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Art. 834

Espropriazione per pubblico interesse

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità [Cost. 42; Codice civile 838, 851, 865, 867, 1020, 1259, 1638, 2742].

Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali [Codice civile 963].

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