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Art. 2943

Interruzione da parte del titolare

La prescrizione è interrotta [Codice civile 1073, 1165, 1310, 2880, 2964] dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio [Codice civile 2653, n. 5], sia questo di cognizione [Codice di procedura civile 163] ovvero conservativo [Codice di procedura civile 671] o esecutivo [Codice di procedura civile 474].

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio [Codice di procedura civile 34, 36, 267, 499].

L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente [Codice di procedura civile 18].

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [Codice civile 1219, 1957, 2944] e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

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