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Art. 2603

Forma e contenuto del contratto

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità [Codice civile 1350, n. 13, 2657, 2725].

Esso deve indicare:

1) l’oggetto [Codice civile 2606, 2611, n. 2] e la durata [Codice civile 2604, 2611, n. 1] del consorzio;

2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito;

3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;

4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio [Codice civile 2608];

5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

6) i casi di recesso e di esclusione [Codice civile 2609];

7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee [Codice civile 1349, 2264], entro trenta giorni dalla notizia [Codice civile 2964].

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