Art. 2955
Prescrizione di un anno
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore [Codice civile 6, n. 4];
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [Codice civile 2099, 2956, n. 1];
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d’istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità [Codice di procedura civile 59];
5) dei commercianti [Codice civile 2195, n. 2], per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
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