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Agenzia - Cassazione Lavoro: nel calcolo dell’indennità di cessazione sono escluse le provvigioni percepite quale coordinatore di altri agenti

Lavoro (rapporto di agenzia)
Lavoro (rapporto di agenzia)

Ancora una volta, la Corte di Cassazione interviene a chiarimento delle linee di demarcazione esistenti fra l’attività principale dell’agente di commercio e gli eventuali incarichi accessori affidati all’agente.

La Cassazione ribadisce che l’articolo 1751 del Codice Civile, relativo all’indennità di cessazione del rapporto, subordina la maturazione del diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto al concorrere cumulativa delle condizioni in esso previste.

L’agente ha infatti diritto all’indennità di cessazione quando

i) ha procurato al preponente nuovi clienti/sviluppato sensibilmente gli affari con i clienti precedentemente acquisiti e

ii) i rapporti con tali clienti (acquisiti ex novo o sviluppati dall’agente) continuino ad assicurare alla preponente sostanziosi vantaggi economici anche dopo la fine del rapporto di agenzia e, inoltre, quando

iii) il pagamento di tali indennità sia equo, tenuto conto delle circostanze del rapporto e, in particolare, delle provvigioni che l’agente perde con riferimento agli affari con i predetti clienti acquisiti o sviluppati durante il rapporto.  

L’indennità e il suo calcolo sono quindi esclusivamente riferite all’attività che l’agente ha svolto nel corso del rapporto e all’impegno profuso nella promozione e sviluppo della clientela nel territorio contrattuale e, pertanto, agli affari che la preponente ha concluso e continuerà a concludere con tali clienti e alle relative provvigioni versate all’agente.

Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha pertanto chiarito che la lettera della norma codicistica è “chiara nella sua volontà di premiare, con l’attribuzione dell’indennità, l’attività direttamente rivolta alla promozione della clientela, sia nei termini più dinamici di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento della base degli affari con quelli già acquisti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evidente interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e così meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell’agente”. L’intento del legislatore è, a parere della Cassazione, quello di premiare l’impegno profuso dall’agente nello specifico svolgimento della propria attività principale a vantaggio, anche futuro, del preponente.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini del calcolo dell’indennità non rilevano le provvigioni che l’agente ha percepito nel corso del rapporto per lo svolgimento dell’incarico, accessorio a quello di agenzia, di coordinatore di altri agenti: tali provvigioni sono calcolate sugli affari conclusi dalla preponente per effetto dell’attività svolta dagli altri agenti coordinati e vengono, pertanto, corrisposte all’agente coordinatore per lo svolgimento di  compiti e funzioni che, pur rilevanti sul piano organizzativo, sono del tutto strumentali e accessorie all’attività principale dell’agente di commercio, che è quella espressamente richiamata e considerata nell’articolo 1751 del Codice Civile.

L’inclusione nel calcolo dell’indennità di fine rapporto delle provvigioni ricevute per l’attività di coordinatore, non sarebbe nemmeno equa ai sensi dell’articolo 1751 del Codice Civile, in quanto comporterebbe a carico della società preponente un duplice versamento, a fronte della stessa attività: sia a favore del singolo agente che ha promosso l’affare e procurato il cliente sia a favore del coordinatore.

(Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro, Sentenza 15 ottobre 2018 n. 25740)