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Art. 2556

Imprese soggette a registrazione

Per le imprese soggette a registrazione [Codice civile 2195, 2560] i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda [Codice civile 2565, 2573] devono essere provati per iscritto [Codice civile 2725], salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto [Codice civile 1350, 1543].

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

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