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Breve esposizione della disciplina del divorzio nella Repubblica Federale Tedesca

Premessa

La disciplina del divorzio nel diritto tedesco – che, nel passato, era contenuta nell’Ehegesetz (EheG), legge sul matrimonio, emanata nel 1938, è stata, dopo la seconda guerra mondiale, di nuovo integrata organicamente nel BGB (codice civile) – è caratterizzata dal fatto che è stato totalmente abbandonato il principio della colpa (Verschuldensprinzip), a differenza di quanto è previsto nel diritto italiano ed austriaco (si veda in proposito il mio articolo sul divorzio nel diritto austriaco). Il diritto al mantenimento postmatrimoniale – nel diritto tedesco – spetta indipendentemente dalla causa che ha determinato il fallimento del matrimonio. Il criterio, al quale si è ispirato il legislatore tedesco, è anzitutto quello del bisogno ( Beduerftigkeit ) del coniuge divorziato; tra gli altri motivi – come vedremo nell’ulteriore prosieguo di questo articolo – che legittimano l’attribuzione del diritto al mantenimento in favore del coniuge divorziato, va annoverata l’ assistenza, la cura ed educazione di un figlio comune nato dal matrimonio, poi sciolto per effetto del divorzio. Altro criterio è quello della “Leistungsfaehigkeit”, cioè della capacità economica dell’obbligato. Illustreremo qui di seguito le norme più importanti in materia di divorzio nella Repubblica Federale Tedesca.

A Presupposti per la richiesta di divorzio

AA Cause che legittimano la richiesta di divorzio

1) Il matrimonio può essere sciolto soltanto in seguito a ricorso presentato da uno dei coniugi o da entrambi ed è sciolto in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

2) Fallimento del matrimonio

a) Il matrimonio può essere sciolto in caso di fallimento dello stesso che si verifica qualora la comunanza di vita (Lebensgemeinschaft) dei coniugi non sussista più e non vi sia prospettiva alcuna che i coniugi possano ricostituirla.

Qualora i coniugi non vivano separati da almeno un anno, il divorzio può essere pronunziato soltanto se per il ricorrente la prosecuzione del matrimonio – per cause imputabili all’altro coniuge – non sarebbe più tollerabile.

b) Il fallimento del matrimonio si presume, se i coniugi vivono separati da un anno ed entrambi chiedono il divorzio oppure se parte convenuta aderisce alla richiesta di scioglimento del matrimonio, proposta dal ricorrente. Sussiste una presunzione assoluta di fallimento del matrimonio, se i coniugi hanno vissuto separati da almeno tre anni.

c) Sussiste la separazione tra i coniugi se non vi è più comunanza di vita ed abitativa tra loro e se uno dei coniugi manifesta la volontà di non volerla più ripristinare in quanto rifiuta la vita matrimoniale ( die eheliche Lebensgemeinschaft ) con l’ altro coniuge.

È ravvisabile l’inesistenza della comunanza di vita, anche se i coniugi – all’ interno della casa coniugale – vivono separati.

Una convivenza dei coniugi – per un periodo di tempo – con il precipuo fine di conciliarsi, è ininfluente ai fini della decorrenza del termine annuale o triennale di cui sopra.

d) Nonostante il fallimento del matrimonio, la pronunzia del divorzio è da evitare – in linea di principio – nel caso in cui, per ragioni particolarmente gravi, lo scioglimento del matrimonio sarebbe contrario all’ interesse di figli minori nati dal matrimonio oppure se e fino a quando il divorzio avrebbe – per la parte convenuta che ha manifestato la sua volontà contraria allo scioglimento del matrimonio – conseguenze talmente gravi da consigliare – in via del tutto eccezionale – la prosecuzione del matrimonio.

B Diritto al mantenimento

a) Il coniuge, che dopo la pronunzia del divorzio (e ciò è un effetto del principio di solidarietà postmatrimoniale), non è in grado di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza, ha diritto. nei confronti dell’ altro coniuge, di chiedere il mantenimento secondo la normativa che segue.

b) Al coniuge divorziato che sta provvedendo alla educazione, cura ed assistenza di un figlio comune e che – per questo motivo – è impossibilitato a svolgere attività lavorativa per mantenere se stesso, spetta il diritto al mantenimento da parte dell’ altro coniuge.

c) Il diritto al mantenimento da parte dell’ altro coniuge spetta pure al coniuge divorziato il quale:

1) al momento del divorzio o

2) al termine dell’ educazione, assistenza e cura di un figlio comune, a causa della sua età, non è più in grado di svolgere attività lavorativa per provvedere al proprio mantenimento.

d) Il coniuge divorziato può chiedere che l’ altro coniuge provveda al suo mantenimento se ed in quanto:

1) al momento del divorzio o

2) terminata la cura o l’educazione di un figlio comune ovvero ultimato il tirocinio professionale o lo aggiornamento professionale, non è in grado – a causa del suo stato di salute, fisico o psichico – di svolgere attività lavorativa per mantenersi autonomamente.

e) Qualora i redditi da un’adeguata attività lavorativa del coniuge divorziato non siano sufficienti per mantenere se stesso, egli può chiedere la corresponsione di un contributo - da parte dell’ altro coniuge – per un ammontare tale da garantirgli il sostentamento.

Il diritto al mantenimento – tenuto conto della durata del matrimonio e valorizzato debitamente anche il lavoro casalingo – può essere sottoposto a limitazione temporale, se la previsione di un mantenimento illimitato nel tempo appare contraria al criterio della “Billigkeit” (equità). Questa regola non vale se il beneficiario – in via esclusiva o prevalentemente – ha provveduto, non soltanto temporaneamente, alla cura ed educazione di un figlio comune.

f) Il coniuge divorziato è obbligato soltanto a svolgere una attività redditizia, avuto riguardo alla sua formazione professionale, alle sue capacità ed attitudini nonché alla sua età. Al fine di essere in grado di svolgere attività redditizia, il coniuge divorziato è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento o di riqualificazione professionale.

g) Al coniuge divorziato spetta il mantenimento – per il periodo di tempo necessario per completare o riprendere la sua formazione professionale – se vi è la prospettiva che, una volta ultimata o completata la stessa, egli sia in grado di assicurarsi stabilmente il proprio mantenimento.

h) Inoltre il coniuge divorziato è legittimato a chiedere allo altro coniuge il mantenimento qualora, per motivi diversi da quelli sopra elencati, ma che, comunque, devono essere gravi, non è in grado di svolgere attività che gli consente un reddito sufficiente.

Il diritto del coniuge divorziato al mantenimento da parte dell’altro coniuge, è escluso se il richiedente è in grado di mantenersi autonomamente con i propri redditi da lavoro o, comunque, facendo ricorso alle proprie sostanze patrimoniali.

Se al momento del divorzio era prevedibile che il mantenimento del beneficiario fosse assicurato per effetto delle sue sostanze patrimoniali e se poi si verifica la perdita delle stesse, non vi è alcun diritto al mantenimento, fatta eccezione per il caso in cui al momento della perdita del patrimonio, lo svolgimento di un’ attività lavorativa non è possibile a causa delle esigenze di cura ed educazione di un figlio comune.

i) La somma dovuta a titolo di mantenimento è determinata sulla base del tenore di vita che i coniugi avevano durante la convivenza matrimoniale e la sua corresponsione può essere sottoposta a limitazione temporale – tenuto conto, in particolare, della durata del matrimonio, dello espletamento di lavoro casalingo e dell’ attività lavorativa in genere – qualora il riconoscimento del mantenimento senza limite temporale alcuno, sarebbe contrario a giustizia; questa disposizione non trova applicazione se il beneficiario ha provveduto – non soltanto temporaneamente – alla cura ed educazione – in via esclusiva o prevalente – di un figlio comune. Il diritto al mantenimento comprende il soddisfacimento di tutte le esigenze di vita. Ne fanno parte altresì i premi dovuti per l’ assicurazione contro le malattie e quanto necessario per la formazione professionale e per la riqualificazione.

j) Il diritto al mantenimento di un coniuge va ridotto o limitato nel tempo oppure escluso nei casi in cui il relativo obbligo a carico dell’ altro coniuge sarebbe contrario a giustizia se:

1) il matrimonio era di breve durata

2) il beneficiario ha commesso un grave delitto ai danni dell’ obbligato o di un suo stretto parente

3) il beneficiario ha causato – volontariamente – il proprio stato di indigenza

4) il beneficiario ha leso dolosamente rilevanti interessi patrimoniali dell’ obbligato

5) il beneficiario, prima della separazione, ha violato gravemente il suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia

6) oppure se sussiste un altro motivo da reputarsi altrettanto grave rispetto a quelli elencati ai nn. da 1 a 5.

k) I coniugi divorziati hanno il reciproco dovere di fornire – a richiesta – informazioni in ordine ai loro redditi e sostanze patrimoniali, in particolare quello di esibire attestazioni loro rilasciate dai datori di lavoro.

l) L’obbligato al mantenimento – tenuto conto delle sue condizioni reddituali e patrimoniali nonché dei suoi eventuali obblighi nei confronti di altre persone ( per esempio di figli ) – che non è in grado di provvedere al sostentamento dell’ ex coniuge senza pregiudicare il mantenimento proprio, è tenuto a corrispondere al coniuge divorziato una somma a titolo di mantenimento dello stesso che viene determinata equitativamente.

m) L’ obbligo di mantenimento è adempiuto mediante la corresponsione – in via anticipata – di una somma mensile in denaro in favore del beneficiario; questi può chiedere, invece del versamento mensile, la liquidazione di una somma “una tantum”, a patto che ciò non rappresenti un onere eccessivo per l’ obbligato.

n) L’ obbligato al mantenimento – su richiesta del beneficiario - è tenuto a prestare garanzia per assicurare il proprio adempimento, a meno che non sia ravvisabile motivo alcuno per ritenere che non sussista il pericolo di un eventuale inadempimento oppure se l’obbligato sia eccessivamente onerato in conseguenza della prestazione della garanzia richiesta. L’ importo oggetto della garanzia non deve – di norma – superare l’ importo del mantenimento dovuto per un’ annualità, fatta eccezione per il caso in cui sussistono motivi particolari per esigere una garanzia maggiore.

C Cessazione del diritto al mantenimento

a) Il diritto al mantenimento cessa in caso di nuove nozze, dello inizio di una Lebenspartnerschaft ( convivenza registrata ex legge federale del 16.2.01) o in seguito alla morte del beneficiario.

b) Il coniuge divorziato che ha contratto matrimonio o ha iniziato una Lebenspartnerschaft, nel caso in cui questo nuovo matrimonio o la Lebenspartnerschaft vengano sciolti, ha diritto al mantenimento da parte del primo coniuge, se sta provvedendo all’ educazione e alla cura di un figlio nato dal primo matrimonio oppure se è impossibilitato a mantenersi autonomamente a causa dell’ età, dello stato di salute o se non riesce a trovare occupazione ( limitatamente, in quest’ ultimo caso, alla durata dello stato di disoccupazione); inoltre, se ha iniziato un corso di aggiornamento professionale o di riqualificazione ( sempre per il tempo necessario per la frequentazione degli stessi ).

c) Il diritto al mantenimento, nel caso in cui siano stati contratti due matrimoni, deve essere fatto valere prima nei confronti del partner del secondo matrimonio e solo successivamente può essere fatto valere nei confronti di quello del primo matrimonio.

d) Analogamente nel caso di due Lebenspartnerschaften.

e) In seguito alla morte di chi è tenuto al mantenimento, il relativo obbligo si trasferisce agli eredi dell’ obbligato, i quali – però – rispondono unicamente nei limiti di un importo pari alla legittima che sarebbe spettata al beneficiario se il matrimonio non fosse stato sciolto.

Premessa

La disciplina del divorzio nel diritto tedesco – che, nel passato, era contenuta nell’Ehegesetz (EheG), legge sul matrimonio, emanata nel 1938, è stata, dopo la seconda guerra mondiale, di nuovo integrata organicamente nel BGB (codice civile) – è caratterizzata dal fatto che è stato totalmente abbandonato il principio della colpa (Verschuldensprinzip), a differenza di quanto è previsto nel diritto italiano ed austriaco (si veda in proposito il mio articolo sul divorzio nel diritto austriaco). Il diritto al mantenimento postmatrimoniale – nel diritto tedesco – spetta indipendentemente dalla causa che ha determinato il fallimento del matrimonio. Il criterio, al quale si è ispirato il legislatore tedesco, è anzitutto quello del bisogno ( Beduerftigkeit ) del coniuge divorziato; tra gli altri motivi – come vedremo nell’ulteriore prosieguo di questo articolo – che legittimano l’attribuzione del diritto al mantenimento in favore del coniuge divorziato, va annoverata l’ assistenza, la cura ed educazione di un figlio comune nato dal matrimonio, poi sciolto per effetto del divorzio. Altro criterio è quello della “Leistungsfaehigkeit”, cioè della capacità economica dell’obbligato. Illustreremo qui di seguito le norme più importanti in materia di divorzio nella Repubblica Federale Tedesca.

A Presupposti per la richiesta di divorzio

AA Cause che legittimano la richiesta di divorzio

1) Il matrimonio può essere sciolto soltanto in seguito a ricorso presentato da uno dei coniugi o da entrambi ed è sciolto in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

2) Fallimento del matrimonio

a) Il matrimonio può essere sciolto in caso di fallimento dello stesso che si verifica qualora la comunanza di vita (Lebensgemeinschaft) dei coniugi non sussista più e non vi sia prospettiva alcuna che i coniugi possano ricostituirla.

Qualora i coniugi non vivano separati da almeno un anno, il divorzio può essere pronunziato soltanto se per il ricorrente la prosecuzione del matrimonio – per cause imputabili all’altro coniuge – non sarebbe più tollerabile.

b) Il fallimento del matrimonio si presume, se i coniugi vivono separati da un anno ed entrambi chiedono il divorzio oppure se parte convenuta aderisce alla richiesta di scioglimento del matrimonio, proposta dal ricorrente. Sussiste una presunzione assoluta di fallimento del matrimonio, se i coniugi hanno vissuto separati da almeno tre anni.

c) Sussiste la separazione tra i coniugi se non vi è più comunanza di vita ed abitativa tra loro e se uno dei coniugi manifesta la volontà di non volerla più ripristinare in quanto rifiuta la vita matrimoniale ( die eheliche Lebensgemeinschaft ) con l’ altro coniuge.

È ravvisabile l’inesistenza della comunanza di vita, anche se i coniugi – all’ interno della casa coniugale – vivono separati.

Una convivenza dei coniugi – per un periodo di tempo – con il precipuo fine di conciliarsi, è ininfluente ai fini della decorrenza del termine annuale o triennale di cui sopra.

d) Nonostante il fallimento del matrimonio, la pronunzia del divorzio è da evitare – in linea di principio – nel caso in cui, per ragioni particolarmente gravi, lo scioglimento del matrimonio sarebbe contrario all’ interesse di figli minori nati dal matrimonio oppure se e fino a quando il divorzio avrebbe – per la parte convenuta che ha manifestato la sua volontà contraria allo scioglimento del matrimonio – conseguenze talmente gravi da consigliare – in via del tutto eccezionale – la prosecuzione del matrimonio.

B Diritto al mantenimento

a) Il coniuge, che dopo la pronunzia del divorzio (e ciò è un effetto del principio di solidarietà postmatrimoniale), non è in grado di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza, ha diritto. nei confronti dell’ altro coniuge, di chiedere il mantenimento secondo la normativa che segue.

b) Al coniuge divorziato che sta provvedendo alla educazione, cura ed assistenza di un figlio comune e che – per questo motivo – è impossibilitato a svolgere attività lavorativa per mantenere se stesso, spetta il diritto al mantenimento da parte dell’ altro coniuge.

c) Il diritto al mantenimento da parte dell’ altro coniuge spetta pure al coniuge divorziato il quale:

1) al momento del divorzio o

2) al termine dell’ educazione, assistenza e cura di un figlio comune, a causa della sua età, non è più in grado di svolgere attività lavorativa per provvedere al proprio mantenimento.

d) Il coniuge divorziato può chiedere che l’ altro coniuge provveda al suo mantenimento se ed in quanto:

1) al momento del divorzio o

2) terminata la cura o l’educazione di un figlio comune ovvero ultimato il tirocinio professionale o lo aggiornamento professionale, non è in grado – a causa del suo stato di salute, fisico o psichico – di svolgere attività lavorativa per mantenersi autonomamente.

e) Qualora i redditi da un’adeguata attività lavorativa del coniuge divorziato non siano sufficienti per mantenere se stesso, egli può chiedere la corresponsione di un contributo - da parte dell’ altro coniuge – per un ammontare tale da garantirgli il sostentamento.

Il diritto al mantenimento – tenuto conto della durata del matrimonio e valorizzato debitamente anche il lavoro casalingo – può essere sottoposto a limitazione temporale, se la previsione di un mantenimento illimitato nel tempo appare contraria al criterio della “Billigkeit” (equità). Questa regola non vale se il beneficiario – in via esclusiva o prevalentemente – ha provveduto, non soltanto temporaneamente, alla cura ed educazione di un figlio comune.

f) Il coniuge divorziato è obbligato soltanto a svolgere una attività redditizia, avuto riguardo alla sua formazione professionale, alle sue capacità ed attitudini nonché alla sua età. Al fine di essere in grado di svolgere attività redditizia, il coniuge divorziato è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento o di riqualificazione professionale.

g) Al coniuge divorziato spetta il mantenimento – per il periodo di tempo necessario per completare o riprendere la sua formazione professionale – se vi è la prospettiva che, una volta ultimata o completata la stessa, egli sia in grado di assicurarsi stabilmente il proprio mantenimento.

h) Inoltre il coniuge divorziato è legittimato a chiedere allo altro coniuge il mantenimento qualora, per motivi diversi da quelli sopra elencati, ma che, comunque, devono essere gravi, non è in grado di svolgere attività che gli consente un reddito sufficiente.

Il diritto del coniuge divorziato al mantenimento da parte dell’altro coniuge, è escluso se il richiedente è in grado di mantenersi autonomamente con i propri redditi da lavoro o, comunque, facendo ricorso alle proprie sostanze patrimoniali.

Se al momento del divorzio era prevedibile che il mantenimento del beneficiario fosse assicurato per effetto delle sue sostanze patrimoniali e se poi si verifica la perdita delle stesse, non vi è alcun diritto al mantenimento, fatta eccezione per il caso in cui al momento della perdita del patrimonio, lo svolgimento di un’ attività lavorativa non è possibile a causa delle esigenze di cura ed educazione di un figlio comune.

i) La somma dovuta a titolo di mantenimento è determinata sulla base del tenore di vita che i coniugi avevano durante la convivenza matrimoniale e la sua corresponsione può essere sottoposta a limitazione temporale – tenuto conto, in particolare, della durata del matrimonio, dello espletamento di lavoro casalingo e dell’ attività lavorativa in genere – qualora il riconoscimento del mantenimento senza limite temporale alcuno, sarebbe contrario a giustizia; questa disposizione non trova applicazione se il beneficiario ha provveduto – non soltanto temporaneamente – alla cura ed educazione – in via esclusiva o prevalente – di un figlio comune. Il diritto al mantenimento comprende il soddisfacimento di tutte le esigenze di vita. Ne fanno parte altresì i premi dovuti per l’ assicurazione contro le malattie e quanto necessario per la formazione professionale e per la riqualificazione.

j) Il diritto al mantenimento di un coniuge va ridotto o limitato nel tempo oppure escluso nei casi in cui il relativo obbligo a carico dell’ altro coniuge sarebbe contrario a giustizia se:

1) il matrimonio era di breve durata

2) il beneficiario ha commesso un grave delitto ai danni dell’ obbligato o di un suo stretto parente

3) il beneficiario ha causato – volontariamente – il proprio stato di indigenza

4) il beneficiario ha leso dolosamente rilevanti interessi patrimoniali dell’ obbligato

5) il beneficiario, prima della separazione, ha violato gravemente il suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia

6) oppure se sussiste un altro motivo da reputarsi altrettanto grave rispetto a quelli elencati ai nn. da 1 a 5.

k) I coniugi divorziati hanno il reciproco dovere di fornire – a richiesta – informazioni in ordine ai loro redditi e sostanze patrimoniali, in particolare quello di esibire attestazioni loro rilasciate dai datori di lavoro.

l) L’obbligato al mantenimento – tenuto conto delle sue condizioni reddituali e patrimoniali nonché dei suoi eventuali obblighi nei confronti di altre persone ( per esempio di figli ) – che non è in grado di provvedere al sostentamento dell’ ex coniuge senza pregiudicare il mantenimento proprio, è tenuto a corrispondere al coniuge divorziato una somma a titolo di mantenimento dello stesso che viene determinata equitativamente.

m) L’ obbligo di mantenimento è adempiuto mediante la corresponsione – in via anticipata – di una somma mensile in denaro in favore del beneficiario; questi può chiedere, invece del versamento mensile, la liquidazione di una somma “una tantum”, a patto che ciò non rappresenti un onere eccessivo per l’ obbligato.

n) L’ obbligato al mantenimento – su richiesta del beneficiario - è tenuto a prestare garanzia per assicurare il proprio adempimento, a meno che non sia ravvisabile motivo alcuno per ritenere che non sussista il pericolo di un eventuale inadempimento oppure se l’obbligato sia eccessivamente onerato in conseguenza della prestazione della garanzia richiesta. L’ importo oggetto della garanzia non deve – di norma – superare l’ importo del mantenimento dovuto per un’ annualità, fatta eccezione per il caso in cui sussistono motivi particolari per esigere una garanzia maggiore.

C Cessazione del diritto al mantenimento

a) Il diritto al mantenimento cessa in caso di nuove nozze, dello inizio di una Lebenspartnerschaft ( convivenza registrata ex legge federale del 16.2.01) o in seguito alla morte del beneficiario.

b) Il coniuge divorziato che ha contratto matrimonio o ha iniziato una Lebenspartnerschaft, nel caso in cui questo nuovo matrimonio o la Lebenspartnerschaft vengano sciolti, ha diritto al mantenimento da parte del primo coniuge, se sta provvedendo all’ educazione e alla cura di un figlio nato dal primo matrimonio oppure se è impossibilitato a mantenersi autonomamente a causa dell’ età, dello stato di salute o se non riesce a trovare occupazione ( limitatamente, in quest’ ultimo caso, alla durata dello stato di disoccupazione); inoltre, se ha iniziato un corso di aggiornamento professionale o di riqualificazione ( sempre per il tempo necessario per la frequentazione degli stessi ).

c) Il diritto al mantenimento, nel caso in cui siano stati contratti due matrimoni, deve essere fatto valere prima nei confronti del partner del secondo matrimonio e solo successivamente può essere fatto valere nei confronti di quello del primo matrimonio.

d) Analogamente nel caso di due Lebenspartnerschaften.

e) In seguito alla morte di chi è tenuto al mantenimento, il relativo obbligo si trasferisce agli eredi dell’ obbligato, i quali – però – rispondono unicamente nei limiti di un importo pari alla legittima che sarebbe spettata al beneficiario se il matrimonio non fosse stato sciolto.