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Art. 2102

Partecipazione agli utili

Se [le norme corporative o] la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili [Codice civile 2099] spettante al prestatore di lavoro [Codice civile 2093, 2554] è determinata in base agli utili netti dell’impresa [Codice civile 2349], e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio [Codice civile 2423, 2464, 2491, 2516], in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato [Codice civile 2431, 2435].

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