Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I

Disposizioni comuni

Articolo 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:

a) “codice in materia di protezione dei dati personali” indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) “CONSOB” indica la Commissione nazionale per la società e la borsa;

c) “CAP” indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

d) “DIA” indica la Direzione investigativa antimafia;

e) “direttiva” indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;

f) “GAFI” indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;

g) “ISVAP” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

h) “Stato comunitario” indica lo Stato membro dell’Unione europea;

i) “Stato extracomunitario” indica lo Stato non appartenente all’Unione europea;

l) “TUB” indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

m) “TUF” indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) “TULPS” indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

o) “TUV” indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) “amministrazioni interessate”: le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), e all’articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);

b) “archivio unico informatico”: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;

c) “autorità di vigilanza di settore”: le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);

d) “banca di comodo”: una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato;

e) “cliente”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;

f) “conti di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;

g) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;

h) “insediamento fisico”: un luogo destinato allo svolgimento dell’attività di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu’ persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare;

i) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

l) “operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all’articolo 12, un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;

m) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu’ operazioni,

singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

n) “operazioni collegate”: operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l’oggetto o per lo scopo cui sono dirette;

o) “persone politicamente esposte”: le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto;

p) “prestatori di servizi relativi a società e trust”: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

1) costituire società o altre persone giuridiche;

2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione;

3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica;

4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione;

5) esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;

q) “prestazione professionale”: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata;

r) “pubblica amministrazione”: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

s) “rapporto continuativo”: rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto dei soggetti indicati all’articolo 11 che dia luogo a piu’ operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;

t) “registro della clientela”: un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell’adempimento dell’obbligo di identificazione secondo le modalità previste nel presente decreto;

u) “titolare effettivo”: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonchè la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto;

v) “titolo al portatore”: titolo di credito che legittima il possessore all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo;

z) “UIF”: l’unità di informazione finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 2.

Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto

1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.

6. L’azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 3.

Principi generali

1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire

la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale.

2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.

4. L’applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.

Articolo 4.

Rapporti con il diritto comunitario

1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorità di vigilanza di settore possono adottare, tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 40 della direttiva.

Capo II

Autorità

Articolo 5.

Ministero dell’economia e delle finanze

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria.

3. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività:

a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla piu’ efficace. A tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all’UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;

d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell’economia e delle finanze.

4. In materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell’Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose di finanziamento del terrorismo, assicurando l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia agli organismi anzidetti.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.

Articolo 6.

Unità di informazione finanziaria

1. Presso la Banca d’Italia è istituita l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF).

2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d’Italia disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d’Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d’Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, nè a rimborso spese. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull’azione dell’UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 5.

5. Il Direttore della UIF, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull’attività svolta unitamente a una relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all’UIF.

6. La UIF svolge le seguenti attività:

a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;

b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all’articolo 41 e ne effettua l’analisi finanziaria;

c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all’articolo 41;

d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all’articolo 40;

e) si avvale dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività:

a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell’autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

Articolo 7.

Autorità di vigilanza di settore

1. Le Autorità di vigilanza di settore sovraintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le modalità di cui all’articolo 53. I soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei revisori, sono vigilati dalla CONSOB.

2. Nel rispetto delle finalità e nell’ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d’intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le procedure e i

controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all’articolo 11 e di quelli previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d’Italia.

Articolo 8.

Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia

1. Il Ministero della giustizia esercita l’alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza da parte dei professionisti indicati nell’articolo 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti nei propri albi, nonchè dei soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

2. Le Forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano all’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto.

3. La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell’articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, ai sensi dell’articolo 53, i controlli diretti a verificare l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.

4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette:

a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare l’assolvimento dei compiti di cui al comma 3;

c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 10 all’articolo 14.

5. Per i controlli di competenza di cui all’articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).

Articolo 9.

Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia

1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi di cui all’articolo 8, relative all’attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni.

3. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d’intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, rest

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I

Disposizioni comuni

Articolo 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:

a) “codice in materia di protezione dei dati personali” indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) “CONSOB” indica la Commissione nazionale per la società e la borsa;

c) “CAP” indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

d) “DIA” indica la Direzione investigativa antimafia;

e) “direttiva” indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;

f) “GAFI” indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;

g) “ISVAP” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

h) “Stato comunitario” indica lo Stato membro dell’Unione europea;

i) “Stato extracomunitario” indica lo Stato non appartenente all’Unione europea;

l) “TUB” indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

m) “TUF” indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) “TULPS” indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

o) “TUV” indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) “amministrazioni interessate”: le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), e all’articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);

b) “archivio unico informatico”: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;

c) “autorità di vigilanza di settore”: le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);

d) “banca di comodo”: una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato;

e) “cliente”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;

f) “conti di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;

g) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;

h) “insediamento fisico”: un luogo destinato allo svolgimento dell’attività di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu’ persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare;

i) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

l) “operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all’articolo 12, un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;

m) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu’ operazioni,

singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

n) “operazioni collegate”: operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l’oggetto o per lo scopo cui sono dirette;

o) “persone politicamente esposte”: le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto;

p) “prestatori di servizi relativi a società e trust”: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

1) costituire società o altre persone giuridiche;

2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione;

3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica;

4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione;

5) esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;

q) “prestazione professionale”: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata;

r) “pubblica amministrazione”: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

s) “rapporto continuativo”: rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto dei soggetti indicati all’articolo 11 che dia luogo a piu’ operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;

t) “registro della clientela”: un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell’adempimento dell’obbligo di identificazione secondo le modalità previste nel presente decreto;

u) “titolare effettivo”: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonchè la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto;

v) “titolo al portatore”: titolo di credito che legittima il possessore all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo;

z) “UIF”: l’unità di informazione finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 2.

Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto

1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.

6. L’azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 3.

Principi generali

1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire

la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale.

2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.

4. L’applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.

Articolo 4.

Rapporti con il diritto comunitario

1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorità di vigilanza di settore possono adottare, tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 40 della direttiva.

Capo II

Autorità

Articolo 5.

Ministero dell’economia e delle finanze

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria.

3. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività:

a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla piu’ efficace. A tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all’UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;

d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell’economia e delle finanze.

4. In materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell’Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose di finanziamento del terrorismo, assicurando l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia agli organismi anzidetti.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.

Articolo 6.

Unità di informazione finanziaria

1. Presso la Banca d’Italia è istituita l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF).

2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d’Italia disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d’Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d’Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Per l’efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, nè a rimborso spese. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull’azione dell’UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 5.

5. Il Direttore della UIF, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull’attività svolta unitamente a una relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all’UIF.

6. La UIF svolge le seguenti attività:

a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;

b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all’articolo 41 e ne effettua l’analisi finanziaria;

c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all’articolo 41;

d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all’articolo 40;

e) si avvale dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività:

a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell’autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

Articolo 7.

Autorità di vigilanza di settore

1. Le Autorità di vigilanza di settore sovraintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le modalità di cui all’articolo 53. I soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei revisori, sono vigilati dalla CONSOB.

2. Nel rispetto delle finalità e nell’ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d’intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le procedure e i

controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all’articolo 11 e di quelli previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d’Italia.

Articolo 8.

Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia

1. Il Ministero della giustizia esercita l’alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza da parte dei professionisti indicati nell’articolo 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti nei propri albi, nonchè dei soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

2. Le Forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano all’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto.

3. La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell’articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, ai sensi dell’articolo 53, i controlli diretti a verificare l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.

4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette:

a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare l’assolvimento dei compiti di cui al comma 3;

c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 10 all’articolo 14.

5. Per i controlli di competenza di cui all’articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).

Articolo 9.

Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia

1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi di cui all’articolo 8, relative all’attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni.

3. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d’intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, rest