Art. 2949
Prescrizione in materia di società
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali [Codice civile 2247], se la società è iscritta nel registro delle imprese [Codice civile 2188, 2200, 2297, 2317].
Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge [Codice civile 2394].
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