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Art. 317

Impedimento di uno dei genitori

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione [Codice civile 150], scioglimento [Codice civile 149], cessazione degli effetti civili, annullamento [Codice civile 117], nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

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