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Art. 660 codice penale: molestia o disturbo alle persone

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Art. 660 codice penale: molestia o disturbo alle persone

Premessa

La norma prevista e punita dall’articolo 660 codice penale prevede che “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”.

Visto il progressivo svilupparsi del reato in questione, soprattutto se effettuato per il tramite del telefono (tramite telefonate o messaggi di testo), si ritiene possa essere proficuo soffermarsi a riflettere sui principali elementi costitutivi

 

La prova del reato

Una circostanza sulla quale, preliminarmente, bisogna effettuare una riflessione è data dal fatto che spesso questa tipologia di reato è analizzato sulla base della denuncia della vittima, la quale rappresenta l’unica testimonianza su cui il Giudice si trova a basare le motivazioni di una sentenza (di condanna o di assoluzione).

Sul punto, va tenuta in considerazione quella giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte di Cassazione in ragione della quale viene ritenuto che la testimonianza della persona offesa, pur non soggiacendo ai canoni ermeneutici di cui all’articolo 192.3 codice procedura penale, debba essere oggetto di un particolare vaglio critico, poiché proveniente da soggetto portatore di interessi antagonisti con quelli dell’imputato.

Ciò soprattutto se la persona offesa si è costituita parte civile nel processo penale e quindi detiene un rilevante interesse, anche economico, all’esito del processo.

La testimonianza della persona offesa dovrebbe essere non solo presa in considerazione di per sé (ai fini di valutarne la coerenza e la sua intrinseca logicità), ma anche, e soprattutto, alla luce di altre testimonianze che possono confermare quanto rappresentato.

In casi quali il reato in esame, è infatti ragionevole pensare che la vittima riferisca ad altre persone circa telefonate o messaggi aventi contenuto offensivo o che comunque l’hanno disturbata.

A questo scopo, circostanza ancora più utile potrebbe essere resa dal fatto che testimoni terzi, oltre ad essere stati messi a conoscenza delle chiamate, possono anche riferire di aver sentito le telefonate o letto i messaggi di testo. La prova così sarebbe ancora più schiacciante.

Quanto ai messaggi o ai video questi possono oltretutto essere salvati e mostrati alle forze dell’ordine al momento della denuncia-querela o al momento del processo.

Può essere, inoltre, estrapolato il tabulato telefonico da cui si ricava che dal cellulare dell’imputato effettivamente sono state effettuate chiamate verso il cellulare della persona offesa. In questo caso, seppur non verificando direttamente il contenuto delle chiamate/messaggi, quanto meno può essere provata l’effettiva presenza delle telefonate sul tabulato telefonico.

 

Gli elementi costitutivi del reato

Ai fini della configurazione del reato di cui all’articolo 660 codice penale, il comportamento penalmente rilevante deve essere “petulante, ovvero deve essere posto in essere un comportamento dettato da un atteggiamento di insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà.

L'elemento oggettivo del reato si estrinseca nel molestare taluno e, all'uopo, appare indispensabile rimpinguare la nozione di “molestia” di contenuti concreti, atteso il rischio di una configurazione della fattispecie criminosa carente sotto il profilo della tassatività. Soccorre, al riguardo, l'opera della giurisprudenza che ha delimitato i contorni degli atti molesti astrattamente riconducibili nell'alveo della fattispecie di cui all'articolo 660 codice penale.

A parere della Suprema Corte “ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'articolo 660 codice penale, per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato” (Cassazione Penale 24.11.2011 numero 6908).

Ed ancora “ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall'articolo 660 codice penale, per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà. Ne consegue che la pluralità delle azioni petulanti costituisce elemento costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato” (Cassazione Penale 13.3.2008 numero 17308).

Inoltre “posto che per “petulanza”, ai fini della configurabilità del reato di molestie di cui all'articolo 660 codice penale, non può che intendersi un atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera, deve escludersi che l'effettuazione di due sole telefonate mute possa costituire espressione di petulanza nel senso anzidetto”. (Cassazione Penale 13.2.1998 numero 7044).

Dunque, in buon sostanza, il comportamento violato e contestato all’imputato deve essere caratterizzato da insistenza eccessiva.

Si può affermare che il reato di cui all'articolo 660 codice penale possa dirsi integrato da qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare o comunque arrecare disturbo a terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. Perché una condotta possa assumere rilievo ai fini di tale fattispecie, oltre ad essere molesta o arrecare disturbo a terzi (con il mezzo del telefono) deve essere accompagnata da petulanza o altro biasimevole motivo.

Anche la giurisprudenza di merito, oltre alla già citata giurisprudenza di legittimità, sul punto si dirige nello stesso senso.

Si rammenta, tra le altre, una recente sentenza del Tribunale di Trento in cui il Giudice ha rilevato che “la fattispecie criminosa prevista dall'articolo 660 codice penale punisce la condotta dell'agente che per petulanza, ovvero per altro biasimevole motivo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, reca a taluno molestia o disturbo, e, dunque, la condotta oggettivamente è idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione.

La molestia, rilevata nei termini di cui innanzi, consiste, in particolare, in un'azione che altera fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, mentre con il concetto di disturbo si intende ciò che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione del soggetto. Ai fini della configurabilità della menzionata ipotesi contravvenzionale, in ogni caso, sia la molestia che il disturbo devono essere valutati in riferimento alla normale e media psicologia delle persone in relazione al modo comune di vivere delle stesse, salvo che siano oggettivamente tali.

Nel contesto innanzi esposto si inserisce anche la condotta del soggetto, accompagnata da petulanza o altro biasimevole motivo, che inoltri messaggi di testo tramite telefono cellulare (cd. sms) di contenuto ingiurioso in numero rilevante, da valutarsi alla luce degli elementi menzionati.

In tal senso, pertanto, nella fattispecie concreta, contestato alla prevenuta l'invio di circa 40 messaggi al giorno all'ex marito per un periodo temporale di alcuni mesi, deve essere valutato non solo il numero di messaggi, seppure assai rilevante per una persona adulta (a differenza di quanto avviene tra i giovani) ma anche il loro contenuto offensivo, denigratorio, accusatoria e minatorio, seppure in senso lato ed atecnico.

Quanto all'elemento soggettivo, non possono assumere alcun rilievo le pulsioni o le ragioni determinati l'agente all'azione, in quanto il reato sussiste anche se si arreca molestia o disturbo alle persone allo scopo di esercitare un proprio diritto o preteso diritto, allorché ciò si faccia con modalità arroganti, impertinenti o vessatorie.

Nel caso concreto, in particolare, non incidono sulla esistenza del contestato reato i sentimenti dell'imputata, peraltro assolutamente normali e comprensibili in occasione della fine di una lunga relazione sentimentale, né le ragioni che l'hanno spinta a scrivere centinaia di sms all'ex marito” (Tribunale di Trento, penale, Sentenza 19 ottobre 2011, numero 863).

Da questa sentenza si ricavano alcuni elementi fondamentali che servono per capire quando una fattispecie criminosa integri il reato di cui all’articolo 660 codice penale

Anzitutto, l'azione del soggetto attivo deve alterare “fastidiosamente o inopportunamente” la condizione psichica di una persona. Precisa il Giudice di merito che il concetto di “disturbo” deve essere inteso come “ciò che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione del soggetto”.

Ad esempio, in caso di molestia effettuata per il tramite del telefono, la vittima – disturbata dalle telefonate o dai messaggi – potrebbe essere messa in condizioni di tenere il telefono spento in determinati orari, oppure addirittura in condizione di cambiare il numero di telefono.

In sostanza le telefonate inopportune non devono lasciare la vittima indifferente e devono determinare un mutamento nella conduzione della vita e conseguentemente un’alterazione.

Altro elemento fondamentale della sentenza richiamata sopra è proprio il dato numerico dei messaggi ricevuti in tale fattispecie dalla vittima (circa 40 messaggi al giorno per un periodo temporale di alcuni mesi) che integra, quale ordine di grandezza, l’ipotesi di condotta petulante e atta a disturbare la vittima.

Affinché possa ritenersi integrato il reato, il comportamento del soggetto deve essere dettato da un'insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di invadenza nell'altrui sfera personale.

Anche in altra sentenza, la Corte di Appello di Palermo si è espressa dicendo che “la consistente e reiterata ripetizione di ben 12 telefonate concentrate nell'arco del pomeriggio dello stesso giorno, integra i requisiti del reato in oggetto ed in particolare della petulanza, la quale consiste in un'insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di invadenza nell'altrui sfera personale”. (Corte d'Appello di Palermo, Sezione 1 penale, Sentenza 15 ottobre 2011, numero 3018)

In realtà, per completezza espositiva, va precisato che c’è stato un diverso (precedente) orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in ragione del quale gli Ermellini aveva condannato una donna che aveva effettuato una sola telefonata “muta” di pochi secondi alla rivale in amore, affermando che la telefonata, anche se muta, era idonea ad interferire sulla libertà della persona chiamata e tale da ostacolare il suo lavoro per petulanza o altro biasimevole motivo”.

Alla medesima conclusione la Suprema Corte era giunta anche nel 2003, con la Sentenza numero 35554, mediante la quale stabilì che riattaccare il telefono senza parlare è comportamento molesto”.

Quindi sulla base di tali sentenze, si poteva ritenere integrato il reato anche avendo effettuato un’unica telefonata che, di per sé, va considerata comunque ragione di interferenza nella vita privata della vittima.

Ancora con la sentenza numero 19718 della Prima Sezione del 24 marzo 2005 la Corte ha ritenuto che il reato di molestie telefoniche previsto dall'articolo 660 codice penale non è reato abituale e, quindi, si consuma, ricorrendone gli estremi, anche con una sola azione (per esempio, con una sola telefonata molesta fatta per biasimevole motivo).

In ogni caso, a parte tali sentenze sporadiche, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità va nel senso inverso, in base al quale le interferenze devono essere insistenti e tali da determinare un mutamento di vita.