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Art. 2948

Prescrizione di cinque anni

Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue [Codice civile 1861] o vitalizie [Codice civile 1872, 1878];

1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;

2) le annualità delle pensioni alimentari [Codice civile 433, 443, 445];

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [Codice civile 1571, 1587, n. 2, 1607, 1639];

4) gli interessi [Codice civile 1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [Codice civile 646, 960];

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [Codice civile 1751, 2118, 2120].

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