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Art. 2082

Imprenditore

È imprenditore [Codice civile 1824, 2710] chi esercita professionalmente [Codice civile 2070] una attività economica [Codice civile 2062, 2069] organizzata [Codice civile 1655, 2195, 2238, 2247] al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi [Codice civile 1330, 1368, 1722, n. 4, 1824, 2085, 2135, 2195, 2555, 2597].

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