Art. 2942
Sospensione per la condizione del titolare
La prescrizione rimane sospesa [Codice civile 1073, 1165, 1310; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 247]:
1) contro i minori non emancipati [Codice civile 394] e gli interdetti per infermità di mente [Codice civile 245, 414], per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità [Codice civile 343, 344, 386, 429];
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
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