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Art. 832

Contenuto del diritto

Il proprietario ha diritto di godere [Codice civile 840, 959] e disporre [Codice civile 841] delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico [Cost. 42, 43, 44; preleggi 22; Codice civile 692, 833, 838; Codice della navigazione 245, 861].

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