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Capo I – Della prescrizione

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 2934

Estinzione dei diritti

Ogni diritto si estingue per prescrizione [Codice civile 1310, 1422, 2878, n. 3, 2880, 2903, 2962, 2963, 2967], quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge [Codice civile 66, 71, 73, 192, 954, 970, 1014, 1073, 1165, 1242, 2651, 2654, 2880, 2903, 2940, 2946, 2967].

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili [Codice civile 326, 1966, 2113] e gli altri diritti indicati dalla legge [Codice civile 5, 124, 248, 249, 263, 533, 713, 823, 841, 902, 948, 986, 1111, 1145, 1422, 1865, 1869; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 252].

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Art. 2935

Decorrenza della prescrizione

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere [Codice civile 386, 387, 428, 480, 495, 502, 526, 591, 606, 619, 624, 761, 763, 775, 848, 1073, 1166, 1442, 1449, 1495] [Codice civile 1541, 1667, 1669, 1797, 2880, 2903, 2957] [Codice della navigazione 383, 395, 418, 438, 481, 487, 500, 509, 513, 547, 577, 973, 979, 992, 995].

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Art. 2936

Inderogabilità delle norme sulla prescrizione

È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione [Codice civile 1339, 1418, 1419, 2965].

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Art. 2937

Rinunzia alla prescrizione

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto [Codice civile 1310, 1966, 2939].

Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta [Codice civile 2946].

La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

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Art. 2938

Non rilevabilità d’ufficio

Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta [Codice di procedura civile 112].

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Art. 2939

Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi

La prescrizione può essere opposta dai creditori [Codice civile 524] e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere [Codice civile 2900]. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato [Codice civile 2937].

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Art. 2940

Pagamento del debito prescritto

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto [Codice civile 2034].

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Sezione II – Della sospensione della prescrizione

Art. 2941

Sospensione per rapporti tra le parti

La prescrizione rimane sospesa [Codice civile 1073, 1165, 1310, 2880, 2952, 2964; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 247]:

1) tra i coniugi [Codice civile 159, 245];

2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte [Codice civile 245, 316];

3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela [Codice civile 357, 414, 424] , finché non sia stato reso e approvato il conto finale [Codice civile 335, 385, 386] , salvo quanto è disposto dall’articolo 387 per le azioni relative alla tutela [Codice civile 346, 382] ;

4) tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato [Codice civile 392, 424] ;

5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario [Codice civile 484, 490] ;

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi [Codice civile 18, 22, 2392];

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto [Codice civile 1310].

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Art. 2942

Sospensione per la condizione del titolare

La prescrizione rimane sospesa [Codice civile 1073, 1165, 1310; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 247]:

1) contro i minori non emancipati [Codice civile 394] e gli interdetti per infermità di mente [Codice civile 245, 414], per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità [Codice civile 343, 344, 386, 429];

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

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Sezione III – Dell’interruzione della prescrizione

Art. 2943

Interruzione da parte del titolare

La prescrizione è interrotta [Codice civile 1073, 1165, 1310, 2880, 2964] dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio [Codice civile 2653, n. 5], sia questo di cognizione [Codice di procedura civile 163] ovvero conservativo [Codice di procedura civile 671] o esecutivo [Codice di procedura civile 474].

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio [Codice di procedura civile 34, 36, 267, 499].

L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente [Codice di procedura civile 18].

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [Codice civile 1219, 1957, 2944] e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

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Art. 2944

Interruzione per effetto di riconoscimento

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere [Codice civile 1309, 1870, 1988, 2720, 2943, 2966].

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Art. 2945

Effetti e durata dell’interruzione

Per effetto dell’interruzione [Codice civile 1167, 1310] s’inizia un nuovo periodo di prescrizione [Codice civile 2946].

Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Se il processo si estingue [Codice di procedura civile 306], rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.

Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione.

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Sezione IV – Del termine della prescrizione

Art. 2946

Prescrizione ordinaria

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [Codice civile 480, 2953].

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 Art. 2947

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive [Codice civile 2946] in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato [Codice civile 2043].

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni [Codice civile 2054, 2767, 2952].

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato [Codice civile 2768] e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile [Codice penale 157]. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [Codice penale 150].

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Art. 2948

Prescrizione di cinque anni

Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue [Codice civile 1861] o vitalizie [Codice civile 1872, 1878];

1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;

2) le annualità delle pensioni alimentari [Codice civile 433, 443, 445];

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [Codice civile 1571, 1587, n. 2, 1607, 1639];

4) gli interessi [Codice civile 1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [Codice civile 646, 960];

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [Codice civile 1751, 2118, 2120].

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Art. 2949

Prescrizione in materia di società

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali [Codice civile 2247], se la società è iscritta nel registro delle imprese [Codice civile 2188, 2200, 2297, 2317].

Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge [Codice civile 2394].

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Art. 2950

Prescrizione del diritto del mediatore

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione [Codice civile 1755].

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Art. 2951

Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione [Codice civile 1737, 1740] e dal contratto di trasporto [Codice civile 1678, 1681, 1692, 1698, 2761].

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.

Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione [Codice civile 1687].

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’articolo 1679.

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Art. 2952

Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [Codice civile 1882, 1901, 1930].

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [Codice civile 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [Codice civile 2767].

Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione [Codice civile 1917].

La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [Codice civile 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [Codice civile 2947].

La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità [Codice civile 1939; Codice della navigazione 1020].

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Art. 2953

Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni [Codice civile 2946].

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Art. 2954

Prescrizione di sei mesi

Si prescrive [Codice civile 2946] in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano [Codice civile 1783, 2760], e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

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Art. 2955

Prescrizione di un anno

Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore [Codice civile 6, n. 4];

2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [Codice civile 2099, 2956, n. 1];

3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d’istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione;

4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità [Codice di procedura civile 59];

5) dei commercianti [Codice civile 2195, n. 2], per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

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Art. 2956

Prescrizione di tre anni

Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [Codice civile 2099, 2955, n. 2];

2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [Codice civile 2229, 2957];

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese [Codice civile 2955, n. 1].

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Art. 2957

Decorrenza delle prescrizioni presuntive

Il termine della prescrizione decorre [Codice civile 2935] dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione [Codice civile 2956, n. 2, 2958].

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione [Codice di procedura civile 633].

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Art. 2958

Corso della prescrizione

La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni [Codice civile 2954, 2955, 2956, 2957].

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Art. 2959

Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

L’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

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Art. 2960

Delazione di giuramento

Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all’altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l’estinzione del debito [Codice civile 2728, 2736, 2961; Codice di procedura civile 233].

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell’estinzione del debito [Codice civile 2739].

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Art. 2961

Restituzione di documenti

I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate [Codice civile 2235].

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte [Codice civile 2960].

Si applica in questo caso il disposto dell’articolo 2959.

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Art. 2962

Compimento della prescrizione

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine [Codice civile 1073, 1165, 2934, 2963; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 248, 252].

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Art. 2963

Computo dei termini di prescrizione

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune [Codice civile 1165, 2962; Codice di procedura civile 155; Codice penale 14].

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese [Codice civile 2934].

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