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Art. 2954

Prescrizione di sei mesi

Si prescrive [Codice civile 2946] in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano [Codice civile 1783, 2760], e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

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