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Art. 2951

Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione [Codice civile 1737, 1740] e dal contratto di trasporto [Codice civile 1678, 1681, 1692, 1698, 2761].

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.

Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione [Codice civile 1687].

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’articolo 1679.

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