x

x

Attività specifica della Guardia di Finanza in riferimento alla disciplina antiriciclaggio

Relazione dell’intervento tenuto al convegno Antiriciclaggio: la nuova disciplina e gli adempimenti per le imprese, CCIAA Arezzo, 14 giugno 2006
L’esperienza investigativa e giudiziaria nella lotta alle associazioni delinquenziali ha evidenziato che la componente economica è uno degli elementi essenziali per la loro stessa sopravvivenza.

La criminalità organizzata infatti, assunti ormai i caratteri tipici di un’impresa multinazionale, per poter operare, ha necessità di mantenere una propria struttura, di disporre di liquidità, di provvedere al reimpiego dei propri utili.

In questa ottica, la capacità delle organizzazioni criminali di movimentare enormi masse di denaro a livello nazionale ed internazionale e la possibilità di avvalersi della capillare diffusione dei servizi bancari e parabancari esistenti, non solo comportano, come conseguenza, il turbamento dei mercati nel loro complesso, ma l’inquinamento delle stesse attività imprenditoriali, attesa l’assoluta impossibilità per l’impresa “sana” di opporsi ad una concorrenzialità sicuramente vincente, basata su bassi costi, norme eluse e regole non rispettate.

Le delineate connotazioni economiche del fenomeno “criminalità organizzata” nonché la consapevolezza che i patrimoni delle associazioni delinquenziali costituiscono, essenzialmente, i mezzi e lo scopo del loro agire, hanno orientato, da tempo, il legislatore ad intervenire in questa direzione con un articolato di rimedi penali ed amministrativi.

Al fine di rendere più incisiva ed adeguata l’azione di contrasto e’ stato individuato come indispensabile dapprima il coinvolgimento attivo del sistema bancario e più in generale di quello dell’intermediazione finanziaria e, successivamente, anche delle attività non finanziarie ma comunque suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l’accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche e finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Sul piano concreto e’ stato emanato dapprima il Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143 concernente “provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni finanziarie a scopo di riciclaggio”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197, che ha introdotto obblighi di carattere preventivo e repressivo tra cui:

1) limitazione all’uso del contante e dei mezzi di pagamento, per effetto della quale, per la movimentazione di contante e di titoli al portatore che superino l’importo di € 12.500,00 occorre avvalersi degli intermediari abilitati;

2) identificazione e registrazione della clientela da parte degli intermediari per le operazioni di importo superiore ad € 12.500,00, mediante la istituzione e la conservazione di apposito archivio unico informatico;

3) la segnalazione delle operazioni sospette, che rappresenta il vero perno centrale nella prevenzione del riciclaggio.

Gli obblighi di cui ai punti n. 2) e 3), dapprima con il citato D.L. 143/91 applicati soltanto agli intermediari finanziari, sono stati ora estesi, con l’entrata in vigore del D.M. 3 febbraio 2006, n. 143 anche agli operatori che esercitano, ai sensi dell’art. 1, co. 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 le seguenti attività:

· commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalita’ industriali o di investimento (lett. g) del citato D.M. n. 143);

· fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi (lett. h) del citato D.M. n. 143);

· fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane (lett. l) del citato D.M. n. 143).

In tale contesto, la Guardia di Finanza, in quanto organismo di polizia preposto, con carattere di centralità rispetto alle altre forze dell’ordine, alla tutela degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell’Unione Europea, in virtù dei poteri conferitigli nella specifica materia, svolge un’azione sempre più incisiva.

L’importanza della componente economica del fenomeno criminale ed il progressivo coinvolgimento di strutture finanziarie ed imprenditoriali ha imposto una accentuazione da parte dell’Istituzione delle cc.dd. “investigazioni finanziarie/economiche”, al fine di incidere con efficacia sui flussi monetari e sui patrimoni illecitamente acquisiti.

Il Corpo ha sviluppato moduli operativi standard collaudati nel tempo (verifiche fiscali, investigazioni patrimoniali, ecc.), i quali costituiscono retaggio culturale e professionale dei suoi appartenenti e rappresentano, in aggiunta alle ordinarie e tradizionali tecniche di polizia, anche il mezzo più efficace e remunerativo per un’aggressione al crimine organizzato sul versante economico.

La complessità e la tecnicità degli accertamenti da svolgere ha indotto la normativa in vigore ad attribuire ad uno specifico Reparto della Guardia di Finanza, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (con sede in Roma e Milano), e su delega di quest’ultimo ai Nuclei Regionali e Provinciali di Polizia Tributaria territorialmente competenti, l’esecuzione dei relativi controlli, sia in materia di approfondimento delle citate “segnalazioni di operazioni sospette”, sia sul conto dei soggetti non sottoposti alla vigilanza degli organismi di settore, quali l’Ufficio Italiano dei Cambi, la Banca d’Italia, la Consob e l’Isvap.

Più in particolare il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ed i Nuclei Regionali e Provinciali all’uopo delegati, in base alla Legge n. 197/91, sono deputati, tra l’altro, allo svolgimento delle seguenti incombenze:

1. vigilanza, per effetto di quanto previsto dall’art. 11, congiuntamente all’Ufficio Italiano dei Cambi ed alla Banca d’Italia, nei confronti di ogni soggetto non sottoposto a specifico controllo, tra cui anche quelli indicati alle lett. g), h) e l) del D.M. 143/06;

2. esecuzione di accertamenti e dei necessari approfondimenti investigativi susseguenti alla cc.dd. “segnalazioni di operazioni sospette” a norma dell’art. 3;

3. esecuzione di “controlli nei riguardi di ogni altro soggetto”, esclusi gli intermediari abilitati, per effetto dell’art. 5 – co. 10 della stessa legge, tra cui anche quelli indicati alle lett. g), h) e l) del D.M. 143/06 .

Gli appartenenti ai suddetti reparti del Corpo, per l’espletamento dei sopracitati compiti, esercitano anche i poteri loro attribuiti dal Testo Unico delle disposizioni di legge in materia valutaria (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 48) tra i quali rilevano:

· quelli riconosciuti ai funzionari dell’Ufficio Italiano dei Cambi dall’art. 25 del medesimo D.P.R., nello svolgimento dell’attività ispettiva in materia valutaria (art. 26 – co. 1);

· quelli attribuiti ai militari del Corpo in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie (art. 26 – co. 2);

· quelli concernenti la possibilità di richiedere l’esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia (art. 28 – co. 1);

· quelli attinenti la contestazione delle violazioni di carattere amministrativo riscontrate (art. 29 – co. 1, 2 e 3) che avviene mediante:

- la redazione del processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale ed hanno il diritto di averne copia;

- l’eventuale compilazione di un separato atto, che oltre a contenere l’indicazione dei singoli illeciti contestati e degli adempimenti per la definizione del contesto, deve essere consegnato immediatamente alla parte, ovvero quando cio’ non sia possibile, deve essere notificato secondo quanto previsto dall’art. 14 della l. 24 novembre 1981, n. 689 ed entro i termini tassativamente fissati dallo stesso articolo, pena l’estinzione della violazione. Attualmente in materia di verbalizzazione vengono attuate le direttive impartite dal d.l.vo 56/2004.

Esecuzione di accertamenti e dei necessari approfondimenti investigativi susseguenti alla cc.dd. “segnalazioni di operazioni sospette” a norma dell’art. 3.

Uno dei compiti più delicati ingenerati dal D.M. 143/06 è sicuramente l’obbligo di segnalare “le operazioni sospette” (art. 3, co. 3 della L. 197/91) definite quali operazioni che per caratteristiche, entità, natura (elementi oggettivi) o qualsiasi altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita (elemento soggettivo) induca a ritenere, in base agli elementi disponibili, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del C.P..

La segnalazione delle operazioni sospette è alla base del dispositivo di contrasto al riciclaggio, fondato, come già detto, sull’obbligo ricadente in capo ai soggetti contemplati dal !^ comma dell’art. 2 del D.M. 143 del 2006 di collaborare oltre che passivamente, mediante l’identificazione e la registrazione delle operazioni, anche attivamente, segnalando, appunto, le operazioni che appaiono sospette in assenza delle quali il sistema di controllo sarebbe troppo rigido, ancorato in modo fisso a determinati indici.

Va peraltro sottolineato che la segnalazione, nell’impianto della normativa, ha valore di atto pre-investigativo e non di denuncia di fatti penalmente rilevanti, atti a promuovere un procedimento penale.

Dalla previsione di forme di collaborazione da parte degli operatori nei confronti delle amministrazioni preposte al controllo del riciclaggio, si evince come il sistema adottato in Italia si fondi su una parcellizzazione di compiti di controllo tra più soggetti pubblici e privati, contrariamente alla scelta adottata da altri Stati, dove si è preferito basarsi su un meccanismo di centralizzazione di tutte le operazioni.

Di contro, al fine di dare una concreta tutela ai soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione per la collaborazione attiva loro richiesta, e’ stato introdotto l’art. 3/bis alla Legge 197/91, con il quale si prevedono adeguate misure dirette alla protezione dei soggetti che effettuano le segnalazioni, garantendo la riservatezza sia in sede investigativa che giudiziaria, allo scopo di evitare il pericolo di ritorsioni nei loro confronti.

Inizialmente, la mancanza della riservatezza ha rappresentato un problema che ha inciso negativamente sulla efficacia della disciplina.

Con l’introduzione dell’art. 3/bis della L. 197/91 e’ stato previsto un sistema di tutela particolarmente rigoroso, basti pensare che l’identità delle persone fisiche e giuridiche che hanno effettuato la segnalazione deve rimanere segreta anche in caso di denuncia o di rapporto all’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 331 e 347 c.p.p., e che soltanto con decreto motivato della medesima Autorità allorquando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati, possa essere rivelata.

Va infine sottolineato che l’omessa segnalazione di operazioni sospette, trattandosi di un obbligo imposto dalla vigente normativa, è sanzionata, ai sensi del co. 5 dell’art. 5 della L. 197/91, salvo che il fatto non costituisca reato, amministrativamente con una sanzione pecuniaria dal 5% al 50% del valore dell’operazione.

Esecuzione di ispezioni antiriciclaggio.

Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ed ai Nuclei Regionali e Provinciali di Polizia Tributaria territorialmente competenti espressamente delegati, sono demandati ispezioni, tra l’altro, presso gli operatori indicati alle lett. g), h) ed l) dell’art. 2 del D.M. 143/06 al fine verificare la puntuale osservanza degli obblighi imposti dalla normativa valutaria e più in particolare quelli di:

- identificare i clienti in relazione alle operazioni, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a € 12.500,00;

- istituire l’archivio unico;

- registrare e conservare nell’archivio unico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni.

L’inosservanza di tali obblighi è sanzionata con:

v mancata identificazione e registrazione: arresto da sei mesi ad un anno ed ammenda da € 5.164,00 ad € 25.882,00 (sanzione prevista dal co. 4 dell’art. 5 della L. 197/91).

v mancata istituzione dell’archivio unico: arresto da sei mesi ad un anno ed ammenda da 5.164,00 a 25.822 (sanzione prevista dal co. 4 dell’art. 5 della L. 197/91).

Conclusioni

Per concludere, quindi, la nuova normativa pur andando ad incidere sulla sfera giuridica dei soggetti privati ingenerando costi derivanti dagli obblighi imposti (registrazione e segnalazione di operazioni sospette) che si concretizzano in investimenti di capitale, di risorse umane e di riduzione del livello di riservatezza nei confronti della clientela, garantisce anche benefici, sia economici (di stabilità) che di reputazione. A tali operatori è si richiesta una collaborazione più attiva, ma essa corrisponde a preminenti interessi generali. I costi che ne derivano vanno dunque considerati alla stregua di investimenti. Essi avranno un ritorno in termini di stabilità e di funzionalità del sistema nel suo complesso. Oneri di questo tipo non alterano la natura concorrenziale del mercato se sono correttamente distribuiti. L’efficacia dell’azione richiede, dunque, che le responsabilità vengano condivise da tutti i soggetti interessati.

L’esperienza investigativa e giudiziaria nella lotta alle associazioni delinquenziali ha evidenziato che la componente economica è uno degli elementi essenziali per la loro stessa sopravvivenza.

La criminalità organizzata infatti, assunti ormai i caratteri tipici di un’impresa multinazionale, per poter operare, ha necessità di mantenere una propria struttura, di disporre di liquidità, di provvedere al reimpiego dei propri utili.

In questa ottica, la capacità delle organizzazioni criminali di movimentare enormi masse di denaro a livello nazionale ed internazionale e la possibilità di avvalersi della capillare diffusione dei servizi bancari e parabancari esistenti, non solo comportano, come conseguenza, il turbamento dei mercati nel loro complesso, ma l’inquinamento delle stesse attività imprenditoriali, attesa l’assoluta impossibilità per l’impresa “sana” di opporsi ad una concorrenzialità sicuramente vincente, basata su bassi costi, norme eluse e regole non rispettate.

Le delineate connotazioni economiche del fenomeno “criminalità organizzata” nonché la consapevolezza che i patrimoni delle associazioni delinquenziali costituiscono, essenzialmente, i mezzi e lo scopo del loro agire, hanno orientato, da tempo, il legislatore ad intervenire in questa direzione con un articolato di rimedi penali ed amministrativi.

Al fine di rendere più incisiva ed adeguata l’azione di contrasto e’ stato individuato come indispensabile dapprima il coinvolgimento attivo del sistema bancario e più in generale di quello dell’intermediazione finanziaria e, successivamente, anche delle attività non finanziarie ma comunque suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l’accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche e finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Sul piano concreto e’ stato emanato dapprima il Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143 concernente “provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni finanziarie a scopo di riciclaggio”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197, che ha introdotto obblighi di carattere preventivo e repressivo tra cui:

1) limitazione all’uso del contante e dei mezzi di pagamento, per effetto della quale, per la movimentazione di contante e di titoli al portatore che superino l’importo di € 12.500,00 occorre avvalersi degli intermediari abilitati;

2) identificazione e registrazione della clientela da parte degli intermediari per le operazioni di importo superiore ad € 12.500,00, mediante la istituzione e la conservazione di apposito archivio unico informatico;

3) la segnalazione delle operazioni sospette, che rappresenta il vero perno centrale nella prevenzione del riciclaggio.

Gli obblighi di cui ai punti n. 2) e 3), dapprima con il citato D.L. 143/91 applicati soltanto agli intermediari finanziari, sono stati ora estesi, con l’entrata in vigore del D.M. 3 febbraio 2006, n. 143 anche agli operatori che esercitano, ai sensi dell’art. 1, co. 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 le seguenti attività:

· commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalita’ industriali o di investimento (lett. g) del citato D.M. n. 143);

· fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi (lett. h) del citato D.M. n. 143);

· fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane (lett. l) del citato D.M. n. 143).

In tale contesto, la Guardia di Finanza, in quanto organismo di polizia preposto, con carattere di centralità rispetto alle altre forze dell’ordine, alla tutela degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell’Unione Europea, in virtù dei poteri conferitigli nella specifica materia, svolge un’azione sempre più incisiva.

L’importanza della componente economica del fenomeno criminale ed il progressivo coinvolgimento di strutture finanziarie ed imprenditoriali ha imposto una accentuazione da parte dell’Istituzione delle cc.dd. “investigazioni finanziarie/economiche”, al fine di incidere con efficacia sui flussi monetari e sui patrimoni illecitamente acquisiti.

Il Corpo ha sviluppato moduli operativi standard collaudati nel tempo (verifiche fiscali, investigazioni patrimoniali, ecc.), i quali costituiscono retaggio culturale e professionale dei suoi appartenenti e rappresentano, in aggiunta alle ordinarie e tradizionali tecniche di polizia, anche il mezzo più efficace e remunerativo per un’aggressione al crimine organizzato sul versante economico.

La complessità e la tecnicità degli accertamenti da svolgere ha indotto la normativa in vigore ad attribuire ad uno specifico Reparto della Guardia di Finanza, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (con sede in Roma e Milano), e su delega di quest’ultimo ai Nuclei Regionali e Provinciali di Polizia Tributaria territorialmente competenti, l’esecuzione dei relativi controlli, sia in materia di approfondimento delle citate “segnalazioni di operazioni sospette”, sia sul conto dei soggetti non sottoposti alla vigilanza degli organismi di settore, quali l’Ufficio Italiano dei Cambi, la Banca d’Italia, la Consob e l’Isvap.

Più in particolare il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ed i Nuclei Regionali e Provinciali all’uopo delegati, in base alla Legge n. 197/91, sono deputati, tra l’altro, allo svolgimento delle seguenti incombenze:

1. vigilanza, per effetto di quanto previsto dall’art. 11, congiuntamente all’Ufficio Italiano dei Cambi ed alla Banca d’Italia, nei confronti di ogni soggetto non sottoposto a specifico controllo, tra cui anche quelli indicati alle lett. g), h) e l) del D.M. 143/06;

2. esecuzione di accertamenti e dei necessari approfondimenti investigativi susseguenti alla cc.dd. “segnalazioni di operazioni sospette” a norma dell’art. 3;

3. esecuzione di “controlli nei riguardi di ogni altro soggetto”, esclusi gli intermediari abilitati, per effetto dell’art. 5 – co. 10 della stessa legge, tra cui anche quelli indicati alle lett. g), h) e l) del D.M. 143/06 .

Gli appartenenti ai suddetti reparti del Corpo, per l’espletamento dei sopracitati compiti, esercitano anche i poteri loro attribuiti dal Testo Unico delle disposizioni di legge in materia valutaria (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 48) tra i quali rilevano:

· quelli riconosciuti ai funzionari dell’Ufficio Italiano dei Cambi dall’art. 25 del medesimo D.P.R., nello svolgimento dell’attività ispettiva in materia valutaria (art. 26 – co. 1);

· quelli attribuiti ai militari del Corpo in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie (art. 26 – co. 2);

· quelli concernenti la possibilità di richiedere l’esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia (art. 28 – co. 1);

· quelli attinenti la contestazione delle violazioni di carattere amministrativo riscontrate (art. 29 – co. 1, 2 e 3) che avviene mediante:

- la redazione del processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale ed hanno il diritto di averne copia;

- l’eventuale compilazione di un separato atto, che oltre a contenere l’indicazione dei singoli illeciti contestati e degli adempimenti per la definizione del contesto, deve essere consegnato immediatamente alla parte, ovvero quando cio’ non sia possibile, deve essere notificato secondo quanto previsto dall’art. 14 della l. 24 novembre 1981, n. 689 ed entro i termini tassativamente fissati dallo stesso articolo, pena l’estinzione della violazione. Attualmente in materia di verbalizzazione vengono attuate le direttive impartite dal d.l.vo 56/2004.

Esecuzione di accertamenti e dei necessari approfondimenti investigativi susseguenti alla cc.dd. “segnalazioni di operazioni sospette” a norma dell’art. 3.

Uno dei compiti più delicati ingenerati dal D.M. 143/06 è sicuramente l’obbligo di segnalare “le operazioni sospette” (art. 3, co. 3 della L. 197/91) definite quali operazioni che per caratteristiche, entità, natura (elementi oggettivi) o qualsiasi altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita (elemento soggettivo) induca a ritenere, in base agli elementi disponibili, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del C.P..

La segnalazione delle operazioni sospette è alla base del dispositivo di contrasto al riciclaggio, fondato, come già detto, sull’obbligo ricadente in capo ai soggetti contemplati dal !^ comma dell’art. 2 del D.M. 143 del 2006 di collaborare oltre che passivamente, mediante l’identificazione e la registrazione delle operazioni, anche attivamente, segnalando, appunto, le operazioni che appaiono sospette in assenza delle quali il sistema di controllo sarebbe troppo rigido, ancorato in modo fisso a determinati indici.

Va peraltro sottolineato che la segnalazione, nell’impianto della normativa, ha valore di atto pre-investigativo e non di denuncia di fatti penalmente rilevanti, atti a promuovere un procedimento penale.

Dalla previsione di forme di collaborazione da parte degli operatori nei confronti delle amministrazioni preposte al controllo del riciclaggio, si evince come il sistema adottato in Italia si fondi su una parcellizzazione di compiti di controllo tra più soggetti pubblici e privati, contrariamente alla scelta adottata da altri Stati, dove si è preferito basarsi su un meccanismo di centralizzazione di tutte le operazioni.

Di contro, al fine di dare una concreta tutela ai soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione per la collaborazione attiva loro richiesta, e’ stato introdotto l’art. 3/bis alla Legge 197/91, con il quale si prevedono adeguate misure dirette alla protezione dei soggetti che effettuano le segnalazioni, garantendo la riservatezza sia in sede investigativa che giudiziaria, allo scopo di evitare il pericolo di ritorsioni nei loro confronti.

Inizialmente, la mancanza della riservatezza ha rappresentato un problema che ha inciso negativamente sulla efficacia della disciplina.

Con l’introduzione dell’art. 3/bis della L. 197/91 e’ stato previsto un sistema di tutela particolarmente rigoroso, basti pensare che l’identità delle persone fisiche e giuridiche che hanno effettuato la segnalazione deve rimanere segreta anche in caso di denuncia o di rapporto all’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 331 e 347 c.p.p., e che soltanto con decreto motivato della medesima Autorità allorquando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati, possa essere rivelata.

Va infine sottolineato che l’omessa segnalazione di operazioni sospette, trattandosi di un obbligo imposto dalla vigente normativa, è sanzionata, ai sensi del co. 5 dell’art. 5 della L. 197/91, salvo che il fatto non costituisca reato, amministrativamente con una sanzione pecuniaria dal 5% al 50% del valore dell’operazione.

Esecuzione di ispezioni antiriciclaggio.

Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ed ai Nuclei Regionali e Provinciali di Polizia Tributaria territorialmente competenti espressamente delegati, sono demandati ispezioni, tra l’altro, presso gli operatori indicati alle lett. g), h) ed l) dell’art. 2 del D.M. 143/06 al fine verificare la puntuale osservanza degli obblighi imposti dalla normativa valutaria e più in particolare quelli di:

- identificare i clienti in relazione alle operazioni, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a € 12.500,00;

- istituire l’archivio unico;

- registrare e conservare nell’archivio unico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni.

L’inosservanza di tali obblighi è sanzionata con:

v mancata identificazione e registrazione: arresto da sei mesi ad un anno ed ammenda da € 5.164,00 ad € 25.882,00 (sanzione prevista dal co. 4 dell’art. 5 della L. 197/91).

v mancata istituzione dell’archivio unico: arresto da sei mesi ad un anno ed ammenda da 5.164,00 a 25.822 (sanzione prevista dal co. 4 dell’art. 5 della L. 197/91).

Conclusioni

Per concludere, quindi, la nuova normativa pur andando ad incidere sulla sfera giuridica dei soggetti privati ingenerando costi derivanti dagli obblighi imposti (registrazione e segnalazione di operazioni sospette) che si concretizzano in investimenti di capitale, di risorse umane e di riduzione del livello di riservatezza nei confronti della clientela, garantisce anche benefici, sia economici (di stabilità) che di reputazione. A tali operatori è si richiesta una collaborazione più attiva, ma essa corrisponde a preminenti interessi generali. I costi che ne derivano vanno dunque considerati alla stregua di investimenti. Essi avranno un ritorno in termini di stabilità e di funzionalità del sistema nel suo complesso. Oneri di questo tipo non alterano la natura concorrenziale del mercato se sono correttamente distribuiti. L’efficacia dell’azione richiede, dunque, che le responsabilità vengano condivise da tutti i soggetti interessati.