Art. 2946
Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [Codice civile 480, 2953].
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Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [Codice civile 480, 2953].