimborso delle spese del giudizio di opposizione in favore della controparte che

LIQUIDA

come segue, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

Spese €. 170,00

Diritti €. 2.046,00

Onorari €. 4.800,00

Vanno aggiunti il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576. Va anche aggiunto il rimborso forfetario ex art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127.

CONDANNA l’opponente, TIZIA, titolare della società N s.r.l., ai sensi dell’art. 96, comma III, c.p.c., ad una pena pecuniaria in favore della controparte, che LIQUIDA in complessivi Euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.

MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

Varese, lì 21 gennaio 2011

Il Giudice

DOTT. GIUSEPPE BUFFONE

FATTO E DIRITTO

La parte opposta, assumendo di essere proprietaria dell’impianto per cui è lite, ingiungeva alla opponente la consegna dello stesso, sulla base di un dedotto contratto di comodato senza termine e, dunque, suscettibile di scioglimento ad nutum.

Proponeva opposizione la società opponente deducendo l’insussistenza di un rapporto di comodato ed allegando diverse notazioni difensive, tutte rimaste sfornita di valida prova.

La tesi del contratto di comodato è provata.

In primis, già nei documenti di trasporto del 2008, si indicava espressamente la voce “comodato d’uso”.

Ciò che, però, più conta è la dichiarazione di TIZIA, amministratrice della società opponente, la quale in data 22 luglio 2009, espressamente dichiarava alla società opposta:

“Riconosce (…) in capo alla R. la proprietà della macchina linea taglio cavi che sta attualmente utilizzando, in forza di accordi con il proprietario, a titolo di comodato per la produzione a favore del Gruppo X..”.

Ai sensi dell’art. 1810 c.c., se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede o, tutt’al più, entro il termine indicato dal giudice, in analogia con la disposizione di cui all’art. 1183 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 4921 del 10 agosto 1988). Nel caso di specie, su intervento del giudice e accordo delle parti, come intervenuto all’udienza dell’8 gennaio 2010 (e dunque un anno fa), i litiganti si sono accordati nel senso di non portare ad esecuzione l’ingiunzione (già provvisoriamente esecutiva ex art. 642 c.p.c.) se non al termine della lite, come definita per sentenza. Vi è, dunque, che il comodatario ha avuto un anno per predisporre, secondo diligenza professionale richiesta nel caso di specie, quanto necessario per la sostituzione del macchinario richiesto; e, allora, non appare giustificata l’apposizione di un termine ex art. 1183 c.c., differente da quello da individuare nella data della sentenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda dell’opponente va respinta.

Questo giudice, non può non rilevare che le parti in causa (i rappresentanti legali delle compagini societarie in lite) sono già marito e moglie, nella fase della separazione giudiziale (v. documenti in atti).

Vi è, poi, che il notorio giudiziario interno al Tribunale, conosciuto ex officio da questo giudice e noto alle parti, consegna dei dati allarmanti, quanto ai procedimenti instaurati dalle parti in lite, TIZIA e CAIO, in nemmeno due anni giudiziari:

1) Separazione giudiziale, dr.ssa Chiara Delmonte

2) Procedimento ex art. 615 c.p.c., dr. Giuseppe Buffone

3) Recupero credito, dr. Stefano Sala

4) Opposizione a decreto ingiuntivo, dr. Giuseppe Buffone

Vi è, di fatto, che la facoltà di disporre di buone risorse economiche, da un lato, e la natura litigiosa dei rapporti dall’altro, hanno indotto i litiganti a trasferire nel contesto giudiziario il loro terreno di scontro: come accade nel caso di specie. TIZIA, perfettamente a conoscenza della natura del contratto e del suo impegno a restituire il bene oggetto di cd. prestito d’uso, di fronte alla richiesta del marito, interpone opposizione a decreto ingiuntivo, qui rivelatasi manifestamente infondata e, per di più, sorretta da un elemento soggettivo di rimproverabilità (colpa).

Alla luce dei rilievi sin qui illustrati, la opponente va condannata ai sensi dell’art. 96 comma III c.p.c.

L’abuso del processo causa un danno indiretto all’erario (per l’allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l’insorgenza dell’obbligo al versamento dell’indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell’accertamento della verità) e va dunque contrastato (v. Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010 in Foro Italiano, 2010, 7–8, I, 2229). In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell’art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (v. Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22 novembre 2010, est. Morlini in Guida al dir., 2011, 3). Infatti, la norma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 nel terzo comma dell’art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria” (Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 7 dicembre 2010, est. Coderoni) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (v. anche Trib. Verona, ord. 1 ottobre 2010; Trib. Verona, ord. 1 luglio 2010; Trib. Verona, sez. III civ., sentenza 20 settembre 2010) là dove ha statuito che essa introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo (Tribunale di Roma, sez. XI civile, sentenza 11 gennaio 2010 in Giur. Merico, 2010, 9) e preservare la funzionalità del sistema Giustizia (in questi termini, Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib. Milano 29 agosto 2009), traducendosi, dunque, in “una sanzione d’ufficio” (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 9 dicembre 2010). Nella medesima direttrice ermeneutica si colloca la giurisprudenza di questo Tribunale (v. Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 30 ottobre 2009 in Giur. di Merito, 2010, 2, 431 e in Resp. civ., 2010, 387 ss.; Trib. Varese, sez. dist. Luino, ordinanza 23 gennaio 2010 cit.).

La giurisprudenza sin qui richiamata merita di essere riproposta e condivisa. Come hanno rilevato in tempi recenti le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 16 luglio 2008 n. 19499 [In Responsabilità civile e previdenza, 2009, 9, 1862]), nell’attuale realtà storico-sociale, le istituzioni del Paese annoverano “le inefficienze e le lunghezze del sistema giudiziario civile tra le cause del rallentamento dello sviluppo economico dell’Italia”; in particolare, il Supremo Giudice afferma che “tutte le istituzioni del Paese da tempo annoverino la inappagante funzionalità della giustizia civile (la quale dipende soprattutto dai lunghi tempi di definizione, a sua volta correlati alla variabile niente affatto indipendente del numero delle cause promosse) fra le ragioni di uno sviluppo economico inferiore a quello possibile, segnatamente sotto il profilo dell’abbassamento della propensione agli investimenti”. E’ dunque certo che le liti temerarie contribuiscono ad un danno all’intera collettività, poiché il carico del lavoro giudiziario rallenta inevitabilmente la trattazione di tutti i procedimenti sul Ruolo con riflessi negativi di impatto elevatissimo (si pensi ai costi ingenti che lo Stato versa per i ritardi ex lege 89/2001).

Il Tribunale di Milano, in tal senso, ha ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all’art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità [Tribunale di Milano, ordinanza 20 agosto 2009 in www.judicium.it].

Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la opponente va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opposta, nella cui sfera giuridica soggettiva, peraltro, è evidente un danno subito (quantomeno per il mancato uso del bene di proprietà da novembre del 2009 all’attualità).

Per i motivi sin qui illustrati, l’opponente va condannata alla pena pecuniaria in favore della controparte, liquidata coma da dispositivo.

Le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente risultata soccombente.

Quanto all’ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell’11 settembre 2007 n. 19014: le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l’entità degli onorari per l’attività professionale svolta. Il decisum prevale quindi, di regola, sul disputatum (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5381). Trattasi di principi confermati di recente dalla giurisprudenza di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. II, sent. 5 gennaio 2011, n. 226: anche in considerazione dei principi di effettività e proporzionalità cui sono, nel loro complesso, improntate le regole delle Tariffe Forensi, in tema di determinazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio difensore, ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell’effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum”. Tenendo conto del giudizio, atteso il valore della causa e, per tali indici, applicati i barèmes tariffari, le spese del giudizio vanno liquidate come da dispositivo, sulla base della nota spese del difensore, da ridurre negli onorari perché non conforme ai principi sin qui illustrati. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l’art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI VARESE, SEZIONE PRIMA CIVILE, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. … dell’anno 2009, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

RIGETTA, per i motivi di cui in parte motiva, l’opposizione della parte opponente e per l’effetto

CONFERMA il decreto ingiuntivo n. …/2009 emesso dal Tribunale di Varese in data 12 novembre 2009 e notificato in data 20 novembre 2009.

CONDANNA l’opponente al rimborso delle spese del giudizio di opposizione in favore della controparte che

LIQUIDA

come segue, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

Spese €. 170,00

Diritti €. 2.046,00

Onorari €. 4.800,00

Vanno aggiunti il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576. Va anche aggiunto il rimborso forfetario ex art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127.

CONDANNA l’opponente, TIZIA, titolare della società N s.r.l., ai sensi dell’art. 96, comma III, c.p.c., ad una pena pecuniaria in favore della controparte, che LIQUIDA in complessivi Euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.

MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

Varese, lì 21 gennaio 2011

Il Giudice

DOTT. GIUSEPPE BUFFONE