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Art. 2747

Efficacia del privilegio

Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto [Codice civile 1153, 2777], salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916 [Codice civile 2921; Codice di procedura civile 528].

Se la legge non dispone diversamente [Codice civile 2756, 2757, 2760, 2761, 2764, 2765], il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso [Codice civile 506, 2683, 2769].

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