Arresto in flagranza - Corte di Cassazione: è prefigurabile l’arresto in flagranza se si viene trovati in possesso di un Bancomat rubato

Arresto in flagranza - Corte di Cassazione: è prefigurabile l’arresto in flagranza se si viene trovati in possesso di un Bancomat rubato
Arresto in flagranza - Corte di Cassazione: è prefigurabile l’arresto in flagranza se si viene trovati in possesso di un Bancomat rubato

Con la sentenza in commento la Cassazione ha stabilito che si può essere arrestati in flagranza se si viene trovati in possesso di un Bancomat rubato qualora si rientri in una delle condotte  di cui all’articolo 55 comma 9 del Decreto Legislativo 231/2007.

 

La natura permanente del reato a fondamento del ricorso

La decisione ha preso le mosse dal ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ivrea contro l’ordinanza invalidante l’arresto in flagranza nei confronti dell’indagato, il quale è stato tratto in arresto poiché era in possesso di una Carta Bancomat provento di furto.

Il giudice delle indagini preliminari (GIP) non convalida l’arresto, riqualificando il fatto come ricettazione. In conseguenza della nuova qualificazione, essendo il suddetto reato di natura istantanea, il GIP ritiene che l’arresto non sia stato correttamente eseguito in flagranza, in quanto la condotta criminosa si è svolta antecedentemente rispetto all’arresto medesimo.

Secondo il ricorrente, la qualificazione operata dal GIP sarebbe errata in quanto era stato invece correttamente contestato il reato di cui all’articolo 55 comma 9 del Decreto Legislativo 231/2007, da ritenersi norma speciale rispetto alla ricettazione sotto il profilo della peculiarità dei beni posseduti. E poiché il reato in questione ha natura permanente, l’arresto in flagranza era stato correttamente effettuato.

Il Pubblico Ministero porta inoltre all’attenzione della Corte un possibile contrasto giurisprudenziale riguardante fattispecie simili che erano state qualificate, a suo avviso, come indebito utilizzo della carta di credito.

L’inammissibilità del ricorso

La Seconda sezione penale ritiene la censura manifestamente infondata, richiamando due diversi punti di diritto.

Innanzitutto, per convalidare il fermo, il giudice delle indagini preliminari può diversamente qualificare il fatto-reato contestato, per negare la convalida, valorizzando unicamente la situazione che si prospettava alla Procura Generale operante all’atto dell’intervento.

Inoltre, integra il reato di ricettazione (di cui all’articolo 648 codice penale) la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 55, comma 9, che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti “di provenienza illecita”, le condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale.

La decisione del giudice delle indagini preliminari non può quindi essere censurata.

La possibilità dell’arresto in flagranza in caso di possesso di un Bancomat rubato

Per quanto riguarda l’ipotesi di contrasto giurisprudenziale, gli ermellini affermano che si tratta di una non corretta lettura delle sentenze invocate dal ricorrente. Quest’ultime, infatti, trattarono l’ipotesi in cui il giudice delle indagini preliminari - condividendo la qualificazione giuridica del fatto (ossia il possesso di carte di credito di provenienza illecita) come rientrante nell’ipotesi di cui all’articolo 55, comma 9 Decreto Legislativo - non convalidò l’arresto ritenendolo non eseguito nella flagranza di reato.

La Corte conclude affermando che le suddette sentenze non hanno nulla a che vedere con la (pacifica) natura giuridica di reato istantaneo del diverso delitto di ricettazione (così come correttamente qualificato dal giudice delle indagini preliminari) per il quale, quindi, lo stato di flagranza può essere ipotizzato solo ove l’agente sia sorpreso nel momento in cui compia una delle alternative condotte previste dall’articolo 648 codice penale fra le quali non rientra il “possesso” (previsto dall’articolo 55, comma 9 Decreto Legislativo cit. e per il quale, in effetti, è configurabile la permanenza).

La Seconda sezione penale della Corte di Cassazione dichiara quindi inammissibile il ricorso.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Penale, Sentenza 28 novembre 2017, n. 53676)