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Art. 2126

Prestazione di fatto con violazione di legge

La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [Codice civile 1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332], salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa [Codice civile 1343].

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione [Codice civile 2098].

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