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 Art. 2947

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive [Codice civile 2946] in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato [Codice civile 2043].

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni [Codice civile 2054, 2767, 2952].

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato [Codice civile 2768] e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile [Codice penale 157]. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [Codice penale 150].

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