Art. 2748
Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
Se la legge non dispone altrimenti [Codice civile 2756, 2760], il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio [Codice civile 2777, 2781, 2787].
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari [Codice civile 2808] se la legge non dispone diversamente [Codice civile 2772; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 234].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.