Art. 2963
Computo dei termini di prescrizione
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune [Codice civile 1165, 2962; Codice di procedura civile 155; Codice penale 14].
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese [Codice civile 2934].
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