Art. 2088
Responsabilità dell’imprenditore
[L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai princìpi dell’ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano [Codice civile 2085], e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative [Cost. 41; Codice civile 2138].]
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