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Art. 2937

Rinunzia alla prescrizione

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto [Codice civile 1310, 1966, 2939].

Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta [Codice civile 2946].

La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

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