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Art. 319

Cattiva condotta del figlio

[Il padre che non riesca a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali collocarlo in un istituto di correzione, con l’autorizzazione del presidente del tribunale [Codice civile 359, 410, n. 1].

L’autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero.]

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