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Art. 2956

Prescrizione di tre anni

Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [Codice civile 2099, 2955, n. 2];

2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [Codice civile 2229, 2957];

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese [Codice civile 2955, n. 1].

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