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Art. 2957

Decorrenza delle prescrizioni presuntive

Il termine della prescrizione decorre [Codice civile 2935] dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione [Codice civile 2956, n. 2, 2958].

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione [Codice di procedura civile 633].

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