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Cassazione SU: la sospensione dell’avvocato è legittima se lo strepitus fori è attuale e concreto

In tema di provvedimenti cautelari, le Sezioni Unite hanno deciso in una recente pronuncia che la sospensione cautelare dall’esercizio della professione di un avvocato sottoposto a procedimento penale è legittima solo se il pericolo di “strepitus fori” presenta i caratteri dell’attualità e della concretezza.

Per strepitus fori si intende il clamore che accuse di aver commesso un fatto costituente reato suscita non solo nel ristretto ambiente professionale, ma nel più ampio contesto dell’opinione pubblica, tale da giustificare la misura cautelare della sospensione dall’esercizio della professione forense, a patto che l’allarme generato dalle accuse sia attuale e concreto.

Nel caso in esame, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (“COA”) disponeva la sospensione dall’esercizio dell’attività forense per un avvocato imputato in un processo penale per un delitto contro la fede pubblica.

L’avvocato impugnava tale provvedimento innanzi al Consiglio Nazionale Forense che accoglieva la domanda attorea, revocando la misura cautelare in quanto mancante lo “strepitus fori”, ritenendo che la valutazione del Consiglio dell’Ordine mancasse di una adeguata indicazione sulle circostanze oggettive idonee a integrare “il clamore suscitato dalle imputazioni penali in una dimensione di effettiva propagazione all’esterno dell’ambito giudiziale, non potendo ritenersi rilevanti, ai fini della irrogazione della misura cautelare, né la gravità delle accuse né l’ipotesi che i fatti possano avere una – non attuale bensì – futura diffusione”.

Avverso tale decisione, il COA ha proposto ricorso alle Sezioni Unite, deducendo violazione dell’articolo 43 del regio Decreto Legge n. 1578/1933 (“Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”), che disciplina alcuni casi di applicazione della misura cautelare, e errata configurazione dello strepitus fori.

Il Consiglio ricorrente precisa che l’articolo richiamato non richiede che il presupposto dello strepitus fori abbia il carattere dell’attualità, in quanto il provvedimento cautelare ha la funzione di prevenire un danno che si può originare in futuro, dato dal disvalore in seno all’opinione pubblica che deriverebbe dall’esercizio della professione forense da parte di un avvocato imputato in un processo penale.

La Corte di legittimità ha ritenuto la censura infondata, affermando che l’istituto della sospensione cautelare trova le sue ragioni proprio nell’esigenza di eliminare lo strepitus fori che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista.

Il Consiglio dell’Ordine locale – continua la Corte – ha il potere di valutare la sua opportunità, valutando lo strepitus fori, operando un bilanciamento tra le ragioni di tutela dell’immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista.

La sospensione cautelare di un avvocato dall’attività professionale, secondo una giurisprudenza costante delle sezioni unite interpellate, si legittima quando essa sia motivata non solo con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista ma con riguardo allo “strepitus fori” che abbia le caratteristiche dell’attualità.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno sostenuto che uno “strepitus fori” non concreto ed attuale ma solo “ragionevolmente” previsto ovvero solo astrattamente collegato all’esistenza del processo penale o di una particolare fase di esso non può sostenere una misura cautelare come la sospensione dall’esercizio dell’attività forense. Hanno, di conseguenza, confermato la decisione impugnata che dichiarava illegittima la misura cautelare.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 18 febbraio 2015, n. 3184)

In tema di provvedimenti cautelari, le Sezioni Unite hanno deciso in una recente pronuncia che la sospensione cautelare dall’esercizio della professione di un avvocato sottoposto a procedimento penale è legittima solo se il pericolo di “strepitus fori” presenta i caratteri dell’attualità e della concretezza.

Per strepitus fori si intende il clamore che accuse di aver commesso un fatto costituente reato suscita non solo nel ristretto ambiente professionale, ma nel più ampio contesto dell’opinione pubblica, tale da giustificare la misura cautelare della sospensione dall’esercizio della professione forense, a patto che l’allarme generato dalle accuse sia attuale e concreto.

Nel caso in esame, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (“COA”) disponeva la sospensione dall’esercizio dell’attività forense per un avvocato imputato in un processo penale per un delitto contro la fede pubblica.

L’avvocato impugnava tale provvedimento innanzi al Consiglio Nazionale Forense che accoglieva la domanda attorea, revocando la misura cautelare in quanto mancante lo “strepitus fori”, ritenendo che la valutazione del Consiglio dell’Ordine mancasse di una adeguata indicazione sulle circostanze oggettive idonee a integrare “il clamore suscitato dalle imputazioni penali in una dimensione di effettiva propagazione all’esterno dell’ambito giudiziale, non potendo ritenersi rilevanti, ai fini della irrogazione della misura cautelare, né la gravità delle accuse né l’ipotesi che i fatti possano avere una – non attuale bensì – futura diffusione”.

Avverso tale decisione, il COA ha proposto ricorso alle Sezioni Unite, deducendo violazione dell’articolo 43 del regio Decreto Legge n. 1578/1933 (“Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”), che disciplina alcuni casi di applicazione della misura cautelare, e errata configurazione dello strepitus fori.

Il Consiglio ricorrente precisa che l’articolo richiamato non richiede che il presupposto dello strepitus fori abbia il carattere dell’attualità, in quanto il provvedimento cautelare ha la funzione di prevenire un danno che si può originare in futuro, dato dal disvalore in seno all’opinione pubblica che deriverebbe dall’esercizio della professione forense da parte di un avvocato imputato in un processo penale.

La Corte di legittimità ha ritenuto la censura infondata, affermando che l’istituto della sospensione cautelare trova le sue ragioni proprio nell’esigenza di eliminare lo strepitus fori che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista.

Il Consiglio dell’Ordine locale – continua la Corte – ha il potere di valutare la sua opportunità, valutando lo strepitus fori, operando un bilanciamento tra le ragioni di tutela dell’immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista.

La sospensione cautelare di un avvocato dall’attività professionale, secondo una giurisprudenza costante delle sezioni unite interpellate, si legittima quando essa sia motivata non solo con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista ma con riguardo allo “strepitus fori” che abbia le caratteristiche dell’attualità.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno sostenuto che uno “strepitus fori” non concreto ed attuale ma solo “ragionevolmente” previsto ovvero solo astrattamente collegato all’esistenza del processo penale o di una particolare fase di esso non può sostenere una misura cautelare come la sospensione dall’esercizio dell’attività forense. Hanno, di conseguenza, confermato la decisione impugnata che dichiarava illegittima la misura cautelare.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 18 febbraio 2015, n. 3184)