“Völkerstrafrecht” – Riforma - RFT
“Völkerstrafrecht” – Riforma - RFT
Abstract: Ci sono reati punibili nella RFT, indipendentemente dal locus commissi delicti e da chi ne è stato l’autore? La risposta è affermativa (§ 1 “VStGB”) in quanto i reati menzionati nel citato paragrafo, sono soggetti al cosiddetto Weltrechtsprinzip.
Introduzione
“Il diritto penale internazionale, è una conquista della civiltà moderna”. Cosí ha esordito il ministro della Giustizia della RFT, presentando il progetto di riforma del “VStGB - Völkerstrafgesetzbuch” (introdotto con legge del 26.6. 2002).
Perchè questa riforma? Soprattutto, per colmare alcune lacune e rafforzare i diritti delle parti lese.
Punire i criminali, ovunque essi avessero perpetrato i delitti, è più che mai necessario (e urgente); ciò anche con riferimento agli avvenimenti in Ucraina (vittima di una guerra di aggressione) e di quanto successo in Siria e altrove. Se “parlano” le armi, il diritto non deve tacere. Per questo motivo, la RFT si è decisa, di “aggiornare” il “nationale Völkerstrafgesetzbuch”, contribuendo, in tal modo, anche al rafforzamento della Corte penale internazionale. La competenza di questa Corte deve essere “ampliata”, nel senso di includere altre fattispecie nel reato di aggressione.
Altrimenti sembra, che si debba dire, che il diritto internazionale, sia una sostanza fluida e poliedrica, capace di atteggiarsi e di configurarsi secondo le modalità e gli “stili”, che desideri e occasioni possano ispirare. Un “corpo” versatile e adattabile, a seconda delle circostanze; soggetto alla logica ferrea dell’”archè”.
La RFT intende evitare, che il proprio territorio possa diventare “rifugio” di autori di questi orribili delitti.
Il “VStGB”, già nella versione vigente, ha condotto a risultati apprezzabili, come hanno dimostrato alcuni processi, svoltisi a Frankfurt a. M., a Monaco e a Koblenz.
Nel marzo del 2022, il “Generalbundesanwalt” presso la Suprema Corte (BGH), con riferimento a fatti avvenuti in Ucraina, aveva iniziato indagini, al fine di “raccogliere” prove e individuare possibili autori di reati, punibili secondo il “Völkerstrafgesetzbuch”. Sono state acquisite fotografie e videoriprese; si è anche proceduto a esaminare testi da parte di organi della RFT. Le indagini non saranno certamente di breve durata, ma se si tratta dell’”Ahndung von Kriegsverbrechen”, ogni sforzo appare giustificato.
Per quanto concerne crimini di guerra, come perpetrati in Siria, le indagini – durate anni – svolte da organi della RFT, sono state coronate da successo, in quanto hanno condotto a condanne severe degli autori di questi crimini. Ciò è dovuto anche alla collaborazione con autorità estere, con la Corte penale internazionale e con Procure della Repubblica di altri Stati.
Uno degli obiettivi principali della progettata riforma, è di colmare alcune lacune riscontrabili nel “VStGB”. S’intende altresí, rafforzare i diritti delle persone, vittime di reati previsti dai §§ 7 (Reati contro l’umanità) e 8 (Crimini di guerra contro persone) del “VStGB”, che avranno facoltà di costituirsi parte civile – nella RFT – in procedimenti, che ivi si svolgeranno per i crimini predetti. Sarà modificato, a tal fine, il § 397 b, Abs. 1, StPO (CPP). Pertanto, sarà possibile una “gemeinschaftliche Nebenklagevertretung”, se vi è comunanza di interessi.
Modifiche della StPO (CPP), del GVG e del § 7 VStGB
Una modifica del § 406 g, Abs. 3, StPO farà sí, che vittime dei reati contemplati dai §§ 7-8 “VStGB”, avranno diritto, a seguito di richiesta, alla cosiddetta psychosozialen Prozessbegleitung, oltre al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Al fine di consentire, che processi, che si svolgono per violazioni di cui ai §§ 7 e 8 ”VStGB”, verrà integrato il disposto del § 185 GVG (Ordinamento giudiziario). In tal modo, giornalisti esteri, non a conoscenza della lingua, nella quale si svolge il processo, potranno seguirlo e pubblicarne anche l’esito.
Accanto alle “Tonaufnahmen” (registrazioni sonore), sarà consentito – qualora si svolgano processi “von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung” (particolarmente importanti sotto il profilo storico contemporaneo) - anche l’effettuazione di “Bildaufnahmen” per scopi scientifici e di documentazione storica. Il § 273 StPO-E verrà modificato/integrato per consentire – nell’ambito della “digitalen Dokumentation der strafrechtlichen Hauptverhandlung” (documentazione digitale del dibattimento) – l’uso della stessa per scopi scientifici e storici.
Un processo potrà essere ritenuto “von herausragender historischer Bedeutung” – con conseguente liceità di riprese fotografiche anche nel caso, in cui il processo riguarderà fatti non verificatisi nella RFT (per cui potrà riguardare anche reati commessi all’estero, ma puniti dal “Völkerstrafrecht”).
La Corte d’appello di Frankfurt a. M. ha condannato un aderente allo St.Is. e quella di Koblenz due agenti segreti della Siria, per reati previsti dal “VStGB”. Sentenze di condanna del genere, verranno tradotte in inglese; cosí anche questi processi saranno accessibili a un maggior numero di persone.
La fattispecie di cui al § 7, Abs. 1, Nr. 6, “VStGB”, verrà ampliata. In tal modo, potrà essere compreso il reato “der sexuellen Sklaverei bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit”, chiudendo cosí una lacuna nel “VStBG”.
L’art. 8 dello Statuto di Roma, è stato integrato e di quest’integrazione, la RFT ha tenuto conto, emanando la legge dell’8.12.22, che contempla il divieto dell’uso di armi, i cui frammenti, non sono visibili ai raggi x nonchè l’uso di raggi laser, che producono cecità totale irreversibile. ("dauerhaft blindmachend”).
Il fatto, che non pochi Stati, non riconoscono la giurisdizione della Corte Penale Internazionale, induce a ritenere che, certe “democrazie” non siano altro, che “teatrocrazie” (per citare Platone: “Le leggi”), dove domina finzione e menzogna; dove si riscontra l’indebita sovrapposizione tra spettacolo e politica.
Vediamo ora una sentenza emanata in applicazione del “VStGB” nella RFT.
Una recente sentenza della Corte Suprema Federale
La Corte d’appello di Monaco aveva condannato l’imputato per il reato di cui al § 8, Abs. 1, Nr. 9, “VStGB” e per altri reati minori, alla pena detentiva complessiva di anni due. Contro questa sentenza, il “Generalbundesanwalt” aveva proposto “Revision” (impugnazione).
L’imputato, tenente dell’esercito dell’Afghanistan, in occasione dell’interrogatorio di tre prigionieri, aveva usato violenza e minacce nei confronti degli stessi. Inoltre, aveva ordinato, che il corpo di un comandante "talebano", venisse appeso all’esterno di una struttura militare ed esposto a mò di trofeo.
A seguito della predetta impugnazione (“Revision”), la Corte Suprema Federale 7 - d’ufficio – aveva esaminato, se, nel caso de quo, l’immunità funzionale (“funktionelle Immunität”) fosse configurabile quale “Verfahrenshindernis”, per cui non sarebbe stato lecito decidere “in der Sache”.
Ha osservato il “BGH”, che, secondo il diritto consuetudinario, anche pubblici ufficiali di uno Stato estero, sono soggetti alla giurisdizione della RFT, se si procede per “Kriegsverbrechen” (crimini di guerra). Dato che, in proposito, non sussistono dubbi fondati, Il “BGH” ha ritenuto di poter decidere, senza previa rimessione dinanzi alla Corte Costituzionale Federale.
Con riferimento all’eventuale sussistenza di un’immunità - benchè non eccepita nel “Verfahren” de quo - di cui beneficerebbe l’imputato – il “BGH” ha affermato, che sussiste la giurisdizione (della RFT), che costituisce un’“allgemeine Verfahrensvoraussetzung” (presupposto processuale). La sussistenza della stessa e i relativi limiti, devono essere esaminati - d’ufficio - in ogni stato del processo (vedasi BVerfG (Corte costituzionale federale), ordinanza di data 13.12.77 – 2 BvR).
Secondo le regole generali del diritto internazionale, la condanna per crimini di guerra (“Kriegsverbrechen”), per tortura, per trattamenti inumani e degradanti e per altri reati, come lesioni personali volontarie, da parte della giurisdizione della RFT, non è esclusa, se i reati sono stati commessi da pubblici ufficiali di un altro Stato nel compimento di attività, che rientrano nelle “attribuzioni” del pubblico ufficiale, anche se i reati sono stati commessi all’estero ai danni di persona non avente cittadinanza dello Stato che procede.
Di regola generale di diritto internazionale ai sensi dell’art 38, comma 1, lett. b, dello Statuto della Corte Penale Internazionale, può parlarsi, qualora venga rispettata da molti (anche se non da tutti) Stati; vale a dire, quando è osservata, reputando, che si tratti di un obbligo (opinio iuris sive necessitatis). In questo senso, vedasi BVerfG, Ordinanza del 3.7. 2019 – 2 BvR 824/15.
È da notare però, che, accanto alla consuetudo, va tenuto conto altresí delle convenzioni internazionali, che sono in continuo aumento.
Comunque, secondo il diritto internazionale consuetudinario, un’immunità funzionale, non osta (ratione materiae), acchè uno Stato proceda per un crimine di guerra contro pubblici ufficiali di un altro Stato.
È ben vero, che uno Stato, con riferimento ad “acta iure imperii”, non è soggetto – in linea di principio – alla giurisdizione di un altro Stato (si veda, per esempio, BVerfG, Ordinanza del 27.10. 2020 – 2 BvR 558/19). Tuttavia, nel caso esaminato dalla Corte Suprema Federale, viene in considerazione, non un atto d’imperio di un altro Stato, ma la responsabilità penale di una persona fisica, che ha commesso crimine di guerra, nel qual caso un’eventuale immunità funzionale, deve essere distinta da altre immunità, in particolare, da quella personale (ratione personae). Pertanto, una condanna per crimini di guerra (e reati contro l’umanità) a carico di pubblici ufficiali di un altro Stato, è lecita.