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Assegno unico temporaneo: proroga domande al 31 ottobre

Sogno di una notte di fine estate, settembre 2021
Ph. Francesca Russo / Sogno di una notte di fine estate, settembre 2021

La domanda per l’assegno unico temporaneo 2021 per i figli minori potrà essere presentata fino al 31 ottobre. Il Governo ha deciso di concede più tempo a professionisti, partite Iva e disoccupati di lungo corso che ancora non hanno presentato domanda all’Inps per chiedere l’aiuto temporaneo senza perdere gli arretrati.

La proroga rispetto alla scadenza iniziale, fissata al 30 settembre 2021, è contenuta nella bozza del Decreto approvato ieri in Consiglio dei Ministri.

L’aiuto “ponte” anticipa la riforma che andrà a regime da gennaio 2022.

 

Assegno unico temporaneo: cosa è

L’assegno unico temporaneo è una prestazione transitoria destinata alle famiglie in possesso di determinati requisiti per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, prevista dal primo luglio al 31 dicembre 2021.

Previsto per soli sei mesi in via transitoria da luglio a dicembre 2021, si rivolge a oltre un milione e mezzo di famiglie di disoccupati e autonomi con figli minori non raggiunte dall’analogo contributo “agganciato” al lavoro dipendente (gli Anf, appunto) oppure già beneficiarie del reddito di cittadinanza.

Le domande presentate fino ad ora all’INPS sono solo 452 mila, per un totale di 761 mila minori coinvolti.

Detto assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), vale a dire:

- lavoratori autonomi;

- disoccupati;

- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

- titolari di pensione da lavoro autonomo;

- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

La prestazione risulta compatibile anche con il Reddito di cittadinanza e con altre misure assistenziali.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda. La quota dell’assegno verrà corrisposto automaticamente dall’INPS sull’apposita carta di pagamento.

 

Assegno unico temporaneo: perché le richieste di proroga

La proroga è stata chiesta da più parti per dare tempo ai ritardatari. E non solo. Molti genitori non hanno capito come funziona la richiesta o non sanno di averne diritto, ha precisato Gigi De Palo presidente del Forum nazionale delle Famiglie, e altri, ha continuato De Palo, hanno presentato domanda i primi di luglio e la loro pratica risulta ancora in istruttoria.

L’assegno unico temporaneo si rivolge a una platea che, in parte, non era abituata a fare l’Isee, quali lavoratori autonomi, partite Iva, professionisti iscritti alle Casse previdenziali. Questo ha creato problemi ai Caf che in questi mesi si sono ritrovati a dover gestire numerose richieste posticipate dopo la pausa estiva.  

 

Assegno unico: a chi spetta e quanto

Il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

essere in possesso di un ISEE in corso di validità.

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE).

In particolare:

- l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;

- l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.

Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:

- accredito su conto corrente;

- bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;

- carta di pagamento con IBAN;

- libretto postale intestato al richiedente.

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.

 

Assegno unico: come presentare la domanda

La domanda può essere presentata a partire dal primo luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;

contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.