Art. 2941
Sospensione per rapporti tra le parti
La prescrizione rimane sospesa [Codice civile 1073, 1165, 1310, 2880, 2952, 2964; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 247]:
1) tra i coniugi [Codice civile 159, 245];
2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte [Codice civile 245, 316];
3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela [Codice civile 357, 414, 424] , finché non sia stato reso e approvato il conto finale [Codice civile 335, 385, 386] , salvo quanto è disposto dall’articolo 387 per le azioni relative alla tutela [Codice civile 346, 382] ;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato [Codice civile 392, 424] ;
5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario [Codice civile 484, 490] ;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi [Codice civile 18, 22, 2392];
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto [Codice civile 1310].