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Art. 2609

Recesso ed esclusione

Nei casi di recesso [Codice civile 1373] e di esclusione previsti dal contratto [Codice civile 2603, n. 6], la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri [Codice civile 674, 773, 1874].

Il mandato [Codice civile 1703] conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso [Codice civile 1726].

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