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Utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti degli enti locali: chiarimenti della Corte dei Conti

PREMESSA

L’art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevede che: “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente (…). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.

IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti, a sezione riunite in sede di controllo, con delibera n. 8/2011 del 7 febbraio 2011 ha fornito indicazioni sull’applicazione presso gli enti locali dell’art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009, con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni”.

GLI EFFETTI DELLA NORMA

In virtù di detta norma, dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) non sarebbero più applicabili né l’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con cui si stabiliva un’indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l’art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l’entità dell’indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell’eventuale spesa sostenuta

per pedaggio autostradale).

IL CONTRASTO INTERPRETATIVO

Sulla questione, fra le altre pronunce, si erano già espresse in modo contrastante la Sezione regionale della Toscana, con deliberazione del 17 novembre 2010, n. 170 e la Sezione regionale della Lombardia, con la delibera del 12 ottobre 2010 n. 949.

LA DELIBERA DELLE SEZIONI RIUNITE DEL 7 FEBBRAIO 2011

Le Sezioni Riunite aderiscono all’interpretazione resa dalla Sezione regionale della Toscana.

Anche nel sistema pregresso, osserva la Corte, l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un’accurata valutazione dei benefici per l’ente (in merito, ad esempio al risparmio delle spese di pernottamento ove la località non potesse essere raggiunta nell’arco della giornata ovvero al costo del trasporto di documenti e materiali).

Ritenere che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a neutralizzare l’intento di riduzione della spesa sotteso all’art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010.

In senso conforme all’interpretazione già resa dalla Sezione regionale della Toscana milita la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36, secondo cui “le disposizioni in esame non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive… nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli”, viceversa per il personale impegnato in funzioni diverse “l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio”.

Il legislatore ha pertanto ritenuto prevalente l’esigenza del contenimento della spesa per le missioni del personale.

Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.

Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi.

PREMESSA

L’art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevede che: “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente (…). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.

IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti, a sezione riunite in sede di controllo, con delibera n. 8/2011 del 7 febbraio 2011 ha fornito indicazioni sull’applicazione presso gli enti locali dell’art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009, con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni”.

GLI EFFETTI DELLA NORMA

In virtù di detta norma, dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) non sarebbero più applicabili né l’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con cui si stabiliva un’indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l’art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l’entità dell’indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell’eventuale spesa sostenuta

per pedaggio autostradale).

IL CONTRASTO INTERPRETATIVO

Sulla questione, fra le altre pronunce, si erano già espresse in modo contrastante la Sezione regionale della Toscana, con deliberazione del 17 novembre 2010, n. 170 e la Sezione regionale della Lombardia, con la delibera del 12 ottobre 2010 n. 949.

LA DELIBERA DELLE SEZIONI RIUNITE DEL 7 FEBBRAIO 2011

Le Sezioni Riunite aderiscono all’interpretazione resa dalla Sezione regionale della Toscana.

Anche nel sistema pregresso, osserva la Corte, l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un’accurata valutazione dei benefici per l’ente (in merito, ad esempio al risparmio delle spese di pernottamento ove la località non potesse essere raggiunta nell’arco della giornata ovvero al costo del trasporto di documenti e materiali).

Ritenere che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a neutralizzare l’intento di riduzione della spesa sotteso all’art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010.

In senso conforme all’interpretazione già resa dalla Sezione regionale della Toscana milita la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36, secondo cui “le disposizioni in esame non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive… nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli”, viceversa per il personale impegnato in funzioni diverse “l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio”.

Il legislatore ha pertanto ritenuto prevalente l’esigenza del contenimento della spesa per le missioni del personale.

Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.

Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi.