Cassazione Penale: confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza
Lo ha stabilito la Cassazione, secondo cui "Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella dell’altrettanto novellato art. 187, l. c.), quanto al sequestro, all’art. 224-ter, introdotto con la legge di riforma, secondo cui "nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’art. 213, in quanto compatibili". Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle "ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo", sicché l’art. 224-ter appare ora prefigurare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse ritenere che la confisca in questione abbia conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di fronte ad una evidente aporia sistematica e ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la procedura incidentale inerente al sequestro, finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe del tutto arbitrariamente sottratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie".
Prosegue la Cassazione: "La ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha, contraddittoriamente, rafforzato le sanzioni penali tipiche per l’illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell’illecito), ma ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, quindi, di una "depenalizzazione" dell’illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria, tanto evocando i principi stabiliti dall’art. 2, 4 c., c.p. ed 1 L. n. 689/1981.
La singolare (e forse inedita) situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite: non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile al novero all’apparato sanzionatorio tipico dell’art. 17 c.p.. In siffatto contesto non può non ritenersi, per il principio del favor rei, applicabile la nuova disciplina di tale sanzione accessoria, il trattamento amministrativo (anziché penale) essendo, per definizione, più favorevole per l’imputato. Per quelle fattispecie, come nel caso che ci occupa, erroneamente non disposte, l’impugnata sentenza va annullata con rinvio affinché venga disposta la confisca amministrativa".
Invero il legislatore con la richiamata novella, pur evincendosi da essa, come evidenziato, la natura amministrativa della confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, ha lasciato al giudice il potere di applicarla (obbligatoriamente) con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art.. 224 ter comma 2 Codice della Strada come novellato). In effetti, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dall’art. 1 della L. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative. Invero, il citato art. 1 recita "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", quest’ultima da intendersi, ovviamente, "amministrativa". Ma la violazione, per il caso che ci occupa, non integra un’ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che ad essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca).
In definitiva il GIP oltre ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida dovrà anche applicare l’analoga sanzione accessoria amministrativa della confisca del veicolo".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 22 novembre 2010, n.41080)
Lo ha stabilito la Cassazione, secondo cui "Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella dell’altrettanto novellato art. 187, l. c.), quanto al sequestro, all’art. 224-ter, introdotto con la legge di riforma, secondo cui "nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’art. 213, in quanto compatibili". Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle "ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo", sicché l’art. 224-ter appare ora prefigurare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse ritenere che la confisca in questione abbia conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di fronte ad una evidente aporia sistematica e ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la procedura incidentale inerente al sequestro, finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe del tutto arbitrariamente sottratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie".
Prosegue la Cassazione: "La ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha, contraddittoriamente, rafforzato le sanzioni penali tipiche per l’illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell’illecito), ma ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, quindi, di una "depenalizzazione" dell’illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria, tanto evocando i principi stabiliti dall’art. 2, 4 c., c.p. ed 1 L. n. 689/1981.
La singolare (e forse inedita) situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite: non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile al novero all’apparato sanzionatorio tipico dell’art. 17 c.p.. In siffatto contesto non può non ritenersi, per il principio del favor rei, applicabile la nuova disciplina di tale sanzione accessoria, il trattamento amministrativo (anziché penale) essendo, per definizione, più favorevole per l’imputato. Per quelle fattispecie, come nel caso che ci occupa, erroneamente non disposte, l’impugnata sentenza va annullata con rinvio affinché venga disposta la confisca amministrativa".
Invero il legislatore con la richiamata novella, pur evincendosi da essa, come evidenziato, la natura amministrativa della confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, ha lasciato al giudice il potere di applicarla (obbligatoriamente) con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art.. 224 ter comma 2 Codice della Strada come novellato). In effetti, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dall’art. 1 della L. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative. Invero, il citato art. 1 recita "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", quest’ultima da intendersi, ovviamente, "amministrativa". Ma la violazione, per il caso che ci occupa, non integra un’ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che ad essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca).
In definitiva il GIP oltre ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida dovrà anche applicare l’analoga sanzione accessoria amministrativa della confisca del veicolo".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 22 novembre 2010, n.41080)