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Una fattispecie di danno punitivo: la responsabilità ex articolo 96 codice procedura civile

Una fattispecie di danno punitivo: la responsabilità ex articolo 96 codice procedura civile
Una fattispecie di danno punitivo: la responsabilità ex articolo 96 codice procedura civile

Abstract

Con la Legge n. 69 del 2009 è stato inserito all’articolo 96 Codice Procedura Civile (Responsabilità aggravata) un terzo comma, il quale prevede la possibilità del giudice, in sede di pronuncia sulle spese nella definizione della lite, di condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte. Si tratta di una norma oggetto di acceso dibattito, apparentemente emancipata dall’elemento soggettivo del primo comma, che fonda un’ipotesi di danno punitivo.

1. Premessa

Una delle novità introdotte nel primo libro del codice di rito a seguito della novella operata dalla Legge del 18 giugno 2009, n. 69, è rappresentata dall’introduzione di un terzo, ed ultimo, comma all’articolo 96 Codice Procedura Civile.

Trattasi di un’ipotesi, rubricata come «responsabilità aggravata», che si colloca nell’ambito delle fattispecie inquadrabili nella cosiddetta “lite temeraria”.

Dal punto di vista sistematico, la collocazione dell’articolo 96, manifesta il tentativo di utilizzare la leva dei costi prodotti dal fenomeno processuale al fine di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, così deflazionando il contenzioso ingiustificato e favorendo il ricorso a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

La norma in esame, infatti, non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria”, come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, traducendosi, dunque, in “una sanzione d’ufficio”. 

Ciò spiega perché la disposizione esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l’afflittività della sanzione (in tal senso Tribunale Civile di Roma, Sezione III, 28 maggio 2013, n.11676).

2. La ratio dell’articolo 96 Codice Procedura Civile

La disposizione in esame suscita l’attenzione degli interpreti in quanto continua ad essere discussa l’ampiezza della discrezionalità giudiziale nella sua applicazione.

In proposito, rilevante appare l’analisi dei caratteri fondamentali che contraddistinguono la condanna ex articolo 96, comma 3 del Codice Procedura Civile.

La determinazione della natura giuridica è, infatti, assai rilevante per individuare successivamente i criteri per stabilire se ricorrano o meno i presupposti per l’applicazione della norma in esame. È opportuno, peraltro, osservare come l’istituto in esame si ponga in termini di tensione con il ripetuto indirizzo giurisprudenziale che nega la compatibilità costituzionale dei cosiddetti danni punitivi (Corte di Cassazione, 19 gennaio 2007, n. 1183; si ricorda, tuttavia, come nel regolamento comunitario n. 864/2007, il considerando n. 32 escluda l’ammissibilità di una norma comunitaria che determini un risarcimento del danno senza funzione risarcitoria per contrasto con l’ordine pubblico interno solo nel caso di danni punitivi eccessivi, non escludendo l’istituto giuridico tout court).

In particolare, la norma si pone in contrasto con l’esercizio di facoltà previste dall’ordinamento e di diritti costituzionalmente garantiti, sussistente anche a fronte di domande od eccezioni che risulteranno poi infondate (poiché l’agire o il resistere in giudizio costituisce l’esercizio di un diritto [articolo 24 Costituzione], deve ritenersi che il comportamento del soccombente non debba essere ritenuto un illecito). 

Occorre, dunque, verificare quali siano i presupposti per l’applicazione della disposizione in oggetto.

3. Caratteri fondamentali

Secondo un’interpretazione più condivisibile - fondata anche sulla diversa terminologia lessicale adottata dal progetto Mastella e dal decreto-legge di modifica poi convertito nella Legge n. 69/2009 - si ritiene che l’espressione “in ogni caso” abbia un significato più ampio della condotta prevista dai primi due commi dell’articolo 96 Codice Procedura Civile: ciò è altresì conforme alla asserita autonomia della fattispecie (“in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91”) e diversità di natura giuridica (risarcimento del danno i primi due commi; sanzionatoria il terzo). Tuttavia, per non incorrere in dubbi di costituzionalità di indeterminatezza, e per evitare che il Giudice possa applicare sempre liberamente la predetta sanzione in caso di soccombenza, pare opportuno limitare l’applicabilità della disposizione a quelle condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte a titolo di dolo o colpa grave, ovvero ad una condotta negligente che ha determinato un allungamento dei termini del processo (in questo senso si è pronunciato il Tribunale di Terni, 17 maggio 2010 e anche Tribunale di Varese, 27 maggio 2010).

In altri termini, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, la norma su richiamata va interpretata nel senso che presupposto per la sua applicazione è che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in quanto ove si prescindesse dai predetti requisisti, il solo agire o resistere in giudizio finirebbe per essere sufficiente a giustificare la condanna (in questo senso Tribunale Verona 28 febbraio 2014). Ciò che contrasterebbe anche con la norma costituzionale prevista dall’articolo 24 della Carta fondamentale.

Ulteriore sostegno a tale interpretazione è poi rappresentato dall’abrogazione ad opera della Legge n. 69/2009 dell’ultimo comma dell’articolo 385 del Codice Procedura Civile che prevedeva la possibilità per la Corte di Cassazione di una condanna d’ufficio della parte soccombente che avesse agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Sarebbe così del tutto incongruente a tale scelta la tesi - sostenuta dal alcuni autori - secondo cui la condanna ex articolo 96, ultimo comma Codice Procedura Civile, possa prescindere del tutto dai requisiti soggettivi su indicati.

Per evitare l’insorgere di dubbi di costituzionalità, nonché per scongiurare il rischio che il giudice possa adottare sempre liberamente la predetta sanzione in caso di soccombenza, è necessario dunque limitarne l’applicabilità a quelle condotte messe in atto con dolo o colpa grave, o con una negligenza tale da causare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.

4. La determinazione del quantum della condanna

Per quantificare la somma da liquidare, occorre valutare vari elementi, quali l’intensità dell’elemento soggettivo, la gravità della condotta di abuso del processo e l’incidenza sulla sua durata.

In particolare, inoltre, la malafede e la colpa grave devono necessariamente essere desunti da comportamenti specifici della parte processuale condannata, in base ad un giudizio di inferenza proprio dell’accertamento della sussistenza dei fatti illeciti, civili e penali.

Rilevante a tal fine risulta la motivazione che deve sorreggere la condanna ex articolo 96, comma 3 Codice Procedura Civile.  

In proposito, va ricordato ed evidenziato che la motivazione delle sentenze è certamente una grande garanzia di giustizia, quando riesce a riprodurre esattamente, come in uno schizzo topografico, l’itinerario logico che il giudice ha percorso per arrivare alla sua conclusione: in tal caso, se la conclusione è sbagliata, si può facilmente rintracciare, attraverso la motivazione, in quale tappa del suo cammino il giudice ha smarrito l’orientamento.  

Con riferimento poi ai criteri di determinazione della somma da liquidare ex articolo 96, ultimo comma Codice Procedura Civile, in virtù della attribuita funzione sanzionatoria dell’istituto in esame, essi possono essere ricavati dall’intensità dell’elemento soggettivo (dolosa resistenza nel giudizio) e dalla gravità della condotta di abuso del processo e di incidenza sulla sua durata.

5. Il criterio dell’equità

Infine, in base al comma terzo dell’articolo 96, quando il giudice condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una determinata somma, quest’ultima deve essere “equitativamente” determinata.

Il richiamo al criterio dell’equità, implica per il giudice, sul piano dello stretto diritto, l’obbligo di qualificare i fatti e valutarne le conseguenze, per poi individuare la regola equitativa la quale, in quanto regola, deve comunque essere basata sulla enunciazione di principi, riconducibili non già ad una opinabile valutazione economica e/o giuridica del rapporto controverso in lite, ma a quelli costituzionali (ad esempio solidarietà, uguaglianza, durata ragionevole del processo, tutela giudiziale, utilità sociale - articoli 2, 3, 24, 111 della Costituzione).

Anche il giudizio di equità, al pari di quello di diritto, dunque, è caratterizzato dalla motivazione, i cui vizi rilevano qualora essa sia inesistente o meramente apparente o perplessa, ipotesi nelle quali non emerge il percorso argomentativo che conduce ad individuare la regola (articoli 118 disposizioni attuazione del Codice Procedura Civile e 111, comma 6 Costituzione).

L’equità infatti non può di certo essere fonte del diritto in alternativa alla legge, come l’antica aequitas, perché incontra vincoli anche (super-legali) e deve attuarsi all’interno di un quadro positivo di riferimento, avuto riguardo da un lato, ai principi regolatori della materia, desumibili dalle norme puntuali, dall’altro, ai principi costituzionali e comunitari, i quali offrono criteri extra-normativi, ma pur sempre giuridici, con i quali individuare la regola per il giudizio.

6. Considerazioni conclusive

In conclusione, l’esame dell’articolo 96 del Codice Procedura Civile dimostra come esso si presenti quale disposizione intesa a scoraggiare l’abuso o l’uso temerario o puramente dilatorio del potere di azione - riconosciuto quest’ultimo dall’articolo 24 Costituzione - attraverso l’ampliamento del potere discrezionale del giudice, il quale potrà infliggere una sanzione pecuniaria volta essenzialmente a punire quegli abusi, la cui opportunità e il cui ammontare saranno di volta in volta valutati in relazione alle peculiarità del caso concreto.

La disposizione in esame, introducendo una peculiare fattispecie di danno punitivo, da un lato non presuppone l’esistenza di un danno di controparte, mentre, dall’altro, sembra legittimata ad introdurre tale tipologia di danno dalla apparente inesistenza di parametri costituzionali che li vietino. 

In realtà, la norma dell’articolo 96, comma terzo Codice Procedura Civile, è foriera di diffuse perplessità poiché prevede un potere discrezionale del giudice esercitabile in assenza di presupposti legalmente definiti con sufficiente chiarezza, né per quanto attiene ai limiti della possibile condanna né, tantomeno, alle ragioni che possono sorreggerla, con sospetta contrarietà al dettato dell’articolo 111, comma 1 della Costituzione. 

In proposito, infatti, il dettato della disposizione tace riguardo al grado di discrezionalità riconosciuto all’organo giudicante, sia con riferimento all’entità della condanna pecuniaria (l’attuale formulazione della norma non prevede i parametri in concreto utilizzabili che siano in grado di costruire un massimale entro il quale contenere il quantum della condanna pecuniaria), sia avuto riguardo ai presupposti che legittimerebbero un simile potere d’ufficio.

In definitiva, l’adozione di una norma come quella in esame, contenente precetti a struttura “elastica”, senza la previsione di limiti edittali o massimi all’entità della condanna, può dar luogo a disparità di trattamento, dipendenti dal grado di tolleranza del singolo organo giudiziario di fronte agli abusi processuali.

Abstract

Con la Legge n. 69 del 2009 è stato inserito all’articolo 96 Codice Procedura Civile (Responsabilità aggravata) un terzo comma, il quale prevede la possibilità del giudice, in sede di pronuncia sulle spese nella definizione della lite, di condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte. Si tratta di una norma oggetto di acceso dibattito, apparentemente emancipata dall’elemento soggettivo del primo comma, che fonda un’ipotesi di danno punitivo.

1. Premessa

Una delle novità introdotte nel primo libro del codice di rito a seguito della novella operata dalla Legge del 18 giugno 2009, n. 69, è rappresentata dall’introduzione di un terzo, ed ultimo, comma all’articolo 96 Codice Procedura Civile.

Trattasi di un’ipotesi, rubricata come «responsabilità aggravata», che si colloca nell’ambito delle fattispecie inquadrabili nella cosiddetta “lite temeraria”.

Dal punto di vista sistematico, la collocazione dell’articolo 96, manifesta il tentativo di utilizzare la leva dei costi prodotti dal fenomeno processuale al fine di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, così deflazionando il contenzioso ingiustificato e favorendo il ricorso a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

La norma in esame, infatti, non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria”, come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, traducendosi, dunque, in “una sanzione d’ufficio”. 

Ciò spiega perché la disposizione esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l’afflittività della sanzione (in tal senso Tribunale Civile di Roma, Sezione III, 28 maggio 2013, n.11676).

2. La ratio dell’articolo 96 Codice Procedura Civile

La disposizione in esame suscita l’attenzione degli interpreti in quanto continua ad essere discussa l’ampiezza della discrezionalità giudiziale nella sua applicazione.

In proposito, rilevante appare l’analisi dei caratteri fondamentali che contraddistinguono la condanna ex articolo 96, comma 3 del Codice Procedura Civile.

La determinazione della natura giuridica è, infatti, assai rilevante per individuare successivamente i criteri per stabilire se ricorrano o meno i presupposti per l’applicazione della norma in esame. È opportuno, peraltro, osservare come l’istituto in esame si ponga in termini di tensione con il ripetuto indirizzo giurisprudenziale che nega la compatibilità costituzionale dei cosiddetti danni punitivi (Corte di Cassazione, 19 gennaio 2007, n. 1183; si ricorda, tuttavia, come nel regolamento comunitario n. 864/2007, il considerando n. 32 escluda l’ammissibilità di una norma comunitaria che determini un risarcimento del danno senza funzione risarcitoria per contrasto con l’ordine pubblico interno solo nel caso di danni punitivi eccessivi, non escludendo l’istituto giuridico tout court).

In particolare, la norma si pone in contrasto con l’esercizio di facoltà previste dall’ordinamento e di diritti costituzionalmente garantiti, sussistente anche a fronte di domande od eccezioni che risulteranno poi infondate (poiché l’agire o il resistere in giudizio costituisce l’esercizio di un diritto [articolo 24 Costituzione], deve ritenersi che il comportamento del soccombente non debba essere ritenuto un illecito). 

Occorre, dunque, verificare quali siano i presupposti per l’applicazione della disposizione in oggetto.

3. Caratteri fondamentali

Secondo un’interpretazione più condivisibile - fondata anche sulla diversa terminologia lessicale adottata dal progetto Mastella e dal decreto-legge di modifica poi convertito nella Legge n. 69/2009 - si ritiene che l’espressione “in ogni caso” abbia un significato più ampio della condotta prevista dai primi due commi dell’articolo 96 Codice Procedura Civile: ciò è altresì conforme alla asserita autonomia della fattispecie (“in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91”) e diversità di natura giuridica (risarcimento del danno i primi due commi; sanzionatoria il terzo). Tuttavia, per non incorrere in dubbi di costituzionalità di indeterminatezza, e per evitare che il Giudice possa applicare sempre liberamente la predetta sanzione in caso di soccombenza, pare opportuno limitare l’applicabilità della disposizione a quelle condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte a titolo di dolo o colpa grave, ovvero ad una condotta negligente che ha determinato un allungamento dei termini del processo (in questo senso si è pronunciato il Tribunale di Terni, 17 maggio 2010 e anche Tribunale di Varese, 27 maggio 2010).

In altri termini, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, la norma su richiamata va interpretata nel senso che presupposto per la sua applicazione è che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in quanto ove si prescindesse dai predetti requisisti, il solo agire o resistere in giudizio finirebbe per essere sufficiente a giustificare la condanna (in questo senso Tribunale Verona 28 febbraio 2014). Ciò che contrasterebbe anche con la norma costituzionale prevista dall’articolo 24 della Carta fondamentale.

Ulteriore sostegno a tale interpretazione è poi rappresentato dall’abrogazione ad opera della Legge n. 69/2009 dell’ultimo comma dell’articolo 385 del Codice Procedura Civile che prevedeva la possibilità per la Corte di Cassazione di una condanna d’ufficio della parte soccombente che avesse agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Sarebbe così del tutto incongruente a tale scelta la tesi - sostenuta dal alcuni autori - secondo cui la condanna ex articolo 96, ultimo comma Codice Procedura Civile, possa prescindere del tutto dai requisiti soggettivi su indicati.

Per evitare l’insorgere di dubbi di costituzionalità, nonché per scongiurare il rischio che il giudice possa adottare sempre liberamente la predetta sanzione in caso di soccombenza, è necessario dunque limitarne l’applicabilità a quelle condotte messe in atto con dolo o colpa grave, o con una negligenza tale da causare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.

4. La determinazione del quantum della condanna

Per quantificare la somma da liquidare, occorre valutare vari elementi, quali l’intensità dell’elemento soggettivo, la gravità della condotta di abuso del processo e l’incidenza sulla sua durata.

In particolare, inoltre, la malafede e la colpa grave devono necessariamente essere desunti da comportamenti specifici della parte processuale condannata, in base ad un giudizio di inferenza proprio dell’accertamento della sussistenza dei fatti illeciti, civili e penali.

Rilevante a tal fine risulta la motivazione che deve sorreggere la condanna ex articolo 96, comma 3 Codice Procedura Civile.  

In proposito, va ricordato ed evidenziato che la motivazione delle sentenze è certamente una grande garanzia di giustizia, quando riesce a riprodurre esattamente, come in uno schizzo topografico, l’itinerario logico che il giudice ha percorso per arrivare alla sua conclusione: in tal caso, se la conclusione è sbagliata, si può facilmente rintracciare, attraverso la motivazione, in quale tappa del suo cammino il giudice ha smarrito l’orientamento.  

Con riferimento poi ai criteri di determinazione della somma da liquidare ex articolo 96, ultimo comma Codice Procedura Civile, in virtù della attribuita funzione sanzionatoria dell’istituto in esame, essi possono essere ricavati dall’intensità dell’elemento soggettivo (dolosa resistenza nel giudizio) e dalla gravità della condotta di abuso del processo e di incidenza sulla sua durata.

5. Il criterio dell’equità

Infine, in base al comma terzo dell’articolo 96, quando il giudice condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una determinata somma, quest’ultima deve essere “equitativamente” determinata.

Il richiamo al criterio dell’equità, implica per il giudice, sul piano dello stretto diritto, l’obbligo di qualificare i fatti e valutarne le conseguenze, per poi individuare la regola equitativa la quale, in quanto regola, deve comunque essere basata sulla enunciazione di principi, riconducibili non già ad una opinabile valutazione economica e/o giuridica del rapporto controverso in lite, ma a quelli costituzionali (ad esempio solidarietà, uguaglianza, durata ragionevole del processo, tutela giudiziale, utilità sociale - articoli 2, 3, 24, 111 della Costituzione).

Anche il giudizio di equità, al pari di quello di diritto, dunque, è caratterizzato dalla motivazione, i cui vizi rilevano qualora essa sia inesistente o meramente apparente o perplessa, ipotesi nelle quali non emerge il percorso argomentativo che conduce ad individuare la regola (articoli 118 disposizioni attuazione del Codice Procedura Civile e 111, comma 6 Costituzione).

L’equità infatti non può di certo essere fonte del diritto in alternativa alla legge, come l’antica aequitas, perché incontra vincoli anche (super-legali) e deve attuarsi all’interno di un quadro positivo di riferimento, avuto riguardo da un lato, ai principi regolatori della materia, desumibili dalle norme puntuali, dall’altro, ai principi costituzionali e comunitari, i quali offrono criteri extra-normativi, ma pur sempre giuridici, con i quali individuare la regola per il giudizio.

6. Considerazioni conclusive

In conclusione, l’esame dell’articolo 96 del Codice Procedura Civile dimostra come esso si presenti quale disposizione intesa a scoraggiare l’abuso o l’uso temerario o puramente dilatorio del potere di azione - riconosciuto quest’ultimo dall’articolo 24 Costituzione - attraverso l’ampliamento del potere discrezionale del giudice, il quale potrà infliggere una sanzione pecuniaria volta essenzialmente a punire quegli abusi, la cui opportunità e il cui ammontare saranno di volta in volta valutati in relazione alle peculiarità del caso concreto.

La disposizione in esame, introducendo una peculiare fattispecie di danno punitivo, da un lato non presuppone l’esistenza di un danno di controparte, mentre, dall’altro, sembra legittimata ad introdurre tale tipologia di danno dalla apparente inesistenza di parametri costituzionali che li vietino. 

In realtà, la norma dell’articolo 96, comma terzo Codice Procedura Civile, è foriera di diffuse perplessità poiché prevede un potere discrezionale del giudice esercitabile in assenza di presupposti legalmente definiti con sufficiente chiarezza, né per quanto attiene ai limiti della possibile condanna né, tantomeno, alle ragioni che possono sorreggerla, con sospetta contrarietà al dettato dell’articolo 111, comma 1 della Costituzione. 

In proposito, infatti, il dettato della disposizione tace riguardo al grado di discrezionalità riconosciuto all’organo giudicante, sia con riferimento all’entità della condanna pecuniaria (l’attuale formulazione della norma non prevede i parametri in concreto utilizzabili che siano in grado di costruire un massimale entro il quale contenere il quantum della condanna pecuniaria), sia avuto riguardo ai presupposti che legittimerebbero un simile potere d’ufficio.

In definitiva, l’adozione di una norma come quella in esame, contenente precetti a struttura “elastica”, senza la previsione di limiti edittali o massimi all’entità della condanna, può dar luogo a disparità di trattamento, dipendenti dal grado di tolleranza del singolo organo giudiziario di fronte agli abusi processuali.