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Art. 332

Reintegrazione nella responsabilità genitoriale

Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto [Codice civile 330], quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio [Codice civile 336, 402].

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