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Art. 2934

Estinzione dei diritti

Ogni diritto si estingue per prescrizione [Codice civile 1310, 1422, 2878, n. 3, 2880, 2903, 2962, 2963, 2967], quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge [Codice civile 66, 71, 73, 192, 954, 970, 1014, 1073, 1165, 1242, 2651, 2654, 2880, 2903, 2940, 2946, 2967].

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili [Codice civile 326, 1966, 2113] e gli altri diritti indicati dalla legge [Codice civile 5, 124, 248, 249, 263, 533, 713, 823, 841, 902, 948, 986, 1111, 1145, 1422, 1865, 1869; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 252].

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