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Attuazione dei titoli II e III della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE

Articolo 1

(Disciplina degli istituti di pagamento)

1 . Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n . 385, dopo il titolo V-bis è inserito il seguente:

“TITOLO V ter

ISTITUTI DI PAGAMENTO

Articolo 114 - sexies

(Servizi di pagamento)

1 . La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento . Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie e altre autorità pubbliche, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali nonché Poste Italiane .

Articolo 114 - septies

(Albo degli istituti di pagamento)

1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica. 2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo. 3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di cui al decreto legislativo n . 374/1999, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all’art . 114 - sexies.

Articolo 114 - octies

(Attività accessorie esercitabili)

1 . Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento: a) concedere crediti relativi ai servizi di pagamento prestati, nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia; b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati; c) gestire sistemi di pagamento.

2. La Banca d’Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito .

Articolo 114 - novies

(Autorizzazione)

1 . La Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società di capitali; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato; d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto; e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività.

4 . La Banca d’Italia, al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere da a) a f), può autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali, a condizione che per l’attività relativa ai servizi di pagamento sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall’articolo 114 - terdecies e siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio medesimo, ai quali trovano applicazione i requisiti di cui all’articolo 26 richiamati al comma 1, lett. e). Nel caso in cui lo svolgimento di tali attività imprenditoriali rischi di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d’Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di prestazione dei servizi di pagamento.

5 . La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Articolo 114 -decies

(Operatività transfrontaliera)

1.Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di appartenenza.

3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di appartenenza.

5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.

6. I commi precedenti si applicano anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l’impiego di agenti .

Articolo 114 - undecies

(Rinvio)

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, nonché nel titolo VI.

2. Con riferimento agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114 - novies, comma 4, si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione III bis e IV . Ai medesimi istituti si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del d.lgs. 24 febbraio 1998, n . 58, ad eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165 - bis. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo agli istituti di pagamento.

Articolo 114 - duodecies

(Conti di pagamento e forme di tutela)

1. Gli istituti di pagamento detengono, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento . Le somme di denaro immesse nei conti di pagamento non costituiscono fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell’art 11 né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. h) ter.

2. Le somme di denaro detenute nei conti di pagamento costituiscono, per ciascun cliente, patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di pagamento e degli altri clienti dello stesso. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale soggetto ove tali somme di denaro sono depositate . Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite del patrimonio di proprietà dei singoli clienti . Nel caso in cui le somme di denaro detenute nei conti di pagamento siano depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’istituto di pagamento.

3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa i titolari dei conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

Articolo 114 - terdecies

(Patrimonio destinato)

1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114 - novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali . A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato . La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell’ articolo 2436 del codice civile. Si applica il comma 2 dell’articolo 2447-quater del codice civile.

2. Decorso il termine di cui al comma 2 dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti . Si applica l’art . 114 - duodecies, comma 2.

3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l’istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali.

4. Con riferimento al patrimonio destinato l’istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali e assoggettandoli a revisione ai sensi delle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione IV del d .lgs. 24 febbraio 1998, n . 58, ad eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165 - bis.

5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114 - novies, comma 4, l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell’avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività . Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l’art. 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

6. La Banca d’Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l’ordinata liquidazione del patrimonio destinato.

7. Il Tribunale competente per l’avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d’Italia della pendenza del procedimento.

Articolo 114 - quaterdecies

(Vigilanza)

1 . Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto . Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

2. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto : l’adeguatezza patrimoniali il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

3. La Banca d’Italia può: a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.

4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari . La Banca d’Italia notifica all’autorità competente dello Stato comunitario ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest’ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attività ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.

5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114 - novies, comma 4, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato.

Articolo 114 - quinquiesdecies

(Scambio di informazioni)

1 . Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con: a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento; b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

Articolo 114 - sexiesdecies

(Deroghe)

1. La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento dall’applicazione di alcune delle disposizioni previste dal presente Titolo, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro . La Banca d’Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato; b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d’Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all’art . 1, comma 2, lett . f), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1 3 . Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l’articolo 114 - decies. 4. La Banca d’Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3 .”

Articolo 2

(Trasparenza dei servizi di pagamento)

1. Al decreto legislativo l° settembre 1993, n .385 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 115, dopo il comma 3, è inserito il seguente : “3-bis. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da quest’ultimo”. b) Al Titolo VI, dopo il capo II, è inserito il seguente:

“Capo II-bis

Servizi di pagamento

Articolo 126-bis

(Disposizioni di carattere generale)

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica.

3. In deroga all’articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l’utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa.

4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

5. La Banca d’Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

6. Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d’Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.

Articolo 126-ter

(Spese applicabili)

1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può addebitare all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge al di fuori dei casi e delle condizioni stabiliti dalla Banca d’Italia.

Articolo 126-quater

(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)

1. La Banca d’Italia disciplina: a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d’Italia; b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento.

2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n . 206.

3. Prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato : a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento; b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Articolo 126-quinquies

(Contratto quadro)

1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7. Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia. 2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’art . 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Articolo 126-sexies

(Modifica unilaterale delle condizioni)

1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.

2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall’utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l’utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.

4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

5. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Articolo 126-septies

(Recesso)

1. L’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.

3. In caso di recesso dal contratto dell’utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso ; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

Articolo 126-octies

(Denominazione valutaria dei pagamenti)

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti. 2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione . Il pagatore accetta il servizio su tale base.

Articolo 3

(Altre modifiche al TUB)

1. All’articolo 1, comma 2, lett . f), il numero 5 è sostituito dal seguente:

“5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4;”.

2. All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera h-quinquies sono inserite le seguenti lettere:

“h-sexies) ‘istituti di pagamento’ le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui al comma 2, lett . f), n . 4; h-septies) ‘istituti di pagamento comunitari’ gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia ;

h-octies) ‘succursale di un istituto di pagamento’ una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività dell’istituto di pagamento .”

3. All’articolo 5, comma 2, dopo le parole “gruppi bancari” sono inserite le seguenti :”, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento”.

4. All’articolo 11, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente : “2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento”.

5. All’articolo 106, comma 1, sono soppresse le seguenti parole : “, di prestazione di servizi di pagamento”.

6. All’articolo 107 dopo il comma 7 è inserito il seguente “7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell’articolo 114 -novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all’attività di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel Titolo V

ter .

7. All’articolo 128, comma 1, dopo le parole “presso le banche” sono inserite le seguenti : “gli istituti di pagamento, “.

8. All’articolo 128, comma 3, dopo le parole “lett . c)” sono inserite le seguenti : “e ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall’articolo 126-quater, comma 3,”.

9. All’articolo 128-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma : “3-bis. La Banca d’Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo”.

10. Dopo l’articolo 131-bis è inserito il seguente:

“Articolo 131-ter (Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento)

1 . Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dell’art. 114 -novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2 .066 euro a 10 .329 euro .” 11. All’articolo 132 - bis dopo le parole “moneta elettronica” sono inserite le seguenti “prestazione di servizi di pagamento “e dopo le parole “131 -bis” sono inserite le seguenti “131- ter “. 12. All’articolo 133 dopo il comma 1-bis è inserito il seguente “1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

13. All’articolo 133 il comma 2 è sostituito dal seguente : “La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento”.

14. All’articolo 144, comma 1, dopo la parola “114-quater”, sono inserite le seguenti “articolo 114 - duodecies, articolo 114 - terdecies, articolo 114 - quaterdecies”.

15. All’articolo 144, comma 3, le parole “negli artt . 116 e 123” sono sostituite con le seguenti:

“negli articoli 116, 123, 126-ter, 126-quater, 126-quinquies, 126-sexies e 126-septies”

16. All’articolo 146, comma 3, dopo le parole “114-quater” sono inserite le seguenti “114-quaterdecies“ .

Articolo 4

(Modifiche ad altre disposizioni di legge)

1. Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 di recepimento della direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri è abrogato.

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n . 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente : “c-bis) gli istituti di pagamento”; b) All’articolo 53, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole “nei confronti degli intermediari finanziari di cui” sono inserite le seguenti : “all’articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell’articolo 114 - novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e”.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie)

1. Fino al 30 aprile 2011 gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB prima del 25 dicembre 2007 possono continuare a prestare i servizi di pagamento, come definiti nel presente decreto, già svolti oltre all’ulteriore attività finanziaria eventualmente esercitata. Trascorso tale termine, fatti salvi i commi 2 e 3 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dall’articolo 107, comma 8, del TUB, detti intermediari modificano il proprio statuto eliminando il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento e dismettono tale attività.

2. Scaduto il termine di cui al precedente comma, gli intermediari finanziari ivi specificati inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario che intendono dismettere le attività di cui all’articolo 106 del TUB e prestare servizi di pagamento presentano istanza di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 114 - septies del TUB attestando di rispettare le previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies, lett . e), limitatamente al possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di cui agli artt. 25 e 26 TUB, e 114 - duodecies del TUB. Gli altri intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 che intendono dismettere le attività di cui all’articolo 106 del TUB e prestare servizi di pagamento presentano istanza di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 114 - septies del TUB attestando di rispettare le previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114 - novies lettera e) e 114 - duodecies del TUB.

3. Gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del TUB prima del 25 dicembre 2007 che posseggano i requisiti per beneficiare della deroga di cui all’articolo 114 - sexiesdecies del TUB possono continuare a prestare servizi di pagamento per un periodo transitorio non superiore a tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto. Trascorso tale termine devono dismettere l’attività di prestazione di servizi di pagamento ovvero presentare istanza per beneficiare della deroga, attestando in particolare il rispetto dell’articolo 114 - octies del TUB.

4. Gli intermediari finanziari di cui al comma 1 comunicano alla Banca d’Italia entro il 31 .1 .2011 l’opzione prescelta tra quelle di cui ai precedenti commi.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 107, comma 8, del TUB, entro 6 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle norme del TUB modificate dal presente decreto, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB dopo il 25 dicembre 2007 richiedono, ove abbiano i necessari requisiti e dismettano l’attività di cui all’articolo 106 del TUB, l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale attività.

6. Con riferimento ai contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 ai propri clienti quali condizioni contrattuali risultano sostituite in forza del presente decreto legislativo e delle relative disposizioni di attuazione . Nei casi in cui è necessario adeguare i contratti in essere al presente decreto legislativo attraverso un accordo tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, si applica l’articolo 126-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e i prestatori dei servizi di pagamento effettuano la comunicazione ivi prevista entro il termine di cui al precedente periodo.

7. I servizi di pagamento in favore di enti pubblici centrali e locali vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo i tempi indicati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia.

Articolo 1

(Disciplina degli istituti di pagamento)

1 . Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n . 385, dopo il titolo V-bis è inserito il seguente:

“TITOLO V ter

ISTITUTI DI PAGAMENTO

Articolo 114 - sexies

(Servizi di pagamento)

1 . La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento . Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie e altre autorità pubbliche, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali nonché Poste Italiane .

Articolo 114 - septies

(Albo degli istituti di pagamento)

1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica. 2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo. 3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di cui al decreto legislativo n . 374/1999, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all’art . 114 - sexies.

Articolo 114 - octies

(Attività accessorie esercitabili)

1 . Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento: a) concedere crediti relativi ai servizi di pagamento prestati, nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia; b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati; c) gestire sistemi di pagamento.

2. La Banca d’Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito .

Articolo 114 - novies

(Autorizzazione)

1 . La Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società di capitali; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato; d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto; e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività.

4 . La Banca d’Italia, al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere da a) a f), può autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali, a condizione che per l’attività relativa ai servizi di pagamento sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall’articolo 114 - terdecies e siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio medesimo, ai quali trovano applicazione i requisiti di cui all’articolo 26 richiamati al comma 1, lett. e). Nel caso in cui lo svolgimento di tali attività imprenditoriali rischi di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d’Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di prestazione dei servizi di pagamento.

5 . La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Articolo 114 -decies

(Operatività transfrontaliera)

1.Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di appartenenza.

3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di appartenenza.

5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.

6. I commi precedenti si applicano anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l’impiego di agenti .

Articolo 114 - undecies

(Rinvio)

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, nonché nel titolo VI.

2. Con riferimento agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114 - novies, comma 4, si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione III bis e IV . Ai medesimi istituti si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del d.lgs. 24 febbraio 1998, n . 58, ad eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165 - bis. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo agli istituti di pagamento.

Articolo 114 - duodecies

(Conti di pagamento e forme di tutela)

1. Gli istituti di pagamento detengono, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento . Le somme di denaro immesse nei conti di pagamento non costituiscono fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell’art 11 né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. h) ter.

2. Le somme di denaro detenute nei conti di pagamento costituiscono, per ciascun cliente, patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di pagamento e degli altri clienti dello stesso. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale soggetto ove tali somme di denaro sono depositate . Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite del patrimonio di proprietà dei singoli clienti . Nel caso in cui le somme di denaro detenute nei conti di pagamento siano depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’istituto di pagamento.

3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa i titolari dei conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

Articolo 114 - terdecies

(Patrimonio destinato)

1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114 - novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali . A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato . La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell’ articolo 2436 del codice civile. Si applica il comma 2 dell’articolo 2447-quater del codice civile.

2. Decorso il termine di cui al comma 2 dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti . Si applica l’art . 114 - duodecies, comma 2.

3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l’istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali.

4. Con riferimento al patrimonio destinato l’istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali e assoggettandoli a revisione ai sensi delle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione IV del d .lgs. 24 febbraio 1998, n . 58, ad eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165 - bis.

5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114 - novies, comma 4, l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell’avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività . Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l’art. 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

6. La Banca d’Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l’ordinata liquidazione del patrimonio destinato.

7. Il Tribunale competente per l’avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d’Italia della pendenza del procedimento.

Articolo 114 - quaterdecies

(Vigilanza)

1 . Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto . Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

2. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto : l’adeguatezza patrimoniali il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

3. La Banca d’Italia può: a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.

4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari . La Banca d’Italia notifica all’autorità competente dello Stato comunitario ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest’ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attività ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.

5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114 - novies, comma 4, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato.

Articolo 114 - quinquiesdecies

(Scambio di informazioni)

1 . Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con: a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento; b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

Articolo 114 - sexiesdecies

(Deroghe)

1. La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento dall’applicazione di alcune delle disposizioni previste dal presente Titolo, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro . La Banca d’Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato; b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d’Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all’art . 1, comma 2, lett . f), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1 3 . Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l’articolo 114 - decies. 4. La Banca d’Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3 .”

Articolo 2

(Trasparenza dei servizi di pagamento)

1. Al decreto legislativo l° settembre 1993, n .385 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 115, dopo il comma 3, è inserito il seguente : “3-bis. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da quest’ultimo”. b) Al Titolo VI, dopo il capo II, è inserito il seguente:

“Capo II-bis

Servizi di pagamento

Articolo 126-bis

(Disposizioni di carattere generale)

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica.

3. In deroga all’articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l’utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa.

4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

5. La Banca d’Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

6. Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d’Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.

Articolo 126-ter

(Spese applicabili)

1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può addebitare all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge al di fuori dei casi e delle condizioni stabiliti dalla Banca d’Italia.

Articolo 126-quater

(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)

1. La Banca d’Italia disciplina: a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d’Italia; b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento.

2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n . 206.

3. Prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato : a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento; b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Articolo 126-quinquies

(Contratto quadro)

1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7. Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia. 2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’art . 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Articolo 126-sexies

(Modifica unilaterale delle condizioni)

1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.

2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall’utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l’utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.

4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

5. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Articolo 126-septies

(Recesso)

1. L’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.

3. In caso di recesso dal contratto dell’utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso ; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

Articolo 126-octies

(Denominazione valutaria dei pagamenti)

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti. 2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione . Il pagatore accetta il servizio su tale base.

Articolo 3

(Altre modifiche al TUB)

1. All’articolo 1, comma 2, lett . f), il numero 5 è sostituito dal seguente:

“5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4;”.

2. All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera h-quinquies sono inserite le seguenti lettere:

“h-sexies) ‘istituti di pagamento’ le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui al comma 2, lett . f), n . 4; h-septies) ‘istituti di pagamento comunitari’ gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia ;

h-octies) ‘succursale di un istituto di pagamento’ una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività dell’istituto di pagamento .”

3. All’articolo 5, comma 2, dopo le parole “gruppi bancari” sono inserite le seguenti :”, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento”.

4. All’articolo 11, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente : “2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento”.

5. All’articolo 106, comma 1, sono soppresse le seguenti parole : “, di prestazione di servizi di pagamento”.

6. All’articolo 107 dopo il comma 7 è inserito il seguente “7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell’articolo 114 -novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all’attività di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel Titolo V

ter .

7. All’articolo 128, comma 1, dopo le parole “presso le banche” sono inserite le seguenti : “gli istituti di pagamento, “.

8. All’articolo 128, comma 3, dopo le parole “lett . c)” sono inserite le seguenti : “e ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall’articolo 126-quater, comma 3,”.

9. All’articolo 128-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma : “3-bis. La Banca d’Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo”.

10. Dopo l’articolo 131-bis è inserito il seguente:

“Articolo 131-ter (Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento)

1 . Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dell’art. 114 -novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2 .066 euro a 10 .329 euro .” 11. All’articolo 132 - bis dopo le parole “moneta elettronica” sono inserite le seguenti “prestazione di servizi di pagamento “e dopo le parole “131 -bis” sono inserite le seguenti “131- ter “. 12. All’articolo 133 dopo il comma 1-bis è inserito il seguente “1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

13. All’articolo 133 il comma 2 è sostituito dal seguente : “La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento”.

14. All’articolo 144, comma 1, dopo la parola “114-quater”, sono inserite le seguenti “articolo 114 - duodecies, articolo 114 - terdecies, articolo 114 - quaterdecies”.

15. All’articolo 144, comma 3, le parole “negli artt . 116 e 123” sono sostituite con le seguenti:

“negli articoli 116, 123, 126-ter, 126-quater, 126-quinquies, 126-sexies e 126-septies”

16. All’articolo 146, comma 3, dopo le parole “114-quater” sono inserite le seguenti “114-quaterdecies“ .

Articolo 4

(Modifiche ad altre disposizioni di legge)

1. Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 di recepimento della direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri è abrogato.

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n . 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente : “c-bis) gli istituti di pagamento”; b) All’articolo 53, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole “nei confronti degli intermediari finanziari di cui” sono inserite le seguenti : “all’articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell’articolo 114 - novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e”.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie)

1. Fino al 30 aprile 2011 gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB prima del 25 dicembre 2007 possono continuare a prestare i servizi di pagamento, come definiti nel presente decreto, già svolti oltre all’ulteriore attività finanziaria eventualmente esercitata. Trascorso tale termine, fatti salvi i commi 2 e 3 del presente articolo e fermo restando quanto previsto dall’articolo 107, comma 8, del TUB, detti intermediari modificano il proprio statuto eliminando il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento e dismettono tale attività.

2. Scaduto il termine di cui al precedente comma, gli intermediari finanziari ivi specificati inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario che intendono dismettere le attività di cui all’articolo 106 del TUB e prestare servizi di pagamento presentano istanza di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 114 - septies del TUB attestando di rispettare le previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies, lett . e), limitatamente al possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di cui agli artt. 25 e 26 TUB, e 114 - duodecies del TUB. Gli altri intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 che intendono dismettere le attività di cui all’articolo 106 del TUB e prestare servizi di pagamento presentano istanza di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 114 - septies del TUB attestando di rispettare le previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114 - novies lettera e) e 114 - duodecies del TUB.

3. Gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del TUB prima del 25 dicembre 2007 che posseggano i requisiti per beneficiare della deroga di cui all’articolo 114 - sexiesdecies del TUB possono continuare a prestare servizi di pagamento per un periodo transitorio non superiore a tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto. Trascorso tale termine devono dismettere l’attività di prestazione di servizi di pagamento ovvero presentare istanza per beneficiare della deroga, attestando in particolare il rispetto dell’articolo 114 - octies del TUB.

4. Gli intermediari finanziari di cui al comma 1 comunicano alla Banca d’Italia entro il 31 .1 .2011 l’opzione prescelta tra quelle di cui ai precedenti commi.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 107, comma 8, del TUB, entro 6 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle norme del TUB modificate dal presente decreto, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB dopo il 25 dicembre 2007 richiedono, ove abbiano i necessari requisiti e dismettano l’attività di cui all’articolo 106 del TUB, l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale attività.

6. Con riferimento ai contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 ai propri clienti quali condizioni contrattuali risultano sostituite in forza del presente decreto legislativo e delle relative disposizioni di attuazione . Nei casi in cui è necessario adeguare i contratti in essere al presente decreto legislativo attraverso un accordo tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, si applica l’articolo 126-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e i prestatori dei servizi di pagamento effettuano la comunicazione ivi prevista entro il termine di cui al precedente periodo.

7. I servizi di pagamento in favore di enti pubblici centrali e locali vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo i tempi indicati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia.