Art. 326
Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti
L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione [Codice civile 980, 1470], di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori [Codice civile 2784, 2810, 2910].
L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia [Codice civile 170].
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