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Avvocati - Ministero Giustizia: professionisti ammessi all’associazione multidisciplinare

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto del Ministero della Giustizia che contiene il regolamento che individua le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

Il Decreto definisce e chiarisce il concetto di associazione, intendendo quelle costituite o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti.

In particolare: “I liberi professionisti non iscritti nell’albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:

- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

ordine degli assistenti sociali;

ordine degli attuari;

ordine nazionale dei biologi;

ordine dei chimici;

ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

ordine dei geologi;

ordine degli ingegneri;

ordine dei tecnologi alimentari;

ordine dei consulenti del lavoro;

ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;

ordine dei medici veterinari;

ordine degli psicologi;

ordine degli spedizionieri doganali;

collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;

collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

collegio dei geometri e geometri laureati”.

Ricordiamo che il decreto entra in vigore dal 16 marzo 2016.

Si aprono orizzonti nuovi. Sarà interessante verificare ad un anno dall’introduzione delle nuove norme quante associazioni si saranno avvalse delle nuove facoltà e quali tra le categorie indicate saranno le più gettonate per far parte delle associazioni multidisciplinari insieme agli avvocati.

Ipotizziamo le seguenti: dottori commercialisti, consulenti del lavoro, spedizionieri, ingegneri, geometri.

(Decreto 4 febbraio 2016 n. 23, “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2016 n. 50)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto del Ministero della Giustizia che contiene il regolamento che individua le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

Il Decreto definisce e chiarisce il concetto di associazione, intendendo quelle costituite o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti.

In particolare: “I liberi professionisti non iscritti nell’albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:

- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

ordine degli assistenti sociali;

ordine degli attuari;

ordine nazionale dei biologi;

ordine dei chimici;

ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

ordine dei geologi;

ordine degli ingegneri;

ordine dei tecnologi alimentari;

ordine dei consulenti del lavoro;

ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;

ordine dei medici veterinari;

ordine degli psicologi;

ordine degli spedizionieri doganali;

collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;

collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

collegio dei geometri e geometri laureati”.

Ricordiamo che il decreto entra in vigore dal 16 marzo 2016.

Si aprono orizzonti nuovi. Sarà interessante verificare ad un anno dall’introduzione delle nuove norme quante associazioni si saranno avvalse delle nuove facoltà e quali tra le categorie indicate saranno le più gettonate per far parte delle associazioni multidisciplinari insieme agli avvocati.

Ipotizziamo le seguenti: dottori commercialisti, consulenti del lavoro, spedizionieri, ingegneri, geometri.

(Decreto 4 febbraio 2016 n. 23, “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2016 n. 50)