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Indennità per i lavoratori danneggiati dal Covid-19: a chi spetta? E in che misura?

Fiore
Ph. Mila Vignozzi / Fiore

Indice

1. Premessa

2. A chi spetta l’indennità e in che misura

3. Nuove categorie di lavoratori a cui è riconosciuta l’indennità Covid-19

4. Esclusioni

5. Come ricevere e a chi richiedere l’indennità

 

1. Premessa

Il Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020, riconosce un’indennità economica nei confronti dei lavoratori danneggiati a causa dell’emergenza da Covid-19.

In particolare, il Decreto prevede, al Titolo III dedicato alle “Misure in favore dei lavoratori”, al Capo II “Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali”, all’articolo 84 “Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”, un sostegno economico per alcune categorie di soggetti con un determinato calo di fatturato o che hanno cessato la loro l’attività a causa della pandemia.

 

2. A chi spetta l’indennità e in che misura

Il Decreto Rilancio indica i soggetti che possono beneficiare dell’indennità economica e i requisiti che gli stessi devono possedere per richiedere il bonus.

In particolare, il Decreto prevede che:

- ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro (di cui agli articoli 27, 28 e 29 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), è erogato il medesimo importo anche per il mese di aprile 2020;

- ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. Il Decreto prevede che il reddito, in questo caso, viene individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Il soggetto che intende beneficiare dell’indennità deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei suddetti requisiti. L’Inps, poi, comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. Sarà la stessa Agenzia delle Entrate a comunicare all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica di requisiti;

- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro;

- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di aprile 2020 pari a 600 euro e un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro;

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro;

- ai soggetti lavoratori nel settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è erogata la medesima indennità anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro;

- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavorative dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’articolo 38 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020. È prevista la medesima indennità per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Non hanno diritto alla suddetta indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore del Decreto.

 

3. Nuove categorie di lavoratori a cui è riconosciuta l’indennità Covid-19

Il Decreto Rilancio, inoltre, all’articolo 84, comma 8, riconosce un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza all’emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti.

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, alla predetta data devono essere già iscritti alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

4. Esclusioni

Con riferimento ai soggetti del suddetto comma 8, articolo 84 del Decreto Rilancio, questi, alla data di presentazione della domanda non devono trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni, a pena di l’esclusione all’indennità:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

 

5. Come ricevere e a chi richiedere l’indennità

Le categorie di lavoratori che hanno già percepito l’indennità Covid-19 di marzo 2020, potranno ricevere l’indennità di aprile senza presentare nuova domanda.

Le nuove categorie di lavoratori (incluse dal decreto del 30 aprile 2020) che hanno diritto all’indennità possono inviare la domanda all’Inps che, entro la fine di maggio, provvederà a pubblicare la versione aggiornata del servizio per consentire l’invio delle richieste (come specificato sul sito web della stessa Inps).

Il Decreto Rilancio sottolinea che le indennità indicate non concorrono alla formazione del reddito.

 

Per approfondire sull’argomento si rinvia all’articolo dell’Avvocato Maurizio Villani "Le indennità in favore dei lavoratori a causa dell’emergenza Covid- 19".